La regola secondo cui i figli prendono il cognome del padre è incostituzionale: lo ha stabilito la Consulta con la storica sentenza 286/2016 (redatta dal giudice Giuliano Amato), depositata lo scorso 21 dicembre 2016.
Questa antichissima regola di fonte consuetudinaria (non è mai stata sancita espressamente da una disposizione di legge) ha determinato per secoli il cognome di tutti i figli nati nel matrimonio. Ma d’ora in poi i genitori, d’accordo tra loro, potranno liberamente derogarvi, decidendo di dare al figlio sia il cognome del padre sia quello della madre.
L’esclusività del cognome paterno è stata ritenuta contraria a diversi principii di rango costituzionale, e in particolare:
- all’art. 2 Cost., che tutela il diritto all’identità personale e – secondo la Consulta – “comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali”;
- agli artt. 3 e 29, co. 2, Cost., che tutelano “il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra loro”.
Questa decisione rappresenta l’approdo di un percorso che la giurisprudenza costituzionale ha intrapreso quasi trent’anni fa (con l’ord. 176/1988), allorché ebbe ad affermare l’opportunità di sostituire la regola del cognome paterno “con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi”. Diciotto anni più tardi, tornando sul punto (con la sent. 61/2006), la Corte aveva preso atto dell’immutato quadro normativo e si era pronunciata in modo più deciso contro la regola in questione, ritenuta “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia … e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.
Senonché, di fronte alla perdurante inerzia del legislatore (che non è intervenuto sul punto neanche con la riforma della filiazione di cui alla l. 219/2012), la Consulta è ora intervenuta direttamente, rimuovendo la preclusione all’attribuzione del cognome materno ai figli nati nel matrimonio.
Tante cose però non tornano in questa sentenza che – a dirla tutta – appare più politica che giuridica.
Anzitutto, appare sorprendente il modo, del tutto nuovo, in cui la Consulta mostra di intendere il diritto all’identità personale.
Fino a ieri, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, questo diritto – dall’ampissimo contenuto – si risolveva nella tutela di tutti quegli elementi (l’immagine pubblica, la fede religiosa, le idee politiche, ecc.) che rendono unica una persona, cioè che la contraddistinguono da un punto di vista sociale, individuandola fra tutte le altre persone. Questi elementi, per essere tali, debbono naturalmente aver maturato, nel corso dell’esistenza della persona, una certa “forza individualizzante”.
Ora, non c’è dubbio che il cognome rappresenti un autonomo segno distintivo dell’identità personale o, se si vuole, un “tratto essenziale della personalità” (come affermato dalla stessa Consulta nella sent. 268/2002) e che come tale debba essere tutelato. Tuttavia, questa istanza di tutela sorge “a valle” dell’attribuzione di un certo cognome piuttosto che di un altro: si pone, cioè, a prescindere dal cognome che, in forza di legge, sia stato assegnato al soggetto.
Non si comprende, allora, perché la Consulta ritenga che la regola del cognome paterno sia lesiva del diritto all’identità personale. A meno di ritenere che la Corte, nell’affermare il “diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori”, abbia inaugurato un nuovo modo d’intendere l’identità personale: un modo che prescinde dalla “socialità” degli elementi individualizzanti e che, in ogni caso, avrebbe meritato un maggiore approfondimento da parte dei supremi giudici.
Ma ciò che soprattutto lascia perplessi è la conclusione (imposta dalla formulazione dell’ordinanza di rimessione, ma comunque disorientante) che questo diritto del figlio possa trovare realizzazione solo in presenza dell’accordo dei genitori circa l’attribuzione del doppio cognome. Infatti, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della regola del cognome paterno “nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli … anche il cognome materno”; fermo restando che, “in assenza dell’accordo dei genitori, residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno”.
È dunque un diritto ben strano, questo del figlio ad essere identificato col doppio cognome: un diritto la cui realizzazione dipende interamente dal libero accordo dei suoi genitori, i quali, di conseguenza, potranno legittimamente scegliere di non realizzarlo. Un non-diritto, insomma. O forse – al di là delle declamazioni della Corte – un diritto … dei genitori, non del figlio, ad attribuire a quest’ultimo, ove essi lo desiderino, anche il cognome materno.
In questo modo, anche l’uguaglianza dei coniugi – altro principio che la Consulta pone alla base della decisione – diventa sostanzialmente disponibile, facoltativa. Infatti, se l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi rappresenta un principio costituzionale inviolabile, che la regola del cognome paterno vulnera in modo inaccettabile, perché consentire a ciascun coniuge di perpetrarne la violazione attraverso il diniego del consenso all’attribuzione del doppio cognome?
Per non parlare, poi, delle innumerevoli difficoltà anche pratiche che discendono dalla decisione della Corte e che questa non si è minimamente curata di considerare, limitandosi ad auspicare “un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia”. Basti pensare al fatto che, con successive attribuzioni del doppio cognome, nel giro di due generazioni i nuovi nati si ritroverebbero ad averne ben otto!
Di questi profili, in realtà, non si occupa neppure il disegno di legge n. 1230, presentato nel corso dell’attuale legislatura (precisamente l’8 gennaio 2014) e ad oggi fermo alla Commissione Giustizia del Senato. Nell’inerzia del legislatore, dunque, non ci resta che attendere qualche indicazione da parte del Ministero dell’Interno in ordine al modo in cui gli uffici dello stato civile dovranno gestire l’innovazione dettata dalla Consulta.
Resta il fatto che forse, data la delicatezza della materia, la Corte avrebbe fatto meglio ad astenersi dall’intervenire direttamente e a limitarsi ad ammonire, ancora una volta, un legislatore che certamente si è mostrato dormiente, ma che è il solo a poter riformare adeguatamente una regola dalle ricadute tanto vaste e numerose.

AUTORE

Nato a San Daniele del Friuli nel 1985, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano e ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto privato presso l’Università degli Studi di Padova. Notaio dal 2014, è attualmente assegnista di ricerca di Diritto privato presso l’Università Bocconi. E’ responsabile scientifico di Federnotizie.