Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le ultime novità in tema di patrimonio del “ramo ETS”

Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. serie generale n. 129 del 31 maggio 2021), convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. serie generale n. 181 del 30 luglio 2021) ha apportato una sostanziale modifica all’art. 4, comma 3, Codice del terzo settore (o anche CTS) in tema di enti religiosi civilmente riconosciuti, chiarendo alcune questioni rimaste aperte nel testo originario, che avevano sinora pesato nella scelte interne di questi enti.

Prima di entrare nel merito della modifica conviene ricordare la posizione degli enti religiosi nel codice del terzo settore.

Il CTS riconosce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si possa applicare la disciplina degli ETS e delle imprese sociali[1] relativamente allo svolgimento delle attività permesse a tali enti.

Ne derivano i seguenti principi, di seguito meglio spiegati: (i) gli enti religiosi civilmente riconosciuti non possono assumere direttamente la qualifica né di ETS, né di imprese sociali; (ii) solo ad un loro “ramo” possono essere applicate le relative norme; (iii)  il “ramo ETS” o il “ramo impresa sociale” degli enti religiosi civilmente riconosciuti, per essere riconosciuto come tale, deve esercitare una o più delle attività rispettivamente elencate negli art. 5, comma 1, CTS e art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017; (iv) il “ramo”, non costituendo un ente autonomo, resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa della Confessione che interessa l’intero ente.

Quanto alla categoria “enti religiosi civilmente riconosciuti” bisogna ricordare che ad oggi in Italia sono state perfezionate tredici intese[2] firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della rispettiva Confessione religiosa e poi approvate con legge ai sensi dell’art.8 della Costituzione[3].

In una stesura iniziale sia il CTS, sia il D. Lgs. n. 112/2017 citavano unicamente gli “enti ecclesiastici”; il Consiglio di Stato, con il parere n. 1405/2017, ha indotto il legislatore a mutare tale dizione con quella di “enti religiosi” [4] in entrambi i testi.

Il parere stabilisce che qualsiasi confessione religiosa valga come quelle con le quali si sono conclusi trattati; allo stesso modo non dovrebbero esserci discriminazioni tra enti religiosi, a qualsiasi confessione appartengano. Non affronta tuttavia la questione di quali siano i criteri che possono aiutare a distinguere un ente religioso, che deve sempre avere fini di religione e di culto, salvo l’esercizio di attività secondarie (che quindi potrebbero essere quelle svolte dal “ramo ETS” o dal “ramo impresa sociale”), da un ente civile che svolga anche attività di natura religiosa, il quale, per entrare a far parte del terzo settore disciplinato dalla normativa del 2017, non può istituire soltanto un “ramo” ma, in conformità al CTS, deve svolgere solo le attività di interesse generale (art. 5, CTS e art. 2 del D. lgs. n. 112/2017) e quelle diverse di cui all’art. 6, CTS.

La riforma del terzo settore, infatti, considera caratteristica essenziale degli ETS e delle Imprese Sociali l’esercizio in via esclusiva (stabile) o principale di una o più attività elencate nell’art. 5, CTS e nell’art. 2 del D. Lgs. n. 112 e tra queste non c’è l’attività di religione o di culto. Siccome gli enti religiosi hanno come attività principale quella cultuale, nessun ente religioso potrà essere ETS o impresa sociale. Le due attività non potrebbero coesistere se non con l’accorgimento della creazione di un ramo ad hoc.

E’ vero che gli enti ecclesiastici possono svolgere anche attività “diverse” ma non possono essere quelle principali. L’art. 16 della legge n. 222/1985 recita: “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.

La possibilità di essere ETS limitatamente ad un ramo di attività era già stata sperimentata per le Onlus e la relativa esperienza aveva dimostrato che si possono distinguere alcune attività “secondarie” dell’ente religioso da quelle principali e istituzionali (in primis quelle di religione o culto), consentendo così di limitare alle prime l’applicazione della riforma. Questa soluzione consente agli enti religiosi di continuare a svolgere le attività che sono loro proprie, senza dover procedere ad una scissione o alla costituzione di un ente controllato, sia esso lucrativo o del Terzo Settore o Impresa Sociale; inoltre impedisce di estendere le agevolazioni previste dal CTS e dal D. Lgs. n. 112/2017 alle attività di culto e religione che sono proprie di questi enti.

Tuttavia tra il testo Onlus da una parte e quello del CTS e del D. Lgs. n. 112 dall’altra, ci sono alcune differenze: l’art. 10 comma 9 del D. Lgs. 460/1997 chiedeva come sola condizione la tenuta di scritture contabili separate ed inoltre era limitato ai soli enti ecclesiastici, mentre il CTS e il D. Lgs. n. 112 fanno entrambi riferimento a tutti gli enti religiosi riconosciuti nel nostro ordinamento da accordi e intese concluse con altre confessioni religiose e pongono nuove, diverse condizioni.

