Dalla lettura sistematica della normativa stratificatasi tra il 2011 ed il 2013[1], si possono ricavare i seguenti principi in pillole:
* il vero e proprio divieto di acquisto è scomparso (risultava circoscritto all’anno 2013).
* dal 1° gennaio 2014 resta fermo solo il comma 1 ter in base al quale, quando un Comune acquista deve:
- comprovare documentalmente, con attestazione contenuta nella determina del Responsabile del Procedimento, che l’acquisto abbia le caratteristiche della indispensabilità e indilazionabilità;
- far attestare la congruità del prezzo dalla Agenzia del Demanio;
- dare notizia, sul proprio sito internet istituzionale, delle predette operazioni con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.
Ci si chiede se la norma interpretativa contenuta nell’art. 10 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, trovi applicazione anche agli acquisti successivi al 1° gennaio 2014. La norma in questione, infatti escludeva dal perimetro del divieto assoluto le acquisizioni avvenute:
- in seguito a procedure di espropriazione per pubblica utilità;
- mediante permute a parità di prezzo;
- sulla base di delibere adottate in data anteriore al 31.12.2012.
Data la ratio della norma applicabile dal 1° gennaio 2014 in poi (spending review) si può ritenere, seguendo le interpretazioni della Corte dei Conti[2], che dette ipotesi di esclusione si possano ragionevolmente applicare anche alla normativa oggi in vigore; va da sé, per esempio, che una procedura espropriativa, abbia in re ipsa, i caratteri della indilazionabilità e della indispensabilità.
Ne consegue, alla luce della interpretazione data, che gli acquisti in seguito a procedura espropriativa, permuta a pari valore o deliberati ante 31.12.2012, non dovrebbero seguire l’iter procedimentale sopra esposto.
Note al testo
[1] Il comma 1 ter dell’articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, dispone che: “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.
La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”.
L’art. 10 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 (pubblicata in G.U. n. 132 del 7 giugno 2013, ed entrata in vigore in data 8 giugno 2013) contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 12 co. 1 quater del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, secondo cui: “Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.
[2] Cfr. questo documento .PDF della Corte dei Conti, sez. della Regione Lombardia.

AUTORE

Valentina Rubertelli è notaio dal 1996. È stata componente della Commissione Studi in materia di Conciliazione presso il CNN e ha collaborato alla stesura del relativo Manuale. È segretario del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna da marzo 2011. È presidente dell’Associazione Notarile delle Procedure Esecutive presso il Tribunale di Reggio Emilia dal 2010. Partecipa presso il Consiglio Nazionale al Gruppo redazionale delle Guide al Cittadino.