1. La riforma degli Enti del Terzo settore e il relativo Registro unico nazionale (RUNTS)
Parlare di “novità normativa” rispetto al decreto legislativo n.117, datato 3 luglio 2017, recante Codice del Terzo settore, può sembrare indice di poca reattività; in realtà, come noto, la lunga “gestazione” normativa della riforma del Terzo Settore, iniziata con la consultazione pubblica realizzata dal Governo nella primavera del 2014[1], può dirsi conclusa solo con il decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato in GU n. 261 del 21 ottobre 2020 e che disciplina procedimenti e funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) in attuazione dell’art. 53 del Codice.
Guarderemo, quindi, alla riforma del Terzo settore attraverso il “filtro” del predetto DM Lavoro n. 106/2020.
A cura di Enrico Maria Sironi – notaio in Gallarate
Il RUNTS, infatti, costituisce uno degli elementi qualificanti la riforma del Terzo settore[2], consentendo di superare la previgente situazione, caratterizzata da una pluralità di registri ed albi, disciplinati da una congerie di normative nazionali o regionali[3]: peraltro, nonostante l’entrata in vigore del codice risalga al 3 agosto 2017, siamo ancora nel pieno del periodo transitorio, dal quale si comincerà ad uscire solo con l’avvio dell’operatività del Registro, ormai prossima. In particolare, tale momento (si parla di aprile o di maggio) coinciderà con il termine di inizio del “popolamento iniziale” del RUNTS, determinato dal Ministero del Lavoro con provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, dal quale partirà la “trasmigrazione automatica” al registro dei dati relativi agli enti iscritti nei registri ODV e APS[4].
La disciplina generale del RUNTS si trova negli articoli 45 e seguenti del Codice, i quali ne prevedono l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilendone la gestione mediante uffici regionali (o provinciali per le Province autonome), ai quali verrà affidata la tenuta del registro, che sarà informatico, pubblico ed accessibile in modalità telematica.
La struttura del RUNTS si compone di sette sezioni, in base alla specifica categoria di appartenenza dell’ente:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del terzo settore (sezione, quest’ultima, di carattere residuale, volta a consentire l’iscrizione anche ad enti in possesso dei requisiti generali degli ETS, ma che non si riconoscano in una specifica categoria, il che consentirà anche l’iscrizione di eventuali nuove tipologie organizzative).
L’eventuale istituzione di nuove sezioni è rimessa a un decreto ministeriale.
È espressamente esclusa la possibilità che un ente sia iscritto in più di una sezione, con la sola eccezione delle reti associative, che possono aggregare enti appartenenti a diverse categorie del Terzo settore.
La ripartizione in sezioni del Registro rimanda letteralmente all’individuazione della nozione di Enti del Terzo settore, contenuta nell’art. 4 CTS, il quale elenca le diverse tipologie di enti appartenenti alla categoria, lasciando quale “chiusura del sistema” il riferimento ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni ed “altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”, che siano iscritti nel RUNTS.
Elementi caratteristici della nozione di ETS, quale emerge dall’art.4 del Codice, in sostanza, sono:
- l’assenza di scopo di lucro, che si sostanzia nell’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie dell’ente al perseguimento degli scopi (altruistici) istituzionali, cui è collegato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, secondo la pregnante disciplina dell’art. 8 CTS, che si completa all’articolo successivo con l’obbligo di devoluzione del patrimonio al momento dello scioglimento (o della perdita della qualifica di ETS); l’assenza di scopo di lucro non preclude, peraltro, lo svolgimento (con carattere secondario e strumentale) anche di attività commerciale, purché sia escluso il c.d. “lucro soggettivo”[5];
- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale; in proposito, nel sottolineare il carattere tassativo dell’elencazione delle attività di interesse generale contenuta nell’art. 5 CTS, il quale si completa con la previsione della possibile integrazione dell’elenco mediante decreto ministeriale, va evidenziato come sembra non essere necessario “che l’atto costitutivo (e/o lo statuto) di un ETS riporti l’esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte all’art. 5 del CTS, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell’oggetto sociale discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile”[6]. Sul tema, peraltro, la prudenza consiglia di indicare espressamente il riferimento ad una o più lettere dell’art. 5 CTS, al fine di evitare possibili incomprensioni/contestazioni da parte dell’ufficio RUNTS, anche in considerazione del fatto che l’art. 8 del DM 106/2020 prevede che la domanda di iscrizione indichi “la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’art. 5 del Codice”;
- l’iscrizione al RUNTS, che, come espressamente afferma l’art. 7 DM 106/2020, “ha effetto costitutivo della qualifica di ETS e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni di favore”; in sostanza, l’iscrizione costituisce, al tempo stesso, requisito e conferma della qualifica di ETS[7]. Alla stessa consegue, inoltre, la possibilità (e l’obbligo) di usare nella denominazione la qualifica di Ente del Terzo settore o l’acronimo ETS (art. 12 CTS), salvo i casi in cui sia prevista una diversa qualificazione, come per ODV e APS, i quali, peraltro, possono utilizzare anche la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo ETS in aggiunta a quello tipico della categoria di appartenenza (come espressamente chiarito dall’art. 7, comma 3, DM 106/2020).