Il delicato rapporto tra le attività di interesse generale inserite nel ramo e le attività di religione o culto è stato affrontato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con la nota n. 3734 del 15 aprile 2019, ha precisato che le attività di religione o culto non possono essere ricondotte né tra quelle di interesse generale, né tra quelle “diverse” di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L’art. 4, comma 3, CTS esattamente in linea con quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 112/2019 in tema di imprese sociali, al fine di qualificare il ramo dell’ente religioso come ETS/impresa sociale, stabilisce alcune condizioni:

  • per l’attività esercitata nel “ramo” deve essere adottato un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto, ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del CTS oppure quelle del D. Lgs. n. 112/2017 e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e nella relativa sezione speciale del registro imprese qualora si tratti di un “ramo impresa sociale”;
  • per lo svolgimento delle attività del ramo ETS/impresa sociale deve essere costituito un patrimonio  destinato;
  • devono essere tenute  scritture   contabili   separate nel rispetto delle rispettive norme (art. 13, CTS per gli ETS e art. 9, D. Lgs. n. 112/2019 per le imprese sociali).

La forma pubblica è una novità perché per i “rami Onlus” si richiedeva solo una scrittura registrata.

Quanto alla possibilità di costituire più “rami” da iscrivere a sezione differenti all’interno del RUNTS, la legge non si esprime; nel silenzio è da ritenersi legittimo. L’ipotesi sarebbe limitata tuttavia alla previsione di un “ramo ETS” e di un “ramo impresa sociale”. Per ciascun “ramo” sarà necessario applicare le tre condizioni sopra indicate: regolamento, patrimonio destinato e scritture contabili separate. Se non presenta particolari difficoltà elaborare un regolamento del ramo di terzo settore e uno per il ramo d’Impresa sociale, più complesso è il percorso contabile; in particolare per quanto riguarda la distinzione di due stati patrimoniali e di due inventari per dar vita a due “rami”, soprattutto quando si dovesse partire da un’unica attività che potrebbe attualmente consistere nel ramo Onlus dell’ente ecclesiastico.

Non bisogna dimenticare che agli enti religiosi si applica in prima istanza la norma propria della Confessione cui appartengono. Gli enti ecclesiastici, ad esempio, sono costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico (art. 1, L. 222/1985).

La principale peculiarità dei rami ETS e impresa sociale degli enti religiosi sta proprio nel loro assoggettamento sia alle norme proprie della rispettiva Confessione, sia alla disciplina contenuta nel CTS o nel D. Lgs. n. 112/2017; inoltre, trattandosi appunto di “un ramo”, questo resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa che interessa l’intero ente. Anche il regolamento, pertanto, non potrà mai essere in contrasto con le norme proprie della Confessione cui appartiene l’ente, perché il ramo (anche se assimilato agli ETS/imprese sociali) continua a costituirne una parte.

Con riferimento alla pubblicità del “ramo”, va ricordato che l’art. 5, l. 20 maggio 1985 n. 222, stabilisce che gli enti ecclesiastici devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche; da questo devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. Da ciò deriva che un ente ecclesiastico che volesse acquisire la qualifica di ETS o di impresa sociale è iscritto contemporaneamente al RPG e al RUNTS con il suo “ramo ETS”, oppure al registro imprese con il suo “ramo impresa sociale”; occorre quindi prestare attenzione affinché non vi risultino notizie contraddittorie. Se poi il ramo ETS esercitasse attività commerciali l’iscrizione dovrà essere fatta a entrambi gli ultimi due registri.

Quando parliamo di enti ecclesiastici dobbiamo rammentare che la Commissione paritetica tra Santa sede e Repubblica Italiana, nell’intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell’accordo concordatario, ha stabilito che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti hanno una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del Codice civile in materia di persone giuridiche. In particolare, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Vi si legge: “Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico o il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private”.

Dal momento che il “ramo” fa parte dell’ente religioso, a monte della sua costituzione necessita l’esistenza della decisione dell’ente:

  • a esercitare un’attività prevista dall’art. 5 del CTS oppure dall’art. 2 del D. lgs. n. 112/2017;
  • a farlo secondo le norme rispettivamente ivi stabilite;
  • a destinare una parte del suo patrimonio per l’esercizio di quell’attività.

E’ importante ricordare che la decisione di istituire un ramo, da assoggettare alla disciplina del nuovo Codice o del D.lgs. n. 112/2017, è un atto di amministrazione straordinaria.

Per gli enti ecclesiastici l’amministratore dell’ente deve previamente acquisire le autorizzazioni canoniche affinché l’atto giuridico di adozione del regolamento del ramo sia valido anche per l’ordinamento civile (ex art. 18, L. n. 222/1985). Se tale decisione contiene anche le norme per la gestione del ramo è necessario che queste siano stabilite in modo circostanziato nell’atto di autorizzazione canonica; in alternativa i poteri per disciplinare il costituendo ramo possono essere conferiti al soggetto che deve intervenire nell’atto notarile mediante una procura ad negotia, che potrebbe essere anche contenuta nell’autorizzazione alla costituzione del “ramo”. In proposito i canoni 638 (spetta al diritto proprio determinare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) e 1281 ( gli amministratori non possono superare i limiti dell’amministrazione ordinaria a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso scritto dell’ordinario) del codice canonico confermano che si tratta di un’operazione di straordinaria amministrazione.

Quindi il Notaio che deve autenticare o ricevere il regolamento dovrà controllare la sussistenza della preventiva autorizzazione[5].

Deve essere il legale rappresentante dell’ente religioso o persona da questi delegata per procura notarile ad intervenire all’atto notarile di deposito del regolamento ed a incaricare il notaio (che non è competente a questo ex lege come invece lo è nel caso dell’art. 22) di depositarlo nel RUNTS oppure nella sezione speciale del registro imprese[6].

