I rapporti patrimoniali tra coniugi e nelle unioni registrate nel diritto internazionale privato: i nuovi regolamenti UE 1103/2016 e 1104/2016 e il sistema di common law

Come noto, il Regno Unito comprende tre ordinamenti giuridici – quello dell’Inghilterra e Galles, quello della Scozia (basato in gran parte sul diritto civile) e quello dell’Irlanda del Nord. Il presente contributo mira a illustrare i principi fondamentali che regolano i rapporti patrimoniali tra coniugi e partner civili nel sistema di Inghilterra e Galles, riprendendo l’intervento di Nigel Ready, Scrivener notary presso Cheeswrights a Londra, al Convegno di Torino organizzato da Federnotai in collaborazione con il Consiglio Notarile di Torino il 1 febbraio 2019 a seguito della definitiva entrata in vigore dei Regolamenti 1103/2016 e 1104/2016 il 29 gennaio 2019.

di Carlo Alberto Marcoz, Notaio in Torino e Nigel Ready, Scrivener notary (Honorary Chairman & Former Senior Partner, Cheeswrights, London) – Membro della Commissione Affari Europei (CAE) dell’UINL.

Anche senza tenere conto della Brexit, il Regno Unito, come già nel caso del Regolamento sulle successioni 650/2012, rimane estraneo all’attuazione dei nuovi Regolamenti europei in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Ciò nonostante, nelle questioni transfrontaliere, l’applicazione dei Regolamenti per i Paesi che li hanno adottati è universale. Questo significa che per i Paesi nei quali le nuove regole trovano applicazione, una volta individuata la legge applicabile questa si applica a tutti i beni (con espressa esclusione di ogni rinvio): trattandosi per esempio di una casa secondaria in Italia appartenente ad una coppia con prima e attuale residenza abituale comune in Inghilterra, il notaio italiano dovrà prendere in considerazione elementi della legge dell’Inghilterra e Galles, cioè della “common law”, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra gli sposi o i partner, come pure per le questioni successorie. Le opzioni di professio juris offerte dai Regolamenti sono strettamente limitate e nel caso esposto, se nessuno dei coniugi ha la cittadinanza italiana, non è possibile, per esempio, la scelta del regime italiano di comunione.

 

Iniziamo da una breve presentazione del diritto inglese in materia di matrimoni e unioni registrate. La definizione tradizionale del matrimonio nel diritto inglese è “l’unione volontaria a vita di un uomo e una donna ad esclusione di tutt’altra persona”. Dal 2013 è diventato possibile il matrimonio anche tra coppie dello stesso sesso e, in alternativa, tali coppie hanno anche la possibilità di formalizzare la loro unione in forma di “civil partnership” ossia “unione registrata”. Paradossalmente, quest’ultima strada è chiusa alle coppie di sesso opposto, anche se la Corte Suprema ha giudicato questa situazione contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Alla luce di tale decisione, il governo ha proposto al Parlamento una modifica della legge attuale che consentirebbe l’unione civile tra uomo e donna. È da segnalare che il matrimonio è permesso anche ai transessuali, usando il genere acquisito e non quello di nascita.

Per quanto riguarda i rapporti tra coniugi, occorre sottolineare che in Inghilterra e Galles il matrimonio non produce nessun effetto patrimoniale: identica situazione per i partner nelle unioni registrate. Il concetto di regime patrimoniale, e quindi della comunione come conosciuta nei sistemi civilistici, non esiste nell’ordinamento. Infatti, la Legge in materia di Proprietà del 1925 stabilisce che “per ogni effetto riguardante l’acquisizione di beni … marito e moglie saranno considerati due persone”.

Non è sempre stato così. Fino al tardo diciannovesimo secolo l’effetto patrimoniale del matrimonio era di trasferire al marito tutti i beni della moglie. Quest’ultima quasi cessava di esistere agli occhi della legge e, nel linguaggio di quell’epoca, era considerata interamente subordinata a suo “marito, barone o lord”; senza il consenso del marito non aveva nessun diritto di disporre dei suoi averi, sia in vita, sia mortis causa. Per questi motivi, le famiglie aristocratiche o benestanti usavano costituire dei trust al fine di salvaguardare i beni della figlia e di assicurarle un reddito indipendente da quello che le accordava il marito. D’allora il pendolo è tornato in direzione contraria.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, ciascuno degli sposi è responsabile per i propri debiti ed obbligazioni ed un creditore può avvalersi di procedimenti esecutivi esclusivamente su beni del coniuge al quale è imputabile il debito o l’obbligo insoddisfatto.