L’iscrizione nel RUNTS ha, altresì, effetto costitutivo della personalità giuridica per gli ETS che intendono conseguirla.
2. Le procedure di iscrizione nel RUNTS
In coerenza con l’impostazione del Codice, il decreto ministeriale individua due distinti procedimenti di iscrizione al RUNTS, uno per gli enti senza personalità giuridica ed uno per quelli che abbiano od intendano conseguire la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione al Registro.
Per gli enti senza personalità giuridica la presentazione della domanda compete al rappresentante legale e alla stessa devono essere allegati l’atto costitutivo e lo statuto (registrato presso l’Agenzia delle entrate) o, in caso di insussistenza o irrecuperabilità del documento, apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000: l’art. 8 del DM n. 106/2020 intende, così, dare soluzione ai casi non infrequenti di enti, la cui storia sia risalente nel tempo, che non abbiano più traccia del relativo atto costitutivo. E’ previsto, inoltre, il deposito del bilancio degli ultimi due esercizi con la relativa delibera assembleare di approvazione.
Dal punto di vista procedurale, l’art.9 del DM n.106/2020, in conformità all’art. 46 CTS, prevede che l’Ufficio RUNTS, verificata la correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, disponga l’iscrizione dell’ente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero provveda entro lo stesso termine a chiedere integrazioni o chiarimenti, fissando un termine non superiore a 30 giorni; dalla presentazione delle integrazioni decorrono ulteriori 60 giorni per l’iscrizione, per la quale vige il principio del silenzio-assenso.
Gli artt. 15 e seguenti del DM n.106/2020 disciplinano, invece, l’iscrizione al RUNTS degli ETS che intendono conseguire la personalità giuridica e quella delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, iscritte nei Registri delle Persone Giuridiche che intendano iscriversi al RUNTS, con conseguente sospensione dell’iscrizione nei RPG.
Va evidenziato come il DM n.106/2020, differenziando i procedimenti di iscrizione al RUNTS degli enti con o senza personalità giuridica, consente di ritenere definitivamente superata la questione posta da chi, sulla scorta di un’infelice formulazione della relazione ministeriale di accompagnamento allo schema del D.Lgs. 117/2017[8], interpretava l’incipit dell’art. 22 CTS, secondo il quale “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”, nel senso che l’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS sarebbe solo “un possibile modo di acquisto”, ipotizzando un “doppio binario” per l’ottenimento della personalità giuridica[9]. In realtà, come evidenziato anche nello Studio CNN n.104/2020-I[10], decisivo e dirimente è il precetto normativo contenuto nel comma 2 dell’art. 22 CTS, il quale, mediante l’imperativo “deve”, impone al notaio “che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente” di “depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente”.
In sostanza, il secondo comma dell’art. 22 CTS, prescrivendo al pubblico ufficiale un obbligo di comportamento che non ammette deroghe, né dispense, esclude la possibilità di ritenere tale procedimento “facoltativo”.
La verità è che l’espressione “possono” del primo comma dell’art. 22 CTS va letta con riferimento al regime opzionale dell’iscrizione al RUNTS: l’ente di nuova costituzione, ancorché abbia i requisiti per l’iscrizione nel RUNTS, ben può scegliere di non iscriversi al registro stesso , nel qual caso potrà ottenere la personalità giuridica secondo il sistema “tradizionale” (ai sensi del DPR n. 361/2000) ed il notaio che riceve l’atto costitutivo provvederà a documentare tale scelta: quella di non voler far parte del Terzo settore, di non volersi iscrivere al RUNTS. In tal caso, però, saremmo di fronte ad un ente con personalità giuridica, ma non ad un ente del Terzo settore!
La seconda questione alla quale il DM n.106/2020 pone fine, in relazione all’iscrizione al RUNTS degli ETS con personalità giuridica, riguarda le associazioni riconosciute e le fondazioni, già iscritte al RPG, che intendano acquisire la qualifica di ETS: a tale ipotesi è dedicato l’art. 17 del DM n. 106/2020, a norma del quale il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo (che sarà l’assemblea nelle associazioni e l’organo amministrativo nelle fondazioni, salvo quelle di partecipazione), contenente la decisione di acquisire la qualifica di ETS, adeguando il proprio statuto alle norme del CTS ed inserendo nella denominazione l’indicazione di Ente del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, “provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’Ente”, la quale determinerà la sospensione dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Viene, così, riconosciuta pienamente la rilevanza dell’intervento notarile negli atti degli ETS con personalità giuridica: il controllo “omologatorio” affidato al pubblico ufficiale costituisce lo strumento per il superamento del previgente regime “concessorio” della personalità giuridica degli enti del libro primo del codice civile in favore del sistema definito “normativo”[11], passaggio questo che costituisce elemento qualificante e specifico obiettivo della riforma; il tutto nel segno di un evidente parallelismo con la disciplina delle società di capitali (ai sensi dell’art. 2330 codice civile).
