Donazioni indirette, donazioni dissimulate e una confusa sentenza della Corte di Cassazione

1. Introduzione

Il presente contributo prende spunto da una recente pronuncia giurisprudenziale e, precisamente, dalla sentenza Cassazione civile, sezione 2, dell’11 febbraio 2022 n. 4523.

La vicenda giudiziaria è stata introdotta da un atto di citazione con il quale l’attore convocava in giudizio i genitori chiedendo l’accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in quote uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile. Secondo l’attore, infatti, il bene era stato acquistato con denaro solo del padre e, di conseguenza, l’acquisto dissimulava, in realtà, una donazione, da parte del padre in favore della madre, della quota di metà dell’immobile.

L’attore chiedeva, dunque, l’accertamento della reale natura liberale dell’operazione, stante la potenzialità lesiva che detto atto poteva avere per i suoi diritti di legittimario in relazione alla futura successione paterna.

La richiesta era finalizzata a consentire al figlio di notificare e trascrivere immediatamente un atto di opposizione alla donazione in modo da conservare integra la possibilità di esercitare l’azione di restituzione contro eventuali aventi causa dalla donataria.

Nell’affrontare la questione la Cassazione utilizza in modo confuso e promiscuo i concetti di donazione indiretta e di donazione dissimulata mentre, come si cercherà di chiarire nel presente contributo, i due concetti, pur potendo tra loro concorrere, sono ben distinti.

Nel presente contributo verranno, quindi, analizzati i differenti casi di: tipica donazione diretta non dissimulata, donazione indiretta non dissimulata, donazione diretta dissimulata e donazione indiretta dissimulata. Si cercherà, in particolare, di analizzare come, in ciascuno di questi casi, operano i rimedi che l’ordinamento offre ai legittimari per tutelare i loro diritti di riserva.

2. Donazione diretta non dissimulata

Esempio: A (donante) dona a B (donatario) la proprietà di un suo immobile.

In questo caso la donazione è diretta in quanto la liberalità è realizzata attraverso il tipico contratto di donazione con passaggio diretto del bene dal patrimonio del donante a quello del donatario.

In questo caso la donazione non è dissimulata in quanto la volontà liberale delle parti risulta esplicitamente dall’atto.

Prima di procedere all’analisi della questione sottoposta all’attenzione della Cassazione, pare utile ricordare, sia pure molto brevemente, a cosa ci si riferisce quando si parla di azione di riduzione, di azione di restituzione e di opposizione alla donazione nell’ambito delle tipiche donazioni dirette non dissimulate aventi ad oggetto beni immobili.

2.1 Azione di riduzione

L’azione di riduzione, come noto, è l’azione che la legge concede ai legittimari lesi per ottenere la reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle donazioni eccedenti la quota di cui il donante poteva disporre.

I presupposti per il vittorioso esperimento dell’azione sono: la qualità di legittimario e la prova della lesione che la donazione comporta per la quota di riserva.

Tale azione può essere esercitata nei confronti del donatario solo dopo la morte del donante in quanto, solo da tale momento, è possibile verificare la effettiva lesività della donazione.

2.2 Azione di restituzione

Per quanto riguarda l’azione di restituzione, occorre fare riferimento all’art. 563 comma 1 c.c., ai sensi del quale, “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”[1].

L’azione di restituzione consente, quindi, al legittimario leso, in caso di incapienza del donatario ed entro venti anni dalla trascrizione della donazione, di rivendicare l’intera proprietà o una quota di proprietà dell’immobile donato nel caso in cui il donatario lo abbia nel frattempo trasferito a terzi.

Anche tale azione, avendo come presupposto il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, può essere esercitata solo dopo la morte del donante.

2.3 Opposizione alla donazione

In relazione a tale rimedio occorre fare riferimento al quarto comma del medesimo art. 563 c.c., ai sensi del quale, “Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione”.

Il rimedio dell’opposizione non assicura, quindi, una tutela attuale al coniuge o al parente in linea retta del disponente, ma gli prenota un risultato ipotetico e futuro.

In altri termini, con l’opposizione di cui all’art. 563 comma 4 c.c., il legittimario conserva la possibilità, una volta esperita fruttuosamente l’azione di riduzione e in caso di incapienza del donatario, di agire nei confronti degli aventi causa di quest’ultimo per pretendere la restituzione del bene oggetto della liberalità, anche nel caso in cui siano decorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione.

La sua funzione non è, quindi, autonoma, ma è meramente strumentale rispetto alla futura possibilità di esercitare l’azione di restituzione di cui al primo comma del medesimo art. 563 c.c..

Il rimedio dell’opposizione può, diversamente dalle azioni di riduzione e di restituzione, essere esercitato prima della morte del donante.

