Emergenza Covid19: nuova proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Con il Decreto Legge n. 7 del 30 gennaio 2021 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 24) il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di accertamento, adempimenti e versamenti tributari, così come già con il D.L. 18/2020, con il D.L. 34/2020 ed il recente D.L. 3/2021.

In particolare l’art. 1 del D.L. 7/2021[1] prevede:

* l’integrale sostituzione del comma 1 della art. 157 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni in Legge 77/2020) inerente “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.

Pertanto, in deroga a quanto previsto all’articolo 3 della Legge 212/2000 (rubricato “Efficacia temporale delle norme tributarie”), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza – calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del D.L. 18/2020 (che prevedeva la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, termine poi prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L. 34/2020) – scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il giorno 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;

* l’integrale sostituzione del comma 2-bis del predetto art. 157 del D.L. 34/2020.

Pertanto gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 del medesimo art. 157[2] sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il giorno 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Restano peraltro ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640, della Legge 190/2014 (in tema di notifiche ed accertamenti riferiti, con rimando ad ulteriori disposizioni normative, a dichiarazioni integrative presentate per correggere errori od omissioni relative a dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta, a dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto, nonché ai casi di ravvedimento inerente violazioni di norme tributarie);

* l’integrale sostituzione del comma 3 del predetto art. 157 del D.L. 34/2020.

Di conseguenza sono prorogati di quattordici mesi i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 602/1973 (in tema di notifiche delle cartelle di pagamento per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, o ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al D.P.R. 917/1986, oppure a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato D.P.R. 600/1973), e più precisamente in relazione:

  1. alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 (rubricato “Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni” in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 54-bis del D.P.R. 633/1972 (rubricato “Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni” in materia di imposta sul valore aggiunto);
  2. alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di imposte sui redditi);
  3. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973 (rubricato “Controllo formale delle dichiarazioni” in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

* l’integrale sostituzione del comma 4 del predetto art. 157 del D.L. 34/2020.

Non sono quindi dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento ex art. 6 del decreto del M.E.F. 21 maggio 2009 (pubblicato in Gazzata Ufficiale 136 del 15 giugno 2009), né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 D.P.R. 602/1973, per il periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto o dal giorno 1 gennaio 2021 alla data di consegna della comunicazione in relazione rispettivamente agli atti indicati ai commi 1 e 2 ed alle comunicazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 157 in parola;

* l’integrale sostituzione del comma 1 dell’art. 68 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”).

In forza di tale sostituzione, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal giorno 8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 (inerenti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché avvisi di addebito relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. La norma prevede altresì che non si procede al rimborso di quanto già versato e che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 159/2015 (rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”);

* la modifica del termine finale indicato all’art. 152, comma 1, primo periodo del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, in materia di sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, termine che viene pertanto prorogato al 28 febbraio 2021.

Il predetto art. 1 del D.L. 7/2021 prevede inoltre che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal giorno 1 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Inoltre viene previsto, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, che restano fermi ed acquisiti gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 602/1973 (in relazione a cartelle emesse nell’ambito della riscossione delle imposte sul reddito), così come le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999 (sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali).

Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione ed ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 (soggetti terzi cui sia affidato – nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali – l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate), si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020 (che prevede: “Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997”); alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. 602/1973 (verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche – di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila Euro, per accertare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo), effettuate nello stesso periodo, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del medesimo sopracitato D.L. n. 34 del 2020 (che prevede: “Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario”).

Il quinto comma dell’art. 1 del D.L. 7/2021 in oggetto abroga, infine, l’art. 1 del D.L. n. 3 del 15 gennaio 2021 (che interveniva a modifica delle medesime normative di cui sopra con l’indicazione di termini temporali differenti e che risulta pertanto ormai superato).


Note

[1] “Art. 1

Proroghe di termini in materia tributaria

  1. All’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.»;
    2. il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
    3. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
    4. alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    5. alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    6. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
    7. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.».
  2. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».
  3. Il termine finale di cui all’articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 28 febbraio 2021.
  4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. L’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato”.

[2] Art. 157 DL 34/2020, comma 2:

“2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

  1. comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  2. comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  3. inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  4. atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  5. atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  6. atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641”.

Emergenza Covid19: nuova proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari ultima modifica: 2021-02-12T08:30:13+01:00 da Annalisa Annoni
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