Coerentemente con quanto fin qui evidenziato, l’art. 20 del DM n.106/2020 affida al notaio, che abbia ricevuto il verbale contenente la decisione di un’associazione priva di personalità giuridica, iscritta o meno al RUNTS, di conseguire la personalità giuridica e (se ne è priva) la qualifica di ETS, il compito (che costituisce altresì un dovere, ai sensi dell’art. 22, comma 2, CTS) di provvedere al deposito nel RUNTS entro i successivi venti giorni.
In tutte le predette ipotesi in cui l’iscrizione al RUNTS riguarda gli atti di un ente che abbia o voglia ottenere la personalità giuridica, dal giorno del deposito degli atti a cura del notaio decorre il termine di 60 giorni per il controllo della sola regolarità formale della documentazione da parte dell’Ufficio del registro (in perfetta analogia con il compito affidato al Registro delle Imprese in relazione agli atti costitutivi delle società di capitali). In caso di irregolarità formali, l’ufficio fissa un termine non superiore a 30 giorni per completare o rettificare la domanda od integrare la documentazione; decorsi 30 giorni dall’integrazione documentale senza che sia intervenuto provvedimento di iscrizione, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso.
Come per gli enti senza personalità giuridica, l’iscrizione per silenzio-assenso risulterà da un elenco accessibile attraverso il portale del RUNTS (art. 9, comma 5, DM 106/2020, richiamato dall’art. 16, comma 4).
L’art. 19 del DM n.106/2020 provvede all’ipotesi (art. 22, comma 3, CTS) in cui il notaio, che abbia ricevuto l’atto costitutivo (o la pubblicazione del testamento) od il verbale di deliberazione del competente organo dell’ente, ritenga non sussistenti le condizioni prescritte dalla legge per l’iscrizione al RUNTS: a seguito della comunicazione motivata fatta dal notaio entro 30 giorni dall’atto, ai fondatori o agli amministratori, gli stessi o ciascun associato possono richiedere l’iscrizione al RUNTS entro i successivi 30 giorni, allegando la documentazione prescritta. In questo caso l’Ufficio del registro può iscrivere l’ente o comunicare il diniego entro 60 giorni, oppure chiedere integrazioni o rettifiche. In assenza di provvedimenti, la domanda si intende respinta. Abbiamo, dunque, in questo caso il principio del silenzio-rifiuto (la soluzione, opposta al principio generale del silenzio-assenso, trova probabilmente giustificazione nella sussistenza di una prima motivata opinione negativa espressa dal notaio).
In proposito, corre l’obbligo di dare conto di un’importante differenza di disciplina in ordine all’atto costitutivo degli ETS, rispetto a quello delle società di capitali. Per la costituzione delle società, il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo deve procedere alla sua iscrizione nel Registro delle imprese nel termine fissato dall’art. 2330 codice civile, stante che il cosiddetto “controllo di legalità” rientra tra le attività preventive al ricevimento dell’atto stesso (che il notaio dovrà rifiutare di ricevere se lo ritenga non conforme a legge), essendo invece facoltà del notaio di rifiutare l’iscrizione delle delibere di modifica statutaria, l’art. 22 CTS prevede anche per gli atti costitutivi degli enti uno “spatium deliberandi” entro il quale egli può rifiutare l’iscrizione.
Considerato che anche per gli atti costitutivi degli ETS con personalità giuridica il notaio è tenuto alla verifica preventiva di legalità (in ossequio ai doveri prescritti dall’art. 28 della legge professionale), deve ritenersi che la ragione di questa differente disciplina dell’atto costituivo, rispetto a quanto previsto per le società di capitali, vada ricondotta al fatto che il CTS prescrive specifici requisiti di contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto degli ETS, ulteriori ed in alcuni casi diversi rispetto a quelli previsti dal libro primo del codice civile in relazione agli enti associativi riconosciuti ed alle fondazioni che non intendano ottenere l’iscrizione nel RUNTS. Pertanto, l’atto costitutivo di una fondazione o di un’associazione che intenda conseguire la personalità giuridica, ma non la qualifica di ETS, sarà pienamente conforme a legge, quindi ricevibile dal notaio ai sensi dell’art. 28 legge notarile, ma imporrà al notaio stesso di rifiutarne l’iscrizione nel RUNTS, qualora gli amministratori od il fondatore chiedano, comunque, al notaio di procedere in tal senso.
3. Il contenuto della domanda di iscrizione al RUNTS
L’art. 8, comma 6, del DM n. 106/2020, richiamato per gli enti con personalità giuridica dall’art. 16, comma 2, elenca le indicazioni che “devono risultare inderogabilmente” dalla domanda di iscrizione dell’ente, indicazioni che integrano, ampliandole, quelle previste al medesimo fine dall’art. 48 CTS.
In particolare, il decreto ministeriale richiede, in aggiunta a quanto previsto dal Codice, l’indicazione (i) dell’indirizzo di posta elettronica certificata, (ii) di almeno un contatto telefonico e (iii) del sito internet, se esistente.
Inoltre, accanto alla previsione dell’indicazione delle generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali, è richiesta quella del possesso dei requisiti professionali previsti per i componenti dell’organo di controllo.
Ancora, deve essere segnalata nel RUNTS l’eventuale iscrizione anche nel Registro delle Imprese, prevista per gli enti che esercitino la propria attività principalmente o esclusivamente in forma di impresa commerciale.