3. Donazione indiretta non dissimulata

Esempio: A (venditore) vende a B (acquirente/donatario) la proprietà di un immobile e C (donante) interviene in atto per pagare il prezzo direttamente ad A, con l’intento di effettuare una liberalità a favore di B.

In questo caso la donazione è indiretta in quanto la liberalità non è realizzata attraverso il contratto tipico di donazione e non c’è alcun passaggio diretto tra patrimonio del donante e patrimonio del donatario.

In questo caso la donazione non è dissimulata in quanto la volontà liberale delle parti risulta espressamente dall’atto. Manca, quindi, quella intenzionale divergenza tra dichiarazione e reale volontà che caratterizza il fenomeno simulatorio.

Chiarita nel paragrafo precedente la funzione delle azioni di riduzione e di restituzione e del rimedio della opposizione nell’ambito delle donazioni dirette non dissimulate aventi ad oggetto immobili, possiamo, ora, domandarci se tali rimedi siano azionabili e con quali modalità anche nel caso in cui la liberalità sia realizzata attraverso schemi diversi dal contratto tipico di donazione.

In via preliminare occorre distinguere il caso in esame da quello di donazione diretta del denaro.

In quest’ultimo caso l’utilizzo del denaro da parte del donatario per acquistare un immobile è una mera eventualità demandata a una sua libera scelta. Il legittimario leso dalla donazione potrà, quindi, chiedere al donatario solo una somma di denaro sufficiente a soddisfare la sua quota di riserva. Nessuna pretesa potrà, invece, vantare sui beni che il donatario avesse, per sua libera scelta, acquistato con tale somma e poi alienato a terzi.

Nel caso in esame, invece, il disponente corrisponde il denaro esclusivamente quale mezzo finalizzato all’acquisto dell’immobile da intestare al donatario e, pertanto, oggetto della donazione può essere considerato l’immobile stesso, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del bene[2].

3.1. Azione di riduzione

In relazione alle donazioni indirette occorre, innanzi tutto, richiamare l’art. 809 c.c. ai sensi del quale, come noto, “Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari”.

Non vi è, quindi, dubbio che il legittimario leso da una liberalità realizzata mediante atti diversi dal contratto tipico di donazione possa esercitare l’azione di riduzione nei confronti del beneficiario.

Anche nel caso di donazioni indirette, tale azione potrà essere esercitata solo dopo la morte del donante, in quanto solo in tale momento può essere accertata l’effettiva lesività della donazione.

3.2 Azione di restituzione

Chiarita la piena applicabilità alle donazioni indirette dell’azione di riduzione, si può, ora, affrontare l’ulteriore questione dell’applicabilità del rimedio previsto dall’art. 563 comma 1 c.c..

Al riguardo è necessario ricordare quanto già chiarito dalla Cassazione e, precisamente, che “alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile; con la conseguenza che l’acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell’imputazione, come nella collazione. La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano dalla circolazione dei beni”[3].

Nelle donazioni indirette viene, quindi, a mancare quel meccanismo di recupero reale della titolarità del bene che vale per le donazioni dirette e che presuppone, necessariamente, la coincidenza oggettiva tra quanto uscito dal patrimonio del donante e quanto entrato nel patrimonio del donatario.

Il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta può, allora, essere chiesto dal legittimario leso al solo donatario e con le sole modalità tipiche del diritto di credito.

Occorre, pertanto, confermare che il legittimario leso da una donazione indiretta non può, neanche entro i venti anni dalla trascrizione della donazione, esercitare l’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario.

3.3 Opposizione alla donazione

Stante quanto sopra affermato in relazione all’azione di restituzione, occorre, conseguentemente, affermare che il coniuge e il parente in linea retta del donante non possono fare opposizione a una donazione indiretta. Il rimedio previsto dall’art. 563 comma 4 c.c. ha, infatti, il solo scopo di conservare la futura possibilità di esercitare l’azione di restituzione, azione che, nel caso di donazione indiretta, non può essere esercitata.

4. Donazione diretta dissimulata

Esempio: A (venditore/donante) trasferisce a B (acquirente/donatario) la proprietà di un immobile a titolo di liberalità simulando l’esistenza di un prezzo che, nella volontà delle parti, non è dovuto.

In questo caso la donazione è diretta in quanto il trasferimento avviene direttamente tra il patrimonio del donante e il patrimonio del donatario.

In questo caso la donazione è dissimulata in quanto il trasferimento tra donante e donatario viene artificiosamente presentato come vendita quando, nella reale volontà delle parti, è una donazione[4].

Chiariti nei paragrafi precedenti il ruolo e i limiti di applicabilità delle azioni di riduzione e di restituzione e del rimedio della opposizione nell’ambito delle donazioni dirette e indirette non dissimulate, possiamo, ora, domandarci come operino tali rimedi nel caso in cui donante e donatario si siano accordati nel fare apparire come oneroso un trasferimento che, nelle loro reali intenzioni, è gratuito.

