Articolo pubblicato sull’ultima edizione cartacea di Federnotizie del 2014, che riportiamo in continuità con la tradizione della testata.
L’art. 9 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 – convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 – ha abolito l’obbligo in precedenza previsto dal legislatore a carico dei soci di una Società a Responsabilità Limitata in sede di atto costitutivo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro (in caso di società pluripersonale), o l’intero capitale sottoscritto (in caso di società unipersonale), e nel contempo:
- ha modificato il comma 4 dell’art. 2464 c.c. che ora è del seguente letterale tenore: «Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto (omissis)»;
- ha introdotto un nuovo comma 4 nell’art. 2463 c.c., il quale stabilisce che «l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione».
A cura di Filippo Laurini

Questo articolo è apparso sull’ultimo numero cartaceo di Federnotizie
All’indomani dell’emanazione delle suddette norme – che nelle intenzioni del legislatore dovevano costituire una “semplificazione” – gli interpreti e gli operatori del diritto si sono immediatamente concentrati sull’esame delle due problematiche “come effettuare il versamento” e “a chi effettuare il versamento”, scontrandosi con alcuni profili di notevole complicazione.
Il quarto comma dell’art. 2464 c.c., infatti, si limita a prescrivere sinteticamente l’effettuazione del versamento direttamente «alle persone cui è affidata l’amministrazione» e che «i mezzi di pagamento» utilizzati per il versamento del capitale siano «indicati nell’atto» costitutivo; se da un lato si capisce la richiesta del legislatore di certezza e assunzione di responsabilità sulla disponibilità immediata del denaro, dall’altro l’interpretazione di tali espressioni può non essere sempre agevole. Di seguito, brevemente e senza pretesa di completezza, cercheremo di dare conto del dibattito sviluppatosi in materia.
Come effettuare il versamento
Ossia quali mezzi di pagamento debbano ritenersi idonei per soddisfare la ratio della normativa (che va ovviamente coordinata con la vigente normativa antiriciclaggio).
I primi autori che hanno scritto sul punto[1] hanno subito individuato nell’assegno circolare intestato o alla costituenda società o anche all’amministratore (o a uno degli amministratori)[2] il mezzo di pagamento da utilizzarsi da parte dei soci, salvo che:
- per i versamenti inferiori alla soglia di cui alla legge antiriciclaggio, i quali possono essere eseguiti anche in contanti nelle mani dell’amministratore (o di uno degli amministratori);
- per il bonifico bancario eseguito a favore dell’amministratore (o di uno degli amministratori)[3].
È stata viceversa esclusa la possibilità di utilizzare un assegno bancario in quanto, non essendone garantita la copertura, evidentemente non sarebbe garantito neppure il rispetto del più volte citato art. 2464 c.c., secondo cui «alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25% del capitale sottoscritto (o l’intero capitale sottoscritto): non sarebbe garantita, in altre parole, l’effettività dei conferimenti.
A chi effettuare il versamento
Dal momento che l’organo amministrativo in realtà nella fase che qui interessa, non esiste ancora, non esistendo la società e in particolare cosa succede se gli amministratori nominati nell’atto costitutivo non sono presenti al rogito.
Come si è visto, l’art. 2464 c.c. impone ora che l’assegno circolare (o il contante, ove con- sentito, o la prova dell’ avvenuto bonifico) sia consegnato al momento della stipula dell’atto costitutivo dai soci all’amministratore o agli amministratori e che il notaio indichi nell’atto il mezzo o i mezzi di pagamento effettivamente utilizzati.
Attenendosi al tenore letterale della norma, potrebbe sorgere il dubbio che sia ora prevista come necessaria dal legislatore la presenza degli amministratori alla stipula dell’atto costitutivo, oltre naturalmente la loro accettazione seduta stante dell’incarico.
In realtà tutti noi sappiamo che nella prassi la presenza degli amministratori all’atto costitutivo è frequente, ma non è affatto scontata, anzi!
Normalmente gli amministratori non presenziano all’atto costitutivo in almeno due casi, e cioè:
- quando la società a responsabilità limitata sia costituita tra soci non italiani. In tal caso, infatti, i soci di solito rilasciano procura a persona di fiducia (normalmente un professionista) italiana per intervenire e sottoscrivere l’atto e gli amministratori nominati (che coincidano o meno con i soci) sono stranieri;
- quando vengano nominati amministratori persone che non sono socie della società.