Per le ODV e gli APS, per i quali gli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, CTS prevedono il requisito della sussistenza di almeno sette persone fisiche associate (o di almeno altre tre Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale), è prevista l’indicazione del numero degli associati, persone fisiche o enti; per le medesime categorie di enti è opportuno dare l’indicazione del numero dei volontari, distinguendo quelli iscritti all’ente direttamente da quelli iscritti agli enti associati[12].
Tale sottolineatura invita ad una breve digressione relativa alle specificità degli enti ODV e APS: si tratta di associazioni (non fondazioni) caratterizzate dall’utilizzo in modo prevalente dell’attività personale e volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati, che si differenziano per il fatto che nelle ODV l’attività, oltre che compresa tra quelle indicate all’art. 5 CTS, deve essere “svolta prevalentemente a favore di terzi“, mentre nelle APS l’attività è svolta, oltre che a favore di terzi, anche in favore dei propri associati e di loro familiari, rimanendo peraltro esclusi dalla categoria gli enti connotati da finalità egoistiche, quali i circoli privati e le associazioni che comunque dispongono limitazioni relative a “condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”, come recita l’art. 35, comma 2, CTS.
La rilevanza dell’indicazione del numero degli associati di ODV e APS si comprende se si ricorda che per tali enti è prevista la perdita della relativa qualificazione nel caso in cui, a seguito del venir meno del predetto requisito quantitativo nel corso della vita dell’ente, lo stesso non provveda a reintegrare tale numero minimo entro un anno, con conseguente cancellazione dal RUNTS (salvo che sussistano i requisiti per l’iscrizione in altra sezione del registro).
Il numero degli associati non ha alcun rilievo, invece, in relazione all’iscrizione nel RUNTS delle altre categorie di ETS, coerentemente con il “carattere aperto” delle associazioni, espressamente indicato nella rubrica dell’art. 23 CTS, che detta la disciplina (derogabile) delle procedure di ammissione dei nuovi associati.
Le considerazioni fatte in relazione a ODV e APS ci riportano alla necessaria indicazione nella domanda “della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione”. Tale requisito della domanda, che come già sottolineato rimanda alle diverse “particolari categorie” di ETS previste e disciplinate dal Titolo V del decreto legislativo n. 117/2017, porta con sé l’evidente opportunità che il notaio si preoccupi nell’atto costitutivo di fare menzione della specifica indicazione da parte dei soci o dei fondatori della sezione del RUNTS alla quale intendono che l’ente sia iscritto.
Non è prevista l’indicazione della durata dell’ente, trattandosi di contenuto non obbligatorio dell’atto costitutivo: l’art. 21 CTS si limita a prevedere la possibilità della sua indicazione, probabilmente a cagione del carattere altruistico dell’iniziativa di costituire ed aderire ad un ETS.
Ulteriore informazione necessaria della domanda di iscrizione degli ETS nel RUNTS è l’indicazione della sede legale e quella delle eventuali sedi secondarie. Il DM n. 106/2020, come l’art. 21 CTS, parlano di sede, senza specificare se si ritenga sufficiente l’indicazione del Comune o se sia richiesto anche l’indirizzo. Il silenzio della legge sul punto rende possibile sostenere la portata generale delle disposizioni dettate in materia di società di capitali[13], come anche la soluzione opposta; se si aderisce alla tesi liberale, a mio parere preferibile e pacificamente ammessa prima della riforma del Terzo settore, appare opportuno prevedere nello statuto l’attribuzione all’organo amministrativo della competenza a modificare l’indirizzo nell’ambito del Comune della sede[14].
Manca, nell’elencazione delle indicazioni della domanda di iscrizione nel RUNTS, quella relativa al patrimonio dell’ente, che è invece richiesta dall’art. 16 del DM per gli ETS con personalità giuridica.
4. Il patrimonio degli ETS con personalità giuridica
L’irrilevanza del patrimonio negli enti privi di personalità giuridica, a fronte della sua essenzialità nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni, è insegnamento tradizionale[15], che si fonda sull’autonomia patrimoniale perfetta garantita dalla personalità giuridica, la quale presuppone l’esistenza di un patrimonio, che oltre a dover essere “adeguato” in funzione del raggiungimento dello scopo dell’ente, soprattutto costituisce garanzia per i creditori dell’ente.
Proprio il requisito dell’adeguatezza del patrimonio per il raggiungimento dello scopo, alla luce dell’assenza di qualsiasi ulteriore prescrizione normativa in materia, ha consentito che le autorità preposte al riconoscimento della personalità giuridica ed al controllo degli enti che ne siano dotati (prefetture e regioni) dessero vita ad una prassi del tutto disomogenea, non di rado discrezionale, in chiaro contrasto del principio costituzionale di libertà di associazione (art. 18 Cost.).
A tale situazione ha inteso porre rimedio il decreto legislativo n. 117/2017, che con l’art. 22, comma 4, ha predeterminato in termini generali e meramente quantitativi, indipendenti dallo scopo perseguito, il patrimonio minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica degli ETS (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni).
Il Codice affida al notaio anche la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, il quale può essere costituito in denaro o con beni diversi, nel qual caso il relativo valore deve risultare da relazione giurata redatta da un revisore legale ed allegata all’atto costitutivo.