Per rispondere a tale domanda è necessario affrontare la materia delle donazioni dissimulate e analizzare il ruolo dell’azione di simulazione, quale ulteriore azione che ha lo scopo di far emergere la reale volontà delle parti nascosta dietro l’apparenza del negozio simulato.

4.1 Azione di riduzione

Non paiono esservi dubbi sul fatto che, anche in questo caso, il legittimario leso possa agire in riduzione contro il donatario ai sensi dell’art. 560 c.c..

Si tratta, d’altra parte, di una donazione la cui unica peculiarità è quella di essere nascosta dietro l’apparenza di una vendita.

Tale peculiarità non impedisce di agire in riduzione, ma impone al legittimario l’onere di esercitare, previamente o contestualmente, anche l’azione di simulazione al fine di fare emergere l’intento liberale delle parti.

4.2 Azione di restituzione

Riconosciuta la spettanza dell’azione di riduzione anche nel caso di donazione diretta dissimulata, ci si può, ora, domandare se il legittimario leso, che abbia vittoriosamente esperito tanto l’azione di simulazione quanto l’azione di riduzione, possa esercitare, in caso di incapienza del donatario, anche l’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa.

Bisogna, innanzi tutto, rilevare che non paiono esservi quegli impedimenti di carattere tecnico che portano a negare la possibilità di esercitare l’azione di restituzione nell’ambito delle donazioni indirette.

Nel caso in esame, infatti, depauperamento del donante e arricchimento del donatario rivelano coincidenza di oggetto e l’inopponibilità conseguente alla riduzione, consente, anche in questo caso, di far considerare il bene donato come mai uscito dal patrimonio del de cuius, giustificandone l’acquisto, da parte del legittimario vittorioso, in forza della quota di eredità di cui è già investito per vocazione testamentaria, o intestata o che gli viene devoluta ex lege per vocazione necessaria[5].

Occorre, tuttavia, considerare il disposto dell’art. 1415 comma 1 c.c. ai sensi del quale: “La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”.

Secondo autorevole dottrina l’avente causa dal donatario non potrebbe mai invocare l’art. 1415 comma 1 c.c. per difendersi dall’azione di restituzione esercitata nei suoi confronti e la tutela del suo affidamento dovrebbe sempre soccombere rispetto all’esigenza di garantire al legittimario leso il conseguimento della quota di riserva[6].

Pare, tuttavia, preferibile ritenere, con altra autorevole dottrina, che la buona fede dei terzi aventi causa dal donatario debba essere tutelata mediante applicazione dell’art. 1415 comma 1 c.c., in quanto la natura liberale dell’atto di provenienza non risulta né dall’atto stesso, né dalla relativa pubblicità nei registri immobiliari e, pertanto, il terzo può fare legittimo affidamento sulla apparente onerosità del titolo di acquisto del suo dante causa[7].

Seguendo questo secondo orientamento, occorre, allora, ritenere che il terzo avente causa dal donatario possa subire l’azione di restituzione solo nei due casi in cui la tutela dell’art. 1415 comma 1 c.c. viene meno e, precisamente, solo se era in mala fede o se la domanda di simulazione è trascritta prima della trascrizione del suo acquisto[8].

Riguardo alla prima eccezione occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1147 comma 3 c.c., la buona fede è presunta e basta che ci sia al momento dell’acquisto. Grava, quindi, sul legittimario l’onere probatorio di dimostrare la mala fede, al momento dell’acquisto, del terzo acquirente. A tale fine basterà dimostrare che il terzo era a conoscenza della donazione dissimulata. Non occorre, invece, dimostrare che il terzo era, al momento dell’acquisto, consapevole della lesività della donazione (prova che, peraltro, sarebbe possibile solo con riferimento agli atti di acquisto perfezionati dopo la morte del donante) in quanto ogni avente causa da ogni donatario, anche nel caso di donazione diretta palese, è soggetto al rischio di subire l’azione di restituzione a prescindere dalla sua consapevolezza, al momento dell’acquisto, della lesività della donazione.

Riguardo alla seconda eccezione si rinvia a quanto si dirà affrontando le tematiche legate all’azione di simulazione.

4.3 Opposizione alla donazione

Riconosciuta al legittimario leso da una donazione dissimulata la possibilità, sia pure entro i limiti concessi dall’art. 1415 comma 1 c.c., di proporre l’azione di restituzione nei confronti dell’avente causa dal donatario, deve, parimenti, ammettersi che il coniuge o il parente in linea retta del disponente possa fare opposizione alla donazione, anche durante la vita del donante.

Anche per esercitare tale rimedio, sarà, comunque, necessario esperire contestualmente l’azione di simulazione.