Abbracciare la tesi della necessaria presenza degli amministratori alla stipula dell’atto costitutivo significherebbe dunque rendere di fatto più gravosa la costituzione di una società a responsabilità limitata in tutti i casi sopra ricordati, imponendo la presenza di persone che possono fisicamente trovarsi in luoghi molto distanti da quello di stipula, oltre ovviamente a essere manifestamente contraria alla ratio della norma che, appunto, era quella di semplificare, piuttosto che appesantire, l’iter dell’atto costitutivo[4].
Nel contempo, al fine garantire il rispetto del disposto degli artt. 2464 e 2463 c.c., nel caso di amministratori assenti sembra che siano perseguibili almeno tre strade alternative:
- i candidati membri dell’organo amministrativo potrebbero far pervenire al notaio rogante una dichiarazione scritta (magari anticipata a mezzo PEC) nella quale da un lato accettano in anticipo la carica conferita (anche se la nomina diviene effettiva con l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, infatti, in questo modo il compito del notaio di effettuare le verifiche sull’effettivo versamento del capitale sociale alle persone legittimate per legge a riceverlo sarebbe più agevole) e dall’altro dichiarano di aver ricevuto da parte dei soci il versamento dell’intero capitale sociale o del 25% dello stesso. Alla suddetta lettera andrebbero poi allegati corredata da copia dei loro documenti di identità e la prova dei mezzi di pagamento ( e quindi copia dell’assegno circolare a loro intestato o intestato alla società o del bonifico a loro favore);
- i candidati membri dell’organo amministrativo potrebbero far pervenire al notaio rogante una dichiarazione scritta (magari anticipata a mezzo PEC) nella quale da un lato accettano in anticipo la carica conferita e dall’altro rilasciano una procura (per esempio, al notaio stesso o ad altri professionisti o comunque a persone di loro fiducia), affinché questi possa, in nome e per conto dei mandanti, ricevere il versamento del capitale e quindi provvedere a sua volta a versarlo su un conto corrente intestato alla società dopo la sua iscrizione al Registro delle Imprese. In assenza di un espresso divieto di delega a terzi – la cui ratio sarebbe peraltro difficilmente spiegabile – non appare che l’attività riservata agli amministratori di raccolta del capitale sociale sia personalissima e quindi non delegabile;[5];
- si potrebbe infine ricorrere comunque al sistema del preventivo deposito bancario dei versamenti di capitale (oggi ancora vigente per le Spa e per le Sapa) In tal caso i candidati membri dell’organo amministrativo potrebbero richiedere ai soci di versare il 25% dei conferimenti in denaro (o l’intero capitale sociale) in banca su un conto vincolato al fatto che la società sia costituita entro un dato termine e che il conto possa essere movimentato solamente da coloro che di tale società risulteranno essere gli amministratori[6].Come sottolineato da un autore, questo sarebbe infatti «un meccanismo tracciabile (perfettamente in linea con i dettami dell’antiriciclaggio) di sicura affidabilità per la società e per i terzi, oltre che per gli amministratori»[7].
Un elemento ulteriore di complicazione potrebbe nella prassi nascere dal fatto che – in caso di nomina di un organo amministrativo pluripersonale – non tutti i candidati amministratori potrebbero aver accettato la carica al momento della stipula dell’atto costitutivo.
Ancora una volta l’espressione del legislatore, che prescrive che il capitale debba essere versato «alle persone cui è affidata l’amministrazione» potrebbe ingenerare nell’interprete il dubbio che il versamento debba necessariamente essere congiunto e contemporaneamente effettuato a favore di tutti coloro che sono nominati amministratori.
Appare preferibile l’impostazione di chi[8], argomentando dal disposto dell’articolo 1716 c.c. (pluralità di mandatari) – che sancisce un principio di eseguibilità in via disgiuntiva degli incarichi conferiti a una pluralità di soggetti – ritiene sufficiente che il versamento del capitale avvenga nelle mani di uno solo dei nominati amministratori, a prescindere dal fatto che siano tutti presenti e che tutti abbiano già accettato la carica.
Facsimile
Clausole contrattuali e adempimenti.
NOTE AL TESTO
[1] Nicola Atlante, Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in denaro in sede di costituzione di Srl ordinarie nota del 4 settembre 2013 pubblicata su CNN Notizie; Angelo Busani, Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari, articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 05 settembre 2013 p.24 di Norme e Tributi. ↩
[2] Anche se Angelo Busani, Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari, cit, ritiene necessaria una precisazione in relazione alla ipotesi di assegno circolare intestato all’amministratore. Secondo l’autore, infatti: “se si intesta un assegno a “Mario Rossi”, stante la sua intrasferibilità l’assegno non potrà che essere incassato da Mario Rossi sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto dell’amministratore al conto della società , una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento effettivamente avvenuto “a favore della società “ (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società ); anche per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento. Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società , si dovrebbe in effetti intestarlo a “Mario Rossi quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”. Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che agli sportelli delle anche sorgerà più di un dubbio su questa operatività , sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di intestare l’assegno alla “costituenda società)”.