Il regolamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • deve essere ricevuto o autenticato da un notaio;
  • deve contenere le norme del CTS o del D. Lgs. n. 112/2017 per le quali non si preveda un’espressa disapplicazione;
  • deve rispettare “in ogni caso” la struttura e la finalità  dell’ente di cui costituisce un ramo.

È necessario quindi analizzare le norme del CTS in modo da distinguere quelle che devono necessariamente essere contenute nel regolamento, da quelle che possono essere disapplicate e anche da quelle che potrebbero snaturare i fini istituzionali degli enti religiosi. In proposito il CTS espressamente esclude l’applicazione di alcune norme all’ente religioso che costituisca un ramo di Terzo settore:

  •  non vi è l’obbligo di inserire nella denominazione dell’ente l’indicazione ‘Terzo settore’ o l’acronimo ETS (art. 12, c. 2);
  • gli associati o gli aderenti di un ente religioso che ha costituito il ramo di Terzo settore non hanno il diritto di consultare i libri sociali (art. 15, c. 4); da ciò può dedursi che non è necessario che il regolamento preveda le modalità di consultazione dei libri inerenti il ramo;
  • gli associati o gli aderenti di un ente religioso (con più di 500 associati) non possono denunciare al Tribunale o all’organo di controllo i fatti che ritengano censurabili (art. 29, c. 3).

Anche il D. Lgs. n. 112/2017 prevede alcune esenzioni ed alcune applicazioni limitate della norma:

  • la verifica quantitativa dell’attività diversa rispetto alla principale si applica limitatamente allo svolgimento dell’attività che costituisce l’impresa sociale (art. 2, c. 6);
  • il rispetto del rapporto numerico tra lavoratori e persone svantaggiate deve tener conto solo delle attività inserite nel ramo e del personale ivi impiegato (art. 2, c. 6);
  • l’ente religioso deve depositare nel Registro delle Imprese solo il regolamento e le sue modifiche (art. 5, c. 4) e non anche il suo (eventuale) statuto (che resta retto dalle norme della Confessione cui appartiene l’ente);
  • nella denominazione dell’ente non è necessaria l’indicazione “Impresa Sociale” (art. 6, c. 2);
  • le scritture contabili, che devono essere redatte nel rispetto dell’art. 9, riguardano solo l’attività che costituisce il ramo d’Impresa Sociale (art. 9, c. 3);
  • gli enti religiosi che hanno istituito il ramo d’Impresa Sociale non sono tenuti a garantire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri stakeholders (art. 11, c. 5);
  • le norme sulla trasformazione, fusione, scissione, cessione dell’azienda e devoluzione del patrimonio si applicano limitatamente ai beni dell’ente religioso (il cosiddetto ‘patrimonio destinato’) inseriti nel ramo d’Impresa Sociale (art. 12, c. 1);
  • in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di Impresa Sociale non ci sono vincoli per la devoluzione del patrimonio (art. 12, c. 5);
  • non devono essere conteggiati i membri degli enti religiosi per determinare il numero massimo di volontari che possono essere impiegati nelle attività che costituiscono l’impresa sociale (art. 13, c. 2);
  • all’ente religioso si applicano le norme comuni sulle procedure concorsuali e non le norme sulla liquidazione coatta (art. 14, c. 6).

Queste esenzioni non esauriscono le norme del CTS e del D. Lgs. n. 112/2017 non applicabili agli enti religiosi, perché lo stesso il legislatore ha precisato che non devono essere recepite nel regolamento le norme della riforma:

  1. quando è così disposto dal CTS o dal D. Lgs. n. 112/2017,
  2. quando il loro inserimento nel regolamento avrebbe come effetto anche la modifica della struttura e della finalità dell’ente religioso.

Infatti, l’art. 4, comma 3, CTS e l’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 112/2017 dispongono: “… a condizione che per tali  attività  adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni caso nel rispetto della struttura e della  finalità  di  tali  enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel  Registro unico nazionale  del  Terzo  settore”.

Altre norme della Riforma sembrano a prima vista difficilmente compatibili con la struttura dell’ente religioso e con la natura del suo “ramo”:

  • la disciplina dell’acquisto della personalità giuridica dell’ente di Terzo settore (art. 22 CTS), non può applicarsi, così come previsto anche dall’art. 15, ultimo comma, decreto RUNTS, perché l’istituzione del ramo presuppone necessariamente l’esistenza di un ente religioso che già possiede la piena personalità giuridica anche agli effetti civili,
  • la disciplina di particolari categorie di enti (OdV, APS, enti filantropici…) e quella dettata per le associazioni, sono di difficile applicazione perché in ogni caso il “ramo” non costituisce un ente associativo[7]; del resto pochi enti ecclesiastici hanno struttura associativa (né le diocesi, né le parrocchie, né gli istituti di vita consacrata), fatta eccezione per le associazioni pubbliche/private di fedeli (can. 298 ss).

Sarà invece più difficile identificare quali norme non debbano essere recepite nel regolamento (anche se il CTS chiede che siano inserite negli statuti degli ETS) in quanto incompatibili con la struttura e le finalità dell’ente religioso. Per farlo andrà analizzata la natura dell’ente religioso da cui si parte.