Tuttavia, in realtà, la maggior parte delle coppie inglesi acquista la casa familiare in comproprietà. Nel sistema esistono due tipi di comproprietà: la “tenancy in common”, cioè pro-indiviso, per la quale ciascuno dei coniugi può disporre della sua quota senza il consenso dell’altro; e il modello più diffuso di “joint tenancy”, cioè di comproprietà con diritto di accrescimento nel caso di decesso di uno dei coniugi a favore del superstite. In questo modo la parte del coniuge deceduto rimane esclusa dalla massa ereditaria. A tal fine le coppie britanniche che hanno comprato una casa secondaria in Francia hanno sovente utilizzato la cosiddetta clausola tontinaria (“la tontine”) che produce gli stessi risultati.

Infine, quando si parla dei diritti patrimoniali delle coppie in Inghilterra e Galles non si può trascurare l’istituto del trust. Ci sono dei trust creati espressamente, altri che sono impliciti, cioè che sorgono di diritto in certe circostanze, per esempio il trust, detto “constructive trust”, a favore di un coniuge ove l’altro è l’unico proprietario – in senso strettamente legale – della casa familiare. In queste circostanze il coniuge al quale la casa non è legalmente intestata può, ciò nonostante, far valere propri diritti sull’immobile ed anche proibire il trasferimento o l’iscrizione di gravami senza il consenso dell’altro coniuge.

Veniamo ora alle questioni di diritto internazionale privato. Tradizionalmente, si considerava che gli effetti patrimoniali del matrimonio fossero regolati dalla legge del domicilio del marito al momento della celebrazione dell’unione. Si deve precisare che il termine “domicilio” come viene usato in common law ha un significato specifico che va oltre la nozione di “residenza abituale”; in breve, si può dire che “domicilio” vuol dire il baricentro, ossia il centro legale di gravità di una persona. Trattandosi di una coppia si può parlare di “domicilio matrimoniale” – cioè la lex con la quale la coppia e la loro unione hanno il più stretto legame, ed oggigiorno è principalmente su questa lex che i giudici inglesi basano le loro decisioni. Anche se la giurisprudenza lascia qualche dubbio, sembra che questa regola si applichi sia ai beni mobili che ai beni immobili, almeno per quanto concerne gli immobili siti in Inghilterra e Galles.

Per gli immobili siti all’estero, esiste una divergenza tra la giurisprudenza e le opinioni della dottrina tra l’applicazione della lex domicilii, soluzione favorita dagli accademici, e della lex situs, soluzione tradizionalmente sancita dai tribunali.

Nell’esempio di una casa secondaria in Italia di proprietà di una coppia britannica, questa mancanza di chiarezza può dare luogo ad una certa imprevedibilità per quanto riguarda il regime patrimoniale applicabile visto che, contrariamente a quanto disposto dai nuovi Regolamenti, per i matrimoni o unioni celebrati prima del 29 gennaio, le regole del diritto internazionale privato italiano stabilite dalla legge 218/1995, permettono il rinvio alla legge italiana (cioè alla lex situs) in certe circostanze.

Per quanto riguarda la validità delle convenzioni matrimoniali ed i patti pre-matrimoniali o post-matrimoniali, la situazione è altrettanto confusa. In primo luogo, è da notare che in questioni di separazione, divorzio o nullità di matrimonio, il tribunale applicherà sempre la lex fori che accorda al giudice i più ampi poteri discrezionali, permettendogli nell’interesse del “fairness” di ordinare per esempio il trasferimento di beni, anche immobili, da un coniuge all’altro o la vendita di essi.