[3] Secondo Nicola Atlante, Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in denaro in sede di costituzione di Srl ordinarie, cit, l’assegno o il versamento in contanti “non potrebbero essere sostituiti da un bonifico bancario alla società per la difficoltà pratica di intestarlo o eseguirlo in favore di un soggetto il cui procedimento costitutivo non è ancora concluso. Nonostante, infatti, l’art. 2331 c.c. legittimi implicitamente gli amministratori a compiere atti giuridici in nome e per conto della società non ancora iscritta nel registro delle imprese, quest’ultima acquista la personalità giuridica soltanto al momento dell’iscrizione, con conseguente impossibilità per la stessa di disporre di un conto corrente bancario già prima della stipula dell’atto costitutivo”.
[4] Sul tema del versamento dei conferimenti in denaro in sede di stipula dell’atto costitutivo in assenza degli amministratori è di recente intervenuta una massima del Comitato Triveneto pubblicata su CNN Notizie del 19 settembre 2014, che sostanzialmente ci sembra conforme alla interpretazione della norma effettuata e che di seguito si ritrascrive:I.A.14 – (Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di costituzione – 1° pubbl. 9/14). La disposizione contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c., che impone il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell’eventuale sovrapprezzo) all’organo amministrativo all’atto della costituzione della società, deve essere interpretata in senso sostanziale, poiché altrimenti sarebbe di impossibile applicazione, posto che:
- a) in sede di costituzione non esiste l’organo amministrativo, il quale si costituirà solo con l’iscrizione della società nel registro imprese e, comunque, dopo che i suoi componenti abbiano accettato l’incarico;
- b) gli organi delle persone giuridiche non sono dotati di propria personalità o soggettività per cui non sono capaci di essere depositari di somme né di rilasciare quietanze.
Il versamento deve, dunque, essere fatto agli amministratori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne divengono con ciò depositari, sorgendo a favore della società unicamente un diritto di credito.
Per tale motivo si ritiene che il disposto dell’art. 2464, comma 4, c.c. (come del resto accadeva anche con il previgente obbligo del versamento dei decimi presso una banca) imponga unicamente di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro, a comprova della serietà dell’impegno assunto dai soci di liberare il capitale di rischio, e non anche l’intervento in atto dell’ organo amministrativo” (rectius dei nominati amministratori) per rilasciare quietanze.
È senz’altro possibile che l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere attestato dai nominati amministratori che lo hanno ricevuto, se presenti alla costituzione, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tuttavia, si ritiene preferibile che il deposito avvenga con modalità idonee a comprovarne l’effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci.
Si ritiene che rispettino tale requisito i depositi costituiti:
- a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori;
- a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della L. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l’incarico;
- presso una banca, vincolato a favore della società.
[5] Angelo Busani, Per le Srl costituzione in salita articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 04 settembre 2013 p. 12 di Norme e Tributi; Giancarlo Laurini La società a responsabilità limitata post riforme. Nuovi modelli organizzativi e regole di funzionamento, Cedam, 2014, p.44. ↩
[6] Angelo Busani, Per le Srl costituzione in salita cit, il quale però rileva come quest’ultima soluzione, soprattutto all’inizio, si è però scontrata con la prassi delle procedure bancarie, che dovrebbero essere rese flessibili e adattate a questo nuovo scenario. Inoltre, secondo Angelo Busani, cit e anche Nicola Atlante, cit, ben potrebbero i soci a manifestare espressamente –e spontaneamente – l’intenzione di ricorrere al sistema del deposito in banca, senza cioè che vi sia bisogno di un impulso da parte dell’organo amministrativo. Se da un lato non vi è dubbio che il sistema del deposito bancario garantisca il rispetto della ratio dell’art. 2464 c.c., dall’altro tuttavia, a parere di chi scrive, questa soluzione forza un po’ il tenore letterale della norma che parla appunto di effettuare il versamento direttamente «alle persone cui è affidata l’amministrazione» (le quali, come si è visto sopra, ben potrebbero delegare a terzi di ricevere dette somme o disporre il versamento in banca, ma che comunque se ne assumono la relativa responsabilità e che conseguentemente non sembra possano essere privati della facoltà di scelta del mezzo più idoneo).
[7] Nicola Atlante, Prime questioni operative in tema di nuoce norme sui conferimenti in denaro in sede di costituzione di Srl ordinarie, cit.
[8] Angelo Busani, Per le Srl costituzione in salita, cit.

AUTORE

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