Il Regolamento non è lo statuto dell’ente religioso e non ne definisce il funzionamento; la sua funzione è quella di:

  • fornire ai terzi la conoscenza dell’organizzazione del “ramo” dell’ente religioso;
  • individuare le attività del ramo, che devono far parte di quelle esercitate dagli enti del Terzo settore e della impresa sociale;
  • individuare il patrimonio destinato;
  • applicare a quel “ramo” alcune norme del CTS o del D. Lgs. n. 112/2017.

Il regolamento è richiesto perché gli enti religiosi, essendo di diretta derivazione di ordinamenti giuridici di differenti Confessioni, potrebbero non avere uno statuto; pertanto, anche per dare certezza ai terzi che operano con il ramo si è scelto di rendere pubbliche l’attività, i beni ad essa vincolati, nonché le eventuali regole che l’ente intenda applicare a quell’attività.

Con riferimento agli enti ecclesiastici non bisogna dimenticare l’art. 18 L. 222/1985: “Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultano dal codice canonico o dal RPG”. Tale “norma di conflitto” resta in essere anche per il ramo; quindi, sono opponibili ai terzi che entrano in contatto con l’ente tutti i vincoli previsti dal diritto canonico. Questa norma va letta in collegamento all’art. 52, comma 1, CTS: “Opponibilità ai terzi degli atti depositati:  1. Gli atti per  i  quali  e’  previsto  l’obbligo  di  iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai  terzi  soltanto  dopo  la  relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno  che  l’ente  provi  che  i terzi ne erano a conoscenza”. I dati contenuti nel regolamento non possono contraddire il codice canonico né quanto depositato presso il RPG perché questi prevalgono sul regolamento; un’eventuale differenza in contrasto potrebbe trarre in inganno i terzi.

Il regolamento deve essere conforme al CTS e al D. Lgs. n. 112 e deve contenere:

  • la denominazione del ramo e dell’ente religioso con il riferimento alla eventuale iscrizione al RPG;
  • l’assenza dello scopo di lucro;
  • le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • le attività di interesse generale e quelle diverse;
  • la sede legale;
  • la durata del ramo, se prevista;
  • i nominativi degli amministratori e i loro poteri di rappresentanza (fermo restando che, per gli enti ecclesiastici, rappresentanti sono i soggetti che risultano anche dal RPG);
  • l’esatta indicazione dei beni (di qualsiasi natura purché suscettibili di valutazione economica) che costituiscono il patrimonio del ramo ETS o impresa sociale; si consiglia di allegare un inventario o, se il ramo fosse già esistente, una situazione patrimoniale dell’attività;
  • le norme per la nomina e il funzionamento dell’organo di controllo;
  • le norme per la nomina e il funzionamento del revisore legale dei conti.

Se il regolamento non dice nulla, chi amministra e rappresenta l’ente secondo l’ordinamento della confessione cui appartiene sarà anche amministratore e rappresentante del ramo; ma non sempre il parroco, il vescovo o il superiore religioso riescono ad assumere anche la funzione di amministratori dell’attività ETS o Impresa Sociale; quindi, si può nominare un amministratore unico o un organo collegiale preposto alla gestione del ramo ETS o impresa sociale. In questo caso la figura dell’organo delegato alla gestione va ben definita e nel regolamento si dovranno prevedere le modalità di nomina, le competenze, i poteri e la durata.

Con l’iscrizione del regolamento al RUNTS (oppure alla sezione speciale R.I.) si crea un vincolo sul patrimonio destinato, come identificato nel regolamento, che deve essere interamente utilizzato per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 8, CTS e dell’art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017; a questi beni si applica altresì l’obbligo di devoluzione in caso di cessazione dell’attività del ramo, ai sensi art. 9, CTS.

Il patrimonio dedicato al ramo ETS non va confuso con quello destinato ad uno specifico affare e regolamentato dagli artt. 2447 bis e ss del c.c., che ha la funzione di aiutare o stimolare a intraprendere nuovi affari o iniziative con un più alto margine di rischio rispetto all’attività principale.

Non va confuso neanche con il patrimonio stabile regolato dai canoni 1291/1295 del codice canonico che ha lo scopo di creare un sistema di controlli sull’amministrazione e gestione dei beni posseduti dagli enti ecclesiastici.

Fino alla novità normativa citata all’inizio, con riguardo al patrimonio destinato dei rami ETS o impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti, restavano aperti alcuni problemi; ci si chiedeva se in adesione a quanto previsto dall’art. 8 del CTS, ci fosse l’obbligo di destinarlo e riservarlo all’attività esercitata con il divieto di utilizzarlo per altre attività e se ci fossero importi minimi in analogia a quelli stabiliti per gli ETS che vogliano acquisire personalità giuridica. Questi interrogativi, tuttavia, avevano trovato una facile risposta perché l’art. 8, che stabilisce la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro, è certamente applicabile anche agli enti religiosi e, dopo aver escluso la disciplina dell’art. 22, CTS agli enti religiosi, veniva meno anche qualsiasi riferimento ad un importo minimo del patrimonio dedicato al ramo ETS/impresa sociale.