Il codice parla di somma “liquida e disponibile”, il che fa ritenere che in caso di patrimonio costituito in denaro, la somma debba essere interamente versata al momento dell’atto costitutivo.
Ancora, ciò fa ritenere superata la tradizionale distinzione tra negozio di fondazione e negozio di dotazione, per gli enti aventi natura di fondazione.
Il DM n. 106/2020 prevede che dall’istanza di iscrizione nel RUNTS deve risultare l’entità e la composizione del patrimonio, precisando che in caso di versamento in denaro la consistenza del patrimonio può risultare da “apposita certificazione bancaria” (in tutto analoga all’attestazione relativa al versamento del 25% del capitale sociale della SPA), salvo che la somma sia stata depositata sul conto corrente dedicato del notaio (ai sensi dell’art. 1, comma 63, lettera b della legge n. 147/2013). In tal caso, il notaio consegnerà la somma al legale rappresentante dell’ente dopo l’avvenuta iscrizione al RUNTS. Detto per inciso, quest’ultima previsione conferma come l’istituto del conto corrente dedicato sia suscettibile di diverse utilizzazioni, ulteriori rispetto a quella tipica a tutela degli acquirenti, ma soprattutto evidenzia la fiducia riposta dall’ordinamento nella categoria notarile e nel nuovo strumento del quale è dotata.
Circa la nozione di beni diversi dal denaro, conferibili all’ETS, sembra da escludersi la possibilità di ricorrere al conferimento d’opera o di servizi (anche se garantiti da una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria, come previsto nelle società a responsabilità limitata dall’art. 2464, comma 6, c.c.), ovvero di crediti, stante che l’art. 22 parla di “beni diversi dal denaro”, il che rimanda alla nozione di beni quali “cose che possono formare oggetto di diritti” (ex art.810 c.c.), comprensiva, deve ritenersi, dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.)[16].
Il mantenimento, durante la vita dell’ETS, della consistenza patrimoniale minima indicata dall’art. 22 CTS è tutelata dal comma 5 del medesimo articolo mediante un meccanismo simile a quello delle società di capitali, stabilendo che in caso di riduzione di oltre un terzo in conseguenza di perdite, deve essere convocata senza indugio, a cura dell’organo amministrativo o, in caso di sua inerzia, dell’organo di controllo, l’assemblea dell’associazione per deliberare la ricostituzione del patrimonio alla sua misura minima, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento. Nelle fondazioni, l’organo amministrativo deve provvedere direttamente, sempre senza indugio.
La richiamata disciplina della “copertura delle perdite” orienta a ritenere che, anche per gli ETS, come per le società, dopo la fase costitutiva (nella quale si parla di somma liquida e disponibile), il concetto di patrimonio assuma una dimensione “dinamica”, nel senso che la sussistenza del patrimonio minimo deve essere valutata in relazione al “netto patrimoniale”, quale risulta dal bilancio (documento per il quale l’art. 13 CTS introduce una specifica disciplina, assente nella normativa previgente). Ne consegue che sembra doversi ritenere superata, per gli ETS, la distinzione tra patrimonio indisponibile (o fondo di dotazione nelle fondazioni) e patrimonio disponibile (o fondo di gestione), spesso richiesta dall’autorità amministrativa in sede di riconoscimento e che trova riscontro in molti statuti.
A questo punto, si impongono alcune considerazioni relative agli enti già dotati di personalità giuridica, che con l’iscrizione al RUNTS acquistano la qualifica di ETS, con conseguente “sospensione” dell’efficacia della loro iscrizione nel RPG, come previsto dal comma 1-bis dell’art. 22 CTS.
Dato atto che generalmente la prassi delle prefetture e delle regioni fissa la soglia di “adeguatezza” del patrimonio degli enti con personalità giuridica ad un livello più elevato di quello indicato dall’art. 22, comma 4, CTS, resta il fatto che, essendo demandata al notaio la verifica delle condizioni richieste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, perché un ente con personalità giuridica possa assumere la qualifica di ETS, il notaio che verbalizzi la decisione dell’ente di chiedere l’iscrizione al RUNTS è comunque tenuto a verificare la sussistenza del patrimonio minimo. Ciò pone la questione dell’aggiornamento temporale della relativa documentazione (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.): in assenza di altri riferimenti normativi, il Consiglio notarile di Milano[17] ha ritenuto legittimo applicare analogicamente la previsione contenuta nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile (introdotto dall’art. 98 del d.lgs. 117/2017) ed i rinvii fatti dallo stesso articolo all’art. 2500-ter c.c. (trasformazione) ed alle disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V del libro V del codice civile (fusione e scissione), affermando che la verifica della sussistenza del patrimonio minimo possa effettuarsi sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera di iscriversi al RUNTS.