Questo principio del “fairness”, cioè dell’equità, è stato definito così dal giudice Lord Nicholls: “C’è un principio di applicazione universale che si può affermare con sicurezza. Nel cercare di arrivare ad un risultato equo, non può esistere nessuna discriminazione tra marito e moglie ed i loro ruoli rispettivi. Tipicamente, marito e moglie condividono le attività di guadagnare soldi, di mantenere la casa e prendersi cura dei bambini. Tradizionalmente, il marito guadagnava i soldi e la moglie si prendeva cura della casa e dei figli. Questa divisione tradizionale del lavoro non risponde alle realtà contemporanee. Spesso entrambi i genitori lavorano. Qualche volta la moglie è la produttrice di reddito e il marito gestisce la casa e accudisce i bambini durante il giorno. Ma qualunque sia la divisione di lavoro scelta dai coniugi o imposta dalle loro circostanze, l’equità richiede che questa divisione non pregiudichi o dia vantaggio a nessuno dei coniugi.” (Lord Nicholls, White v. White [2000])

Recentemente, in un procedimento contestato di divorzio concernente un noto oligarca russo davanti al tribunale di Londra, il giudice ha ordinato il sequestro di uno yacht ormeggiato a Dubai per soddisfare le richieste della moglie. Peraltro, nel caso delle “coppie internazionali” che discutono il loro divorzio davanti al tribunale di Londra, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione il regime patrimoniale dei coniugi, né eventuali convenzioni o patti matrimoniali. Infatti in passato, nella giurisprudenza, i patti tra sposi che miravano a regolare i loro rapporti patrimoniali in caso di divorzio o separazione erano considerati contrari all’ordine pubblico. Però nella celebre controversia tra i coniugi Radmacher e Granatino, la Corte Suprema decise che tali patti erano comunque ammissibili, ma solo a certe condizioni. In questa causa la moglie era tedesca ed il marito francese. I nubendi avevano firmato davanti ad un notaio tedesco un accordo prematrimoniale nel quale dichiaravano di escludere il regime tedesco di comunione e rinunciavano a qualsiasi pretesa patrimoniale l’uno verso l’altro in caso di futuro divorzio; anni dopo, la coppia divorziò e la Royal Court of Justice diede seguito all’accordo sul presupposto che era stato firmato scientemente e volontariamente dai coniugi che avevano, al momento della stipula, compreso pienamente le conseguenze dello stesso, sancendo il principio dell’efficacia vincolante dei predetti accordi in determinate circostanze, fermo restando il potere del giudice di non prendere in considerazione tali accordi se in contrasto con il principio fondamentale del “fairness”.

Alla luce di questa decisione, la nostra Law Commission, la commissione per la riforma giuridica, ha intrapreso uno studio sui rapporti patrimoniali tra coniugi, focalizzato in particolare sulla validità degli accordi prematrimoniali e di quelli stipulati dopo le nozze. La commissione ha proposto l’introduzione nel nostro ordinamento del “qualifying nuptial agreement” permettendo alla coppia di stabilire d’anticipo le conseguenze finanziarie di un eventuale separazione, divorzio o decreto di nullità. Le condizioni per la validità di tali accordi sarebbero le seguenti:

  1. l’accordo dovrà essere “contractually valid”, cioè rivestire i requisiti necessari alla formazione di un contratto vincolante;
  2. l’accordo dovrà essere firmato in forma di “deed”, cioè con la massima formalità e nel quale entrambi gli sposi dichiarano di comprendere la natura dell’accordo come “qualifying nuptial agreement”, il quale toglierebbe al tribunale la facoltà di ordinare sistemazioni finanziarie diverse da quelle stipulate nell’accordo;
  3. l’accordo dovrà essere firmato non meno di 28 giorni prima delle nozze o la celebrazione dell’unione civile;
  4. prima della stipulazione dell’accordo, le parti dovranno dichiarare in modo completo e corretto le loro rispettive situazioni finanziarie;
  5. ciascuna delle parti dovrà ricevere prima della firma una consulenza giuridica indipendente.

Tale proposta di riforma rimane tutt’ora in sospeso, per ragioni anche connesse alla Brexit che in questo momento assorbe le energie del legislatore anglosassone.

Nonostante le grandi differenze che esistono nel diritto di famiglia tra i due grandi sistemi giuridici, la “civil law” e la “common law”, è lecito chiedersi se le due strade non portino alla stessa destinazione, cioè alla reciproca protezione dei diritti patrimoniali delle coppie e ad una equa ripartizione dei beni se l’unione fallisce.

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I rapporti patrimoniali tra coniugi e nelle unioni registrate nel diritto internazionale privato: i nuovi regolamenti UE 1103/2016 e 1104/2016 e il sistema di common law ultima modifica: 2019-02-08T10:33:01+01:00 da Redazione Federnotizie
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