Restava invece aperta la questione inerente l’effetto segregativo. Su questo argomento i commentatori erano divisi. Parte della dottrina[8] riteneva che, in considerazione del favor per gli enti religiosi che avessero istituito un ramo ETS/impresa sociale e della esigenza di evitare che il patrimonio stabile dell’ente religioso fosse soggetto a pregiudizio, il vincolo inerente il patrimonio avesse effetto segregativo.

Appariva tuttavia preferibile l’opinione contraria[9]. Questa, infatti, si fondava sulla considerazione che l’effetto segregativo costituisca una eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore affermata dall’art. 2740 c.c., la quale può essere limitata nei soli casi stabiliti dalla legge; le ipotesi di separazione patrimoniale hanno sempre carattere tassativo. Ora nel caso in esame la legge non prevedeva nessuna limitazione alla soddisfazione dei creditori del ramo ETS/impresa sociale sui beni del patrimonio stabile dell’ente religioso e neanche negava che i creditori dell’attività istituzionale potessero aggredire il patrimonio del ramo ETS/impresa sociale; in mancanza di una espressa deroga all’art. 2740, c.c. l’effetto segregativo non poteva essere presunto. Si sosteneva pertanto che i creditori dell’attività potessero rivalersi sul patrimonio generale dell’ente e viceversa.

Questo punto è stato quindi definitivamente chiarito dall’art. 66, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108[10],  il quale è intervenuto sia nel CTS sia nel D. Lgs. n. 112/2017 rispettivamente dettati per i rami ETS e per i rami imprese sociali.

Le modifiche portate dalla novità normativa stabiliscono che l’ente religioso, per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività ETS/impresa sociale, risponda unicamente con i beni che fanno parte del patrimonio dedicato al “ramo”, i quali pertanto non possono essere  aggrediti dai creditori delle restanti attività (istituzionali) dell’ente; a loro volta i creditori divenuti tali per obbligazioni concluse nell’attività ETS/impresa sociale, non possono far valere alcun diritto sul restante patrimonio. Si crea quindi una segregazione totale del patrimonio destinato.

E’ legittimo ritenere che i creditori dell’ente, per garantire le proprie ragioni, anche in analogia a quanto stabilito dall’art. 2447 quater, c.c., restino tutelati dal diritto di opposizione contro la decisione dell’ente debitore di costituire un ramo ETS e di destinare allo stesso una parte del patrimonio sul quale avevano contato nel momento in cui avevano concesso il credito e che viene così sottratto alla loro generica garanzia ex art. 2740, c.c..

Questa disposizione pone fine ad una questione che ha costituito un deterrente alla costituzione del ramo ETS o del ramo impresa sociale da parte di molti enti religiosi, i quali per il timore che una attività diversa, magari anche commerciale, potesse intaccare il patrimonio stabile che doveva invece essere totalmente destinato all’esercizio dell’attività cultuale istituzionale, spesso preferivano la costituzione di un nuovo ente ETS partecipato e controllato da quello religioso.

La nuova disposizione interviene anche su un differente punto, anche questo oggetto di discussione, inerente le attività diverse di cui all’art. 6, CTS. Infatti da una interpretazione letterale dell’art. 4, comma 3, CTS  (“Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle attività di cui all’articolo 5…”), si era sostenuto che i rami ETS/impresa sociale degli enti religiosi non potessero esercitare le attività “diverse” strumentali e secondarie disciplinate dall’art. 6, CTS e, di recente, meglio definite nel decreto ministeriale n. 148/2021 (Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse).

In realtà tale dubbio era già stato superato con il decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, inerente l’art. 53, CTS (detto anche decreto RUNTS) il quale, all’art. 14, nell’elencare i dati che devono essere contenuti nel regolamento degli enti religiosi civilmente riconosciuti, indicava in modo espresso sia le attività di interesse generale, sia lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del codice del terzo settore. Il legislatore ha voluto comunque fugare ogni residuo dubbio mediante modifica dell’art. 4, CTS laddove, dopo aver citato le attività dell’art. 5, inseriva anche quelle diverse previste dall’articolo successivo.

L’art. 4 terzo comma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore o, in breve CTS) stabilisce che: “Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle attivita’ di cui all’articolo 5, a condizione che per tali  attivita’ adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni caso nel rispetto della struttura e della  finalita’  di  tali  enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel  Registro unico nazionale  del  Terzo  settore.  Per lo svolgimento di tali attivita’ deve essere costituito un  patrimonio  destinato  e  devono essere  tenute  separatamente   le   scritture   contabili   di   cui all’articolo 13.”

Esaminiamo brevemente gli elementi costitutivi di questa fattispecie.

Soggetto: deve trattarsi di un ente religioso civilmente riconosciuto; in Italia circa il 95% di questi enti è formato dagli enti ecclesiastici di cui alla legge n. 222/1985; sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti soltanto gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione e di culto e che siano riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

Trattandosi di enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico, a tale normativa restano comunque assoggettati. In particolare, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla G.U. 15 ottobre 1997 n. 241 precisava: “Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico o il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. Ed invero non sono applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private, con la conseguenza, che lo Stato non può chiedere modifiche allo statuto dell’ente ecclesiastico e neanche, come esamineremo in seguito, che si possano applicare al “ramo” le norme inerenti l’acquisto della personalità giuridica previste dall’art. 22 del CTS, perché l’ente ecclesiastico ne è già munito secondo la disciplina prevista dalle legge n 222/1985.