Quanto all’individuazione della documentazione richiesta per la verifica del patrimonio, si deve ritenere che il notaio, quando sia chiamato a verbalizzare la decisione di un ente preesistente che non abbia personalità giuridica ed intenda conseguirla con l’iscrizione nel RUNTS, debba fare riferimento ad una perizia di stima: infatti, trattandosi di ente operativo il suo patrimonio sarà composto di poste attive e passive e la valutazione della sussistenza del patrimonio minimo non potrà limitarsi a verificare l’esistenza di un eventuale fondo “liquido”, essendo necessario che detto fondo non sia di fatto annullato o ridotto dalle poste passive[18]. Tale motivazione persiste anche qualora un ente già dotato di personalità giuridica acquisita secondo il sistema previgente intenda assumere la qualifica di ETS; tuttavia, in ordine ai documenti contabili necessari per il “passaggio” dal RPG al RUNTS, in mancanza di indicazioni da parte del CTS o del ministero, tra i commentatori non si è ancora raggiunto una opinione condivisa, lasciando aperta la possibilità di ritenere sufficiente una situazione patrimoniale aggiornata accompagnata dalla relazione di un revisore legale.
5. Le modifiche statutarie
L’art. 48 CTS, dopo aver stabilito le informazioni che, per ciascun Ente, devono necessariamente essere contenute nel RUNTS, prevede, altresì, l’iscrizione nel registro delle modifiche statutarie, nonché delle delibere di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e dei provvedimenti amministrativi di estinzione, scioglimento e liquidazione degli ETS, oltre che di rendiconti e bilanci.
In attuazione di tale norma, l’art. 20 del DM n. 106/2020 prevede che ciascun ETS sia tenuto a depositare nel RUNTS, tra gli altri, gli atti relativi a modifiche statutarie, i bilanci, le delibere di trasformazione, fusione e scissione, nonché quelle di liquidazione, scioglimento ed estinzione e le variazioni dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.
L’art. 22, comma 6, CTS, in coerenza con il codice civile, specifica che, per gli enti con personalità giuridica, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico, precisando che le stesse acquistano efficacia con l’iscrizione nel RUNTS.
Dal medesimo momento, gli atti sono opponibili ai terzi.
Il procedimento è il medesimo previsto per l’atto costitutivo, così come i termini fissati al notaio (20 giorni) ed all’ufficio RUNTS (60 giorni dalla domanda).
Anche per le modifiche statutarie, il notaio potrà rifiutare l’iscrizione nel registro, dandone motivata comunicazione agli amministratori entro 30 giorni dalla data della verbalizzazione, salvo sempre il diritto di questi ultimi di chiedere l’iscrizione nei successivi 30 giorni.
6. L’adeguamento degli statuti ed il popolamento iniziale del RUNTS
L’approssimarsi dell’avvio dell’operatività del registro, come del termine (31 maggio 2021 in forza dell’art. 14, comma 2 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41) previsto per l’approvazione con i quorum dell’assemblea ordinaria delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento degli statuti di OPV, APS ed ONLUS alle disposizioni inderogabili del Codice, consiglia di dedicare qualche ulteriore attenzione alle relative operazioni.
Fermo restando che per gli enti con personalità giuridica è richiesta la verbalizzazione della decisione dal notaio (in conformità ai requisiti formali prescritti dall’art. 14 codice civile)[19], occorre valutare l’opportunità di procedere all’adeguamento statutario prima dell’effettiva operatività del RUNTS, oppure se sia preferibile attendere un secondo momento.
Va, infatti, considerato che il Codice è in vigore dal 3 agosto 2017, ma ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 101 CTS andrà a regime con l’avvio dell’operatività del Registro Unico, ovvero il giorno successivo al termine a decorrere dal quale avrà inizio il popolamento iniziale del RUNTS.
Di conseguenza, gli enti preesistenti che deliberino l’adeguamento statutario al Codice anche prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS, ovvero gli enti di nuova costituzione che adottino uno statuto conforme alle prescrizioni del Codice, se hanno o ambiscono ad ottenere la personalità giuridica, devono superare il problema dell’approvazione amministrativa delle modifiche statutarie o dell’iscrizione nel RPG: infatti fino all’operatività del RUNTS non può essere utilizzata la nuova procedura dell’”omologa” notarile ex art. 22 CTS, mentre molte delle autorità preposte ritengono esuli dalla loro competenza il controllo degli statuti “adeguati al CTS”, nonostante la gran parte delle disposizioni del CTS non contrasti, anzi sia pienamente compatibile con le norme del Libro I del codice civile[20].
La questione deve essere osservata anche da un altro angolo visuale, cioè quello tributario, particolarmente importante per la valutazione di opportunità su quando provvedere all’adeguamento statutario, alla luce delle disposizioni transitorie contenute nell’art. 104 CTS, il cui primo comma prevede l’applicazione anticipata “in via transitoria a decorrere dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017” alle ODV, APS ed ONLUS che siano iscritte nei registri esistenti, delle disposizioni tributarie ivi indicate, tra le quali, in particolare, quelle relative alle imposte indirette di cui all’art. 82 CTS.
Il secondo comma del medesimo art. 104, invece, prevede che le disposizioni del Titolo X del Codice (cioè le disposizioni tributarie) si applicheranno agli ETS “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”. Ciò vale, in particolare, per le imposte dirette.
Il discorso sarebbe lungo, per cui mi limito ad alcune sintetiche indicazioni, fondate su un’importante distinzione:
- per le ODV e le APS è prevista la trasmigrazione automatica dai registri provinciali e regionali al RUNTS, nei primi 90 giorni dall’avvio del popolamento del registro (secondo la procedura disciplinata dagli artt. 31 e seguenti del DM Lavoro n. 106/2020), per cui l’ipotesi della mancata iscrizione si potrà concretizzare solo a seguito della verificata insussistenza dei requisiti prescritti, dal che consegue l’importanza di provvedere all’adeguamento statutario prima del “popolamento iniziale” del RUNTS. Infatti, considerato che i registri del volontariato e delle APS sono destinati a venir meno dalla data di operatività del RUNTS (art. 102, comma 4, CTS), in caso di rifiuto dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS verranno meno anche i presupposti per l’applicazione anticipata delle disposizioni tributarie individuate nell’art. 104, comma 1;
- per le ONLUS, invece, l’iniziativa per l’iscrizione al RUNTS spetta ai singoli enti (secondo le procedure fissate dall’art. 34 del DM n. 106/2020), i quali hanno facoltà di provvedervi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’approvazione della Commissione europea (ex art. 101, comma 10, CTS), potendo detti enti attendere fino ad allora per deliberare l’adeguamento dello statuto, continuando a godere delle disposizioni tributarie previgenti; infatti, la disciplina delle ONLUS sarà abrogata solo dall’inizio dell’anno successivo a quello della suddetta approvazione della Commissione europea.
Appare, pertanto, preferibile per le ONLUS, salvo quelle che non svolgano alcuna attività commerciale, attendere ad approvare gli adeguamenti statutari richiesti per assumere la qualifica di ETS fino all’inizio dell’anno successivo a quello in cui interverrà tale autorizzazione.
Qualora, peraltro, si preferisca provvedere all’immediata delibera di adeguamento statutario, una possibile soluzione, individuata dallo stesso Ministero del Lavoro, è quella di fare ricorso alla tecnica del “doppio statuto”: la delibera di adeguamento, in tal caso, dovrà subordinarne l’efficacia all’iscrizione nel RUNTS, non prima del termine fissato dall’art. 104, comma 2, CTS, cioè non prima dell’inizio dell’esercizio successivo a quello dell’approvazione da parte della Commissione europea. Allo stesso termine andrà collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.
Ciò consentirebbe di evitare problemi tributari e di approvare l’adeguamento statutario sfruttando i quorum deliberativi ridotti ai sensi dell’art. 101, comma 1, CTS, ma porrebbe per gli enti con personalità giuridica un problema ulteriore: mi riferisco al conseguente scostamento temporale tra il momento dell’assunzione della delibera di adeguamento dello statuto, al fine dell’ottenimento della qualifica di ETS, e quello della domanda di iscrizione nel RUNTS.
Infatti:
- il notaio che verbalizza la decisione di adeguamento è tenuto a chiedere l’iscrizione dell’ente nel RUNTS entro 20 giorni (il che non sarà possibile fino all’avvio dell’operatività del registro stesso);
- il notaio è tenuto a controllare l’esistenza del patrimonio minimo (15.000 o 30.000 euro);
- tale controllo deve essere effettuato sulla base di documenti contabili aggiornati (non anteriori a 120 giorni, come si è visto in precedenza).
Occorre, quindi, coordinare lo scostamento temporale tra la data della delibera e quella della presentazione della domanda per l’iscrizione al RUNTS, in tutti i casi nei quali tra la delibera e l’avvio dell’operatività del RUNTS decorra un periodo maggiore di 20 giorni. Il decreto RUNTS, infatti, non individua alternative all’iniziativa del notaio per l’iscrizione al registro.
Una soluzione al problema è stata individuata dal Consiglio notarile di Milano[21], il quale ha ritenuto doversi ritenere legittimo che la delibera, con la quale si approvano le modifiche statutarie conseguenti alla riforma del Terzo settore e funzionali all’iscrizione dell’ente nell’istituendo Registro, se assunta prima dell’istituzione del RUNTS, contenga una delega al Presidente dell’Ente o ad altri membri dell’organo amministrativo affinché, dopo l’avvio dell’operatività del Registro, depositi negli atti di un notaio la documentazione contabile necessaria alla verifica della consistenza patrimoniale minima (senza, quindi, che sia necessaria una nuova delibera dell’assemblea per prendere atto della suddetta documentazione contabile).
Corollario di tale principio è che il termine di venti giorni, che l’art. 22 CTS assegna al notaio per la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, compreso il patrimonio minimo, ed il conseguente deposito degli atti nel RUNTS, decorrerà dalla data dell’atto di deposito al notaio della predetta documentazione patrimoniale.
Pertanto, se il notaio che riceve in deposito tale documentazione patrimoniale fosse diverso da quello che ha verbalizzato la decisione di approvazione dell’adeguamento statutario, occorre che il secondo notaio alleghi al proprio atto anche la copia autentica dello statuto, a lui competendo il deposito della documentazione nel RUNTS, previa l’esecuzione delle verifiche prescritte.
Note
[1] La riforma del Terzo settore ha visto un primo intervento normativo con la legge di delegazione 6 giugno 2016, n. 106, in attuazione della quale sono stati emessi i decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 112 (relativo all’impresa sociale) e n. 117 (Codice del terzo settore) ed ai relativi decreti correttivi dell’estate 2018; si è poi assistito ad una serie di interventi normativi che hanno disposto successivi rinvii dei termini previsti dalle disposizioni transitorie, alcuni prima dell’emergenza coronavirus, altri collegati all’epidemia. Il quadro normativo si completa, per ora, con il decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato in GU n. 261 del 21 ottobre 2020.
[2] L’art.4 lettera m) della legge delega n. 106/2016 espressamente individua tra gli obiettivi della riforma quello di “riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione …., attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale”, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione per gli ETS.
[3] Tale considerazione si trova, tra gli altri, nello Studio CNN n.104/2020-I (Atlante, Sepio, Sironi, Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del terzo settore).
[4] Si veda, in proposito, l’art. 30 del DM Lavoro n. 106/2020.
[5] Busani-Corsico, Atto costitutivo, statuti e operazioni straordinarie degli enti del terzo settore, II ed., Wolters Kluwer, 2021, p.16.
[6] Così la Massima del Terzo settore n.6 del Consiglio Notarile di Milano.
[7] Così il citato studio n.104/2020-I del CNN.
[8] La relazione ministeriale, dopo aver sottolineato che l’innovazione contenuta all’art. 22, comma 1 del decreto, attua un preciso punto di delega, che chiedeva la semplificazione del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica ispirandosi al diritto societario, afferma che “nulla impedisce alle associazioni e fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante la procedura ordinaria di cui al d.P.R. n. 361/2000”.
[9] Così, tra gli altri, IBBA, La pubblicità degli enti del terzo settore, in Riv. Dir. Civ., 2019, 3, p.622 ss.
[10] Detto Studio (già citato alla nota 3) evidenzia, a supporto delle conclusioni riportate nel testo, come “l’originaria formulazione del primo comma dell’art. 22 CTS (secondo la quale “Le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”) è stata integrata con il “decreto correttivo”, che ha aggiunto alla fine le parole “ai sensi del presente articolo”. Viene, inoltre, sottolineato che la stessa relazione ministeriale al decreto correttivo precisa che “l’integrazione al primo comma serve unicamente a chiarire che l’acquisto della personalità giuridica è effetto dell’iscrizione secondo le regole procedurali e le condizioni stabilite nell’articolo 22 (intervento necessario del notaio, sussistenza del patrimonio minimo, ecc.)”.
[11] Per la considerazione che il sistema di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 (e l’abrogazione dell’art. 12 codice civile) abbia rappresentato solo un primo passo verso il superamento del regime “concessorio” della personalità giuridica, a favore del regime “normativo”, alla luce del permanere di “spazi di discrezionalità, sia pure più circoscritti, in particolare nella verifica dell’adeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo”, vedi IBBA, La pubblicità…, cit.
[12] Tale indicazione va letta in relazione alla prescrizione (art. 33, comma 1 ed art. 35, comma 3) che in tali enti il numero dei lavoratori dipendenti non superi il 50% del numero dei volontari.
[13] Ruotolo e Boggiali (Sede della fondazione e modifica dell’indirizzo, risposta a quesito n. 201/2017 del CNN), a sostegno dell’applicazione analogica dell’art. 111-ter disp.att. c.c., osservano che si tratta di disposizioni “neutrali” rispetto allo scopo (lucrativo o meno) dell’ente.
[14] In questo senso il citato Studio CNN n.104/2020-I (Atlante, Sepio, Sironi, Atto costitutivo…), cui aderisce Busani-Corsico, Atto costitutivo…, cit., p.133.
[15] Vedi, per tutti: Galgano, Delle persone giuridiche, artt. 11-35, in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, 2006, p.244; Rubino, Le associazioni non riconosciute, 1952, p. 171. Per una lettura critica dell’impostazione tradizionale, basata sul graduale riconoscimento della soggettività giuridica anche degli enti non personificati, vedi Basile, Le persone giuridiche, in Trattato di diritto privato Iudica-Zatti, 2003, p. 102 ss., il quale valorizza in tal senso la nozione di “fondo comune” ex art. 37 c.c.
[16] In tal senso lo studio CNN n. 104/2020-I (Atlante-Sepio-Sironi, Atto costitutivo …), cit.
[17] Massima del Terzo settore n.3, del 27 ottobre 2020, in www.consiglionotarilemilano.it.
[18] Il riferimento, in questo caso, va alla Massima del Terzo settore n.5, in www.consiglionotarilemilano.it.
[19] Correttamente si esprime in tal senso Min. Lavoro, circolare n.20 del 27 dicembre 2018, a chiarimento dei dubbi da qualcuno sollevati in merito al significato dell’art.101 CTS, a norma del quale gli enti preesistenti “possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.
[20] L’unico sicuro “problema” di compatibilità con il codice civile è rappresentato dall’art. 12 CTS, che lega l’utilizzabilità della locuzione Ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS all’iscrizione nel RUNTS; tale problema non si riscontra per ODV e APS, stante che i relativi denominazione ed acronimo coincidono con quelli previsti dalla normativa previgente.
[21] Massima del Terzo settore n.4, del 27 ottobre 2020, in www.consiglionotarilemilano.it.
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