Enti Pubblici: via libera agli acquisti immobiliari

A decorrere dal primo gennaio 2014, nell’ottica di contenere le spese pubbliche nel rispetto del patto di stabilità interno e di garantire maggiore trasparenza, il comma 1-ter dell’art. 12 del D.L. 98/2011 in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici aveva introdotto, per gli Enti Territoriali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, limiti stringenti all’acquisto di immobili.

In base a tale normativa, perché un Ente Pubblico potesse procedere all’acquisto di un bene immobile, era necessario:

  • comprovare documentalmente l’indispensabilità dell’acquisto e la sua indilazionabilità;
  • che il responsabile del procedimento attestasse i requisiti di cui sopra;
  • che l’Agenzia del Demanio provasse la congruità del prezzo, previo rimborso delle spese;
  • dare notizia delle operazioni di cui sopra, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo, nel sito internet istituzionale dell’ente.

di Beatrice Maria Ratti di Desio Levi, notaio

In particolare, il requisito dell’indispensabilità atteneva all’assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela (ad esempio, rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.).

L’attestazione della indilazionabilità doveva comprovare che l’amministrazione si trovasse effettivamente nell’impossibilità di differire l’acquisto, se non a rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o di incorrere in possibili sanzioni.

I requisiti della indispensabilità e della indilazionabilità si ritenevano egualmente soddisfatti anche qualora l’acquisto comportasse effetti finanziari ed economici positivi – ad esempio, in termini di riduzione di spese per locazioni passive – considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo.

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A partire dal primo gennaio 2020, l’art. 57, comma 2, lettera f) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»), ha abrogato l’art. 12 sopra citato.

Dal primo gennaio 2020, pertanto, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali e i loro organismi ed Enti Strumentali nonché i loro Enti Strumentali in forma societaria, qualora decidano di comprare beni immobili, saranno liberi di farlo senza il rispetto dei requisiti di spesa e senza gli oneri pubblicitari della normativa in vigore dal 2014.

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Enti Pubblici: via libera agli acquisti immobiliari ultima modifica: 2020-10-02T11:25:51+02:00 da Redazione Federnotizie
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