Il fine di religione e di culto deve essere costitutivo ed essenziale, anche se connesso a finalità di carattere caritativo, ed è presunto negli enti che siano parte della costituzione gerarchica della Chiesa (come ad es. le  Parrocchie o le Diocesi), nei seminari o negli istituti religiosi, mentre per gli altri enti va di volta in volta accertato in considerazione delle attività da loro svolte. Ferma restando la necessaria finalità di religione e di culto, ed in considerazione che l’attività svolta resta comunque nettamente distinta da questa, gli enti ecclesiastici possono anche svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto così come precisato negli art. 15 e 16 della legge 222 (art. 15 della legge 222/1985: “Gli enti ecclesiastici possono anche svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto alle condizioni previste dall’art. 7 n.3 secondo comma dell’accordo del 18 febbraio 1984”; art. 16 della legge 222/1985 : “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana, (b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.”).

Tali attività “diverse” saranno soggette “nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime” (art. 7 terzo comma secondo capoverso della legge 25 marzo 1985 n. 121 portante Ratifica ed esecuzione dell’accordo 1 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede).

Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 181/2013 ed anche Sez. I, n. 3417/2015) ha confermato che per attività di culto si intende la pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede, la celebrazione non occasionale di funzioni religiose ricorrenti e sistematiche, quotidiane o in giorni fissi e orari predefiniti, la diffusione del relativo credo, la formazione degli aderenti e dei ministri religiosi.

L’art 4 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice Terzo Settore o in breve CTS) e l’art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017 richiedono come caratteristica essenziale degli ETS e delle Imprese Sociali l’esercizio in via esclusiva o principale (per le imprese sociali “in via stabile e principale”) di una o più attività elencate rispettivamente nell’art. 5 del CTS e nell’art. 2 del D. lgs. n. 112; ora nessuna delle attività che l’art. 16 definisce di religione e di culto è tra quelle consentite agli enti del terzo settore. Quindi nessun ente ecclesiastico potrà mai assumere la qualifica di ETS o di Impresa sociale.

Abbiamo visto però come sia perfettamente lecito che un ente ecclesiastico eserciti attività diverse (art. 15 L. 222/1985), attività che potrebbero quindi essere una (o più) di quelle previste dall’art. 5 del CTS o dall’art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017, alle quali si applicano le norme previste dal CTS (“Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime” come dice l’art. 7 della legge 121/1985). Da ciò deriva che il regime speciale stabilito dall’accordo pattizio è giustificato per quelle attività che ineriscono alla finalità di religione e di culto ma non è più applicabile se l’ente ecclesiastico esercita attività economiche diverse per le quali l’ordinamento dello stato ha ritenuto necessario tutelare i terzi e la certezza dei traffici giuridici; questa è anche l’ottica nella quale un ente ecclesiastico che eserciti un’attività commerciale sarà assoggettato allo statuto dell’imprenditore ed al relativo regime di pubblicità[11]. Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3353/1994, in tema di tutela reale dei posti di lavoro, ha sancito che l’ente ecclesiastico che agisca con i criteri di impresa è soggetto alle regole dettate per la stessa e non è protetto dalla sua specialità.

Questa la base normativa sulla quale è stato creato questo “unicum” nel terzo settore e cioè la possibilità di applicare la normativa degli ETS limitatamente allo svolgimento di una (o più) delle attività per le quali il legislatore della riforma ha considerato sussistere un interesse generale. Questo insieme di attività, patrimonio, regolamento, organizzazione, verrà  chiamato nel prosieguo anche ”ramo ETS” o “ramo impesa sociale”.

In realtà tale costruzione era già stata sperimentata per le ONLUS (D. Lgs. n. 460/1997) e per le imprese sociali disciplinate dalla legge n. 255/2006 e la precedente esperienza ha mostrato che si possono distinguere alcune attività dell’ente religioso dalle sue restanti attività istituzionali in modo da consentire di applicare normative diverse alle differenti attività. In tal modo da un lato non si estendono alle attività cultuali tipiche dell’ente ecclesiastico le agevolazioni previste per ETS e dall’altro si mantiene una separazione tra quelle attività di stretta competenza canonica e quelle soggette alla legge dello stato. In tal modo gli enti religiosi possono continuare a svolgere le attività diverse che sono loro proprie senza dover procedere ad una scissione o alla costituzione di un ente controllato, sia esso lucrativo o del Terzo Settore o Impresa Sociale.

Tuttavia tra il testo dell’art. 10 comma 9 del D. Lgs. 460/1997 (Onlus), quello dell’art. 1 del D. lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e quello in esame contenuto nell’art. 4 del CTS, ci sono alcune differenze: il primo  dichiarava in modo espresso che gli enti ecclesiastici  (solo quelli) erano “considerati ONLUS limitatamente all’esercizio dell’attività” di cui al primo comma dell’art.10, e  chiedeva come unica condizione la tenuta di scritture contabili separate; il secondo (che già ampliava la platea dei soggetti abilitati a tutti gli enti religiosi) chiedeva un regolamento in forma di scrittura privata autenticata che contenesse tutti i requisiti dell’atto costitutivo e recepisse le norme di legge in tema di impresa sociale e stabiliva l’obbligo di tenere scritture contabili separate.

Il CTS fa riferimento a tutti gli enti religiosi riconosciuti nel nostro ordinamento da accordi e intese concluse con altre confessioni religiose (come già previsto per le imprese sociali) e, per consentire l’applicazione della disciplina ETS, stabilisce tre condizioni: la redazione di un regolamento, l’individuazione di un patrimonio destinato, la tenuta di scritture contabili separate.

Nel CTS non c’è l’affermazione che questo ”ramo” dell’ente ecclesiastico “sia considerato” ETS,  (come invece previsto nella normativa ONLUS: “Gli enti ecclesiastici….sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio…), in quanto questi enti non sono più una categoria fiscale, ma una categoria civilistica; ma, come già stabilito per le imprese sociali, resta la limitazione della applicazione della normativa alle attività interessate che vanno quindi individuate e circoscritte. Non manca anche chi ritenga che questa “parte” dell’ente ecclesiastico assuma la qualifica di ETS[12].

E’ necessario ricordare infatti che la norma in esame non intende creare un nuovo ente giuridico ma soltanto individuare esattamente le attività che si intendono assoggettare al Codice del terzo settore, destinando allo svolgimento delle stesse determinati beni e rapporti.

Attività: Il secondo elemento essenziale del ramo ETS è quello dell’attività esercitata.

Il delicato rapporto tra le attività di interesse generale inserite nel ramo[13] e le attività di religione o culto esercitate dall’ente ecclesiastico di cui il ramo è parte, è stato affrontato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, con la Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, richiesto di un parere in merito alla possibilità che le attività di culto, anche se previste dallo statuto, possano o meno rientrare tra le attività diverse ex art. 6 del CTS, ha precisato che le attività di religione o culto non possono essere ricondotte né tra quelle di interesse generale, né tra quelle cosiddette  “diverse” in quanto mancanti del carattere di strumentalità.

L’ente del quale il “ramo ETS” costituisce una parte continuerà ad avere come attività principale quella di religione e di culto e/o anche le altre attività diverse, come legittimato a fare dall’art. 15 della legge n. 222/1985, ma il suo “ramo ETS” dovrà esercitare una o più delle attività di interesse generale elencate nell’art. 5 che comunque, ai fini del diritto canonico, dovranno far parte di quelle elencate nell’art. 16 lettera b) della legge 222/1985.

E’ possibile che non sia sempre facile identificare e isolare l’attività del ramo ETS dalle attività diverse che l’ente ecclesiastico continua ad esercitare come attività principale/istituzionale e questo perché alle attività degli enti ecclesiastici, oltre a quelle strettamente cultuali, sono connaturate, in senso lato, tutte le iniziative caritatevoli, compresa l’erogazione gratuita di beni e servizi a chi ne ha bisogno, mentre caratteristica essenziale degli ETS è la finalità di utilità sociale che presuppone l’esistenza di un interesse sociale ai loro servizi. Pertanto entrambi svolgono attività indiscutibilmente utili alla società, con la conseguenza di renderne difficoltosa la differenziazione; ad esempio qualora una Parrocchia organizzasse dei doposcuola per i ragazzi, si dovrà fare attenzione nel distinguere la catechesi e l’educazione cristiana dall’attività di prevenzione alla dispersione scolastica, di contrasto alla povertà educativa, o anche dalle attività ricreative o sportive, essendo le prime due attività di religione e di culto (art.  16 L. 222/1985) e le altre previste dalla lettera l), i) e t) del primo comma dell’art. 5 del CTS.

La norma fa espresso riferimento soltanto alle attività comprese nell’articolo 5 (…le  norme  del presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle attivita’ di cui all’articolo 5…) e tale circoscrizione è rafforzata dall’avverbio “limitatamente” che sembrerebbe escludere qualsiasi altra attività. Non viene fatta menzione né delle attività diverse strumentali e secondarie previste nell’art. 6, né dell’attività di raccolta fondi disciplinata dall’art. 7.

Esaminiamo la prassi sino ad oggi utilizzata per i rami ONLUS degli enti ecclesiastici. Il comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, che considerava ONLUS gli enti ecclesiastici limitatamente all’esercizio delle attività elencate all’art. 10 primo comma lettera a), non si esprimeva sulla liceità per tali enti di esercitare oltre a quelle ivi previste anche le attività connesse, intendendosi come tali quelle definite dal quinto comma dello stesso articolo 10[14], così come in proposito non si esprimeva la legge 155/2006 per le attività secondarie, che erano solo quantitativamente limitate ed i cui ricavi dovevano essere inferiori al trenta per cento di quelli dell’attività principale. Tuttavia nessuno ha mai contestato ad un “ramo ONLUS” l’esercizio delle attività connesse, in quanto previste ed accettate dalle disposizioni generali valide per tutte le ONLUS, per le quali, si ricorda, esisteva il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate del D. Lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Anche alla luce di questa precedente esperienza si può ritenere possibile, nel caso in oggetto, che il “ramo ETS” possa svolgere, unitamente all’attività principale, anche quelle attività a questa “direttamente connesse”, intendendosi come tali, in mancanza di una precisa definizione come quella stabilita per le ONLUS, le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. 

Ed inoltre si può ritenere ammissibile anche la raccolta fondi, quale disposizione di carattere generale, in quanto non considerata una vera e propria attività ulteriore rispetto a quella principale. A sostegno di quanto qui affermato si ricorda come la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 definiva la raccolta fondi come una “facoltà concessa dal legislatore a tutti gli enti iscritti nel Registro (RUNTS) anche a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto…”.

Resta da considerare se siano permesse le attività diverse definite nell’’art. 6 del CTS, secondarie e strumentali[15], anche qualora indicate nel regolamento, perché la lettera della legge non consente una lettura in tal senso. Si auspica che il decreto ministeriale relativo all’art.53, di prossima pubblicazione, si esprima in proposito. Tuttavia numerosi commentatori[16], proprio in considerazione che al ramo ETS si applicano tutte le norme del CTS fatta eccezione per quelle espressamente escluse, ritengono possibile anche l’esercizio, secondo i criteri e i limiti che verranno definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle attività diverse come definite dall’art 6 del CTS, qualora incluse nel regolamento e identificate in modo tale da consentirne la distinzione rispetto a quelle “diverse” ex art. 15 della legge 222/1985 che potrebbero essere non inserite nel “ramo ETS”.


Note

[1]Art.4, comma 3, CTS: 3.  Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali  attività adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni caso nel rispetto della struttura e della  finalità  di  tali  enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel  Registro unico nazionale  del  Terzo  settore.  Per  lo  svolgimento  di  tali attività deve essere costituito un  patrimonio  destinato  e  devono essere  tenute  separatamente   le   scritture   contabili   di   cui all’articolo 13”.

Analoga norma è contenuta nell’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 112/2017, in tema di imprese sociali.

[2] Intese approvate con legge ai sensi dell’art.8 della Costituzione, da aggiungere a quella firmata con la Chiesa cattolica:

  • Tavola valdese 21 febbraio 1984 Legge 449/1984;
  • Assemblee di Dio in Italia (ADI) 29 dicembre 1986 Legge 517/1988;
  • Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno;
  • Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI);
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI);
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
  • Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale 4 aprile 2007 Legge n. 126/12;
  • Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 4 aprile 2007 Legge n. 127/12;
  • Chiesa Apostolica in Italia 4 aprile 2007 Legge n. 128/12;
  • Unione Buddista italiana (UBI) 4 aprile 2007  Legge n. 245/12;
  • Unione Induista Italiana 4 aprile 2007;
  • Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)  27 giugno 2015 legge 28 giugno 2016, n. 130;

[3] L’articolo 8 della Costituzione afferma che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; inoltre stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le Confessioni interessate si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato. Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

[4] Vi si legge: “A prescindere dalla stipulazione di intese, l’eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’articolo 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall’articolo 19 Costituzione che tutela l’esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell’affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993).

[5] Per gli enti ecclesiastici: il vescovo per la Curia; il Parroco per la Parrocchia; il CdA per le fondazioni di culto o associazioni dei fedeli; il rettore per il Santuario, il superiore per gli istituti di vita consacrata.

[6] Infatti, non è applicabile agli enti religiosi civilmente riconosciuti la procedura di cui all’art 22, CTS perché questa riguarda unicamente gli enti del terzo settore che intendano acquisire la personalità giuridica o che debbano modificare i loro statuti.

[7] Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dicastero di riferimento di tutto il terzo settore, ritiene comunque possibile tale eventualità e la disciplina nelle sue circolari in modo specifico.

[8] Sembravano di tale avviso: P. Cavana in “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici; Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica n. 22/2018; M. Ferrante in “Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo Settore” Giappichelli 2019; A. Fuccillo opera citata pag. 52; P. Floris in “Enti religiosi e riforma del Terzo Settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica n. 3/2018.

[9] L. Simonelli “L’impatto della riforma…” opera citata; A. Perrone e V. Marano La riforma del Terzo Settore e gli enti ecclesiastici in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, n. 35 anno 2018 pagine 1/12; P. Consorti, P Consorti “La nuova definizione giuridica di Terzo Settore” in Non Profit – IPSOA n. 3/2017.

[10] Art. 66. Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali:

  1. All’articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo periodo, dopo le parole:  «delle  attività  di  cui all’articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonché’ delle  eventuali attività diverse di cui all’articolo 6»;
  3. b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «I  beni che ne compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono  far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».
  4. All’articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della quota percentuale  di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».
  5. All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022».

1-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel  regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all’articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun  diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2.”

[11] In proposito Antonio Fuccillo, Raffaele Santoro e Ludovica Decimo in “Gli enti religiosi ETS quaderno di studi notarili Edizioni scientifiche Italiane 2019 pag. 67 e seguenti.

[12] vedi Antonio Fuccillo in opera citata.

[13] E ricomprese tra quelle elencate nell’art. 5 del Codice del Terzo settore.

[14] 5. Si considerano direttamente connesse a quelle  istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, (( a) persone svantaggiate in  ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari)) nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.

[15] I cui criteri e limiti verranno definiti in un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di prossima pubblicazione.

[16] Pierluigi Consorti in “Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore” in Stato, Chiese e pluralismo Confessionale, rivista telematica n.10 anno 2019; L. Simonelli opera citata; G. M colombo in “Il ramo ETS o IS degli enti religiosi: aspetti fiscali in Cooperative, Enti non profit IPSOA n. 2/2019.

 

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le ultime novità in tema di patrimonio del “ramo ETS” ultima modifica: 2021-09-08T08:30:39+02:00 da Maria Nives Iannaccone
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