4.4 Azione di simulazione

La legittimazione del legittimario leso a esercitare l’azione di simulazione deve essere riconosciuta in forza del disposto dell’art. 1415 comma 2 c.c. ai sensi del quale “I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.

Il legittimario che chiede l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius in quanto celante una donazione, assume, infatti, la qualità di terzo rispetto ai contraenti in quanto agisce a tutela del proprio diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva[9].

Come già anticipato, l’azione di simulazione, per quanto qui interessa, è presupposto necessario per poter esercitare gli altri tre rimedi.

Occorre, quindi, domandarsi quando sia possibile esercitare tale azione.

Secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma degli articoli 561 e 563 c.c. attuata con la L. 28 dicembre 2005 n. 263, il legittimario leso poteva agire per fare valere la simulazione della vendita solo dopo la morte del donante[10].

La posizione della giurisprudenza successiva alla L. 28 dicembre 2005 n. 263 è più articolata.

La giurisprudenza distingue, ora, il caso in cui l’azione di simulazione è finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione o di restituzione (azioni esperibili solo dopo la morte del donante) dal caso in cui l’azione di simulazione è finalizzata a consentire al coniuge o al parente in linea retta del disponente di notificare e trascrivere l’atto di opposizione alla donazione (rimedio azionabile prima della morte del donante).

In particolare, viene ora affermato che “l’azione di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione si atteggia diversamente, a seconda che essa sia proposta in relazione ad una domanda di riduzione della liberalità, ovvero all’esercizio del rimedio di cui al richiamato art. 563 c.c., comma 4. Nel primo caso, l’azione è esperibile solo dopo la morte del donante, e l’erede è tenuto a fornire la prova dell’effettiva lesione del suo diritto di legittima; nel secondo caso, invece, il coniuge o il parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l’esistenza della lesione delle sue aspettative successorie, essendo sufficiente l’idoneità, in astratto, dell’atto ad incidere sulle predette aspettative”[11].

La Cassazione ritiene, quindi, ora ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione anche durante la vita del donante, ma solo se tale azione è preordinata a consentire al coniuge o al parente in linea retta del donante di notificare e trascrivere l’atto di opposizione.

Tale conclusione della Cassazione pare fin troppo restrittiva.

Seguendo la tesi che ritiene applicabile l’art. 1415 comma 1 c.c., occorre, infatti, riconoscere che il coniuge o il parente in linea retta del disponente ha un interesse immediato a trascrivere la domanda di simulazione per evitare il rischio che venga prima trascritto un trasferimento a favore di un terzo in buona fede.

Tale interesse sembra meritevole di tutela a prescindere dalla volontà del coniuge o del parente in linea retta del disponente di fare opposizione alla donazione.

In altri termini, il coniuge o il parente in linea retta del disponente potrebbe, in ipotesi, non voler interrompere il termine ventennale, ma potrebbe volere il minor risultato di garantirsi la possibilità di esercitare, dopo la morte del donante e nei venti anni dalla trascrizione della donazione, l’azione di restituzione nei confronti degli eventuali aventi causa in buona fede dal donatario che abbiano trascritto il loro acquisto dopo la trascrizione della domanda di simulazione[12].

Deve, comunque, ritenersi che la legittimazione del coniuge o del parente in linea retta a presentare la domanda di simulazione prima della morte del disponente venga meno decorso il termine ventennale di cui all’art. 563 comma 1 c.c..

Una volta decorso tale termine, infatti, non è più possibile esercitare l’azione di restituzione nei confronti dell’avente causa dal donatario, né fare opposizione alla donazione e, pertanto, viene meno, per il coniuge o parente in linea retta del disponente, ogni interesse a trascrivere la domanda di simulazione prima della trascrizione di un eventuale trasferimento a favore di terzi.

Pare, infatti, doversi ritenere che, anche nel caso di donazione dissimulata, il termine ventennale di cui all’art. 563 comma 1 c.c. decorra comunque dalla trascrizione dell’atto di trasferimento tra donante e donatario e non dall’accertamento della dissimulata natura liberale dello stesso o dalla presentazione della domanda di simulazione[13].

Decorsi venti anni dalla trascrizione di tale trasferimento residuerà solo la possibilità, per il legittimario che si ritenga leso, di esercitare, dopo la morte del disponente, l’azione di simulazione al solo scopo di esperire, nei confronti del solo donatario, l’azione di riduzione[14].

5. Donazione indiretta dissimulata

Esempio: A (venditore) vende a B (acquirente/donatario) la proprietà di un immobile; nell’atto si dichiara che il prezzo è corrisposto da B ad A, quando, in realtà, è corrisposto da C (donante) ad A con l’intento di perfezionare una liberalità a