Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto rilancio” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 Serie Generale n. 21/L), in vigore dallo scorso 19 maggio 2020, prevede, all’articolo 119, un “Super bonus” per specifici interventi relativi a efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico nonchè per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine di ricarica).
Che cos’è e come funziona il “Super bonus”
Si tratta di un sostegno economico in forma di detrazione che mira a incentivare opere di ristrutturazione immobiliare e riqualificazione energetica e che, per la prima volta, il Legislatore ha previsto nella misura del 110%, ossia con una percentuale superiore a quella del quadro normativo precedente.
Essa ha riguardo alle spese sostenute dal contribuente, nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, meglio infra descritti.
Se per una ristrutturazione il contribuente spende Euro 25.000,00, il medesimo potrà detrarre dalle imposte Euro 27.500,00 e precisamente Euro 5.500,00 ogni anno.
Nello specifico, si traduce in un recupero Irpef sul 730 o in dichiarazione dei redditi (ripartito in 5 rate annuali) oppure in uno sconto sulla fattura dell’azienda che esegue i lavori attraverso la cessione del credito d’imposta o in una cessione del credito a terzi (banche), dopo la trasformazione della detrazione in credito fiscale.
La grande novità prevista dal “Decreto rilancio” è, infatti, quella che il contribuente, in luogo della predetta detrazione, possa optare o per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore (pari al massimo del corrispettivo dovuto al fornitore) o per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito a terzi.
Requisiti soggettivi: chi può beneficiare del “Super bonus”
Possono beneficiare del “Super bonus” solo determinati soggetti, e precisamente:
a) i condomìni (sia per le parti comuni che per le singole unità abitative);
b) le persone fisiche, che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, con espressa esclusione, in caso di interventi di efficientamento energetico, meglio infra descritti, degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (c.d. seconde case);
c) gli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque, denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Ambito oggettivo: quali interventi rientrano nel “Super bonus”
Il “Super bonus” può essere richiesto solo per particolari interventi, e precisamente:
1) La detrazione “Eco bonus”, di cui all’Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110% per i seguenti specifici interventi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (il c.d. cappotto termico), per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad Euro 60.000,00, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, a condizione che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (vedi sostituzione caldaia) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto come prevista dal regolamento delegato (UE) 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad Euro 30.000,00, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, anche con riguardo alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari (adibiti ad abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad Euro 30.000,00, anche con riguardo alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Occorre, poi, ricordare come lo stesso “Decreto rilancio” espressamente preveda l’applicabilità del predetto “Super bonus” del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, installazione di pannelli solari, acquisto e posa di schermi solari, sostituzione impianto di riscaldamento, sostituzione infissi, finestre, tende da sole, condizionatori, serramenti..), nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficientamento energetico, dalla legislazione vigente, in luogo della vecchia detrazione dell’Eco bonus prevista nella misura del 50% o del 65%, sempre che i medesimi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “maggiori“, descritti alle lettere a), b) e c) del precedente numero 1).
Comunque, tutti gli interventi di efficientamento energetico per avere diritto all'”Eco bonus” del 110% devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, qualora ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare tramite l’APE (attestato di prestazione energetica), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Quindi, per sfruttare il Super Eco bonus 110% anche per le migliorie appena elencate (tra cui anche gli interventi sulle facciate degli edifici, per i quali fino al 31 dicembre 2020 è previsto un bonus del 90% – c.d. “bonus facciate” di cui alla Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 Art. 1, commi 219-224), bisognerà affiancarle a lavori più “incisivi” come l’installazione del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di riscaldamento, altrimenti la detrazione rimarrà quella classica, essendo l’accesso all’Eco bonus legato al miglioramento di almeno due classi energetiche dello stabile o, in alternativa, all’ottenimento del più alto livello possibile di efficienza energetica.
2) La detrazione per gli interventi strutturali di miglioramento sismico, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (c.d. “Sisma bonus”), è elevata al 110%, per le spese sostenute nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con espressa esclusione degli edifici ubicati in zona sismica 4, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
3) Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, al 110%, per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad Euro 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1) o agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al precedente punto 2).
La detrazione di cui sopra è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui sopra, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
La predetta detrazione del 110% per l’installazione di un impianto fotovoltaico è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
4) Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (colonnine di ricarica), la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1).
Termine per richiedere il “Super bonus”
Le spese che rientrano nel nuovo “Super bonus”, come già detto, danno diritto ad una detrazione fiscale (IRPEF e IRES) del 110%. La predetta detrazione va applicata nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute e certificate le spese, salvo che il contribuente non opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’importo complessivo dei lavori verrà poi detratto dalle imposte in cinque rate di eguale importo per ogni anno.
In caso di credito d’imposta questo potrà essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Cessione del credito – Sconto in fattura
La grande novità del c.d. “Decreto rilancio” è quella di poter trasformare la detrazione in credito fiscale e di cedere il credito fiscale non solo all’impresa che ha eseguito i lavori, con lo sconto in fattura, ma anche a soggetti terzi, come le banche e gli intermediari finanziari, che lo incasseranno poi dal fisco.
Dispone l’Art. 121 del “Decreto rilancio” che: “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”.
Con lo sconto in fattura, la somma, che corrisponde alla detrazione spettante, viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore, che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupererà, poi, la somma, applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Questa operazione consente al contribuente di realizzare i lavori a costo zero, anche se la cessione alle banche potrà comportare il pagamento di commissioni e interessi visto che l’istituto anticipa la somma che viene poi recuperata in 5 anni.
Nell’ultima versione dell'”Eco bonus” al 110% inserita nel “Decreto rilancio 2020″, è prevista anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura non solo per l'”Eco bonus” al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica con detrazione al 50%, al 65% (“ecobonus”) e al 90% (“bonus facciate”), e non solo per i nuovi lavori, ma anche per quelli già fatti (spese sostenute “negli anni 2020 e 2021”).
I predetti crediti d’imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto rilancio”, verranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al “Super bonus”, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Visto di conformità in caso di opzione per cessione del credito o sconto in fattura
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi sopra descritti.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (CAF).
I dati relativi all’opzione verranno comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto verrà disposto con provvedimento dal direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “Decreto rilancio.
Sempre ai fini dell’opzione, di cui sopra:
a) per gli interventi di efficientamento energetico, sopra descritti, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione verrà, poi, trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo modalità da stabilirsi con decreto dal Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “Decreto rilancio;
b) per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attesteranno, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro 15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, con obbligo per gli stessi di stipulare una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000,00 Euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio.
Si segnala che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui sopra e del visto di conformità.
Documenti da presentare, APE e richiesta ENEA
L’ottenimento dell’”Eco bonus” 110% per ristrutturazione e riqualificazione è sottoposto alla verifica del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile o del raggiungimento del più alto livello di efficienza energetica possibile. Per dimostrare il cambiamento è necessario che il contribuente produca un Attestato di Prestazione Energetica (APE) una volta eseguiti i lavori, così da poterlo paragonare con l’APE precedente. La richiesta di detrazione dovrà essere presentata entro 90 giorni sul sito di ENEA, nell’area dedicata.
Il contribuente potrà sicuramente inviare da solo la documentazione richiesta che, come per gli altri bonus edilizi, dovrebbe consistere nella comunicazione di inizio lavori al Comune (D.I.A.) e nella comunicazione energetica all’Enea (mediante richiesta compilata sul sito di ENEA secondo la specifica procedura ivi prevista) ma dovrà necessariamente avvalersi dell’intervento di un tecnico-perito qualificato per le relazioni di conformità e la certificazione energetica.
Al fine di meglio prevedere e realizzare gli interventi sarà opportuno rivolgersi, fin da subito, a tecnici e imprese qualificate, tenuto conto che la normativa de qua prevede passaggi più stringenti rispetto agli altri bonus.
Considerazioni finali
Sicuramente il termine iniziale dell’ “1 luglio 2020” potrà causare un temporaneo blocco dell’attività edile nei cantieri o rallentarne la ripartenza con notevoli ripercussioni in termini di rilancio del settore stesso, tenuto conto del fatto che solo dal 1° luglio 2020 si potranno fare interventi detraibili e che non sono ancora stati emessi dal Ministero i relativi decreti attuativi nè fornite idonee indicazioni sulle procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente potrà, allora, in questa fase, sfruttare il periodo per assumere tutte le informazioni sulle opportunità previste dal “Decreto Rilancio” in tema di ristrutturazioni e riqualificazione energetica, acquisendo un quadro preciso e completo delle detrazioni e dei tipi di interventi, così da anticipare eventuali scelte e progetti (ad es. scelta dei fornitori, dei periti qualificati, nonché l’adozione di delibere assembleari nelle realtà condominiali).
Da ultimo si pone il problema della posizione dei cessionari del credito fiscale (banche e intermediari finanziari), per il caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi.
Ci si chiede, infatti, se trattasi di facoltà per il contribuente e di obbligo per le banche nel senso che queste sarebbero costrette ad accettare il credito delle imprese, per “liquidare” lo sconto in fatture al cliente finale, o di una facoltà delle banche, che potrebbero non accettare il credito o rendere la cessione dello stesso particolarmente “onerosa” con conseguente ulteriore aggravamento ed esposizione della posizione dell’impresa che ha effettuato i lavori.

AUTORE

Daniela Riva è notaio in Lecco con studio in Vicolo della Torre, 15. Avvocato del Foro di Lecco dal 2004 al 2013. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano e diplomata in maturità classica presso il Liceo Classico “A. Manzoni” di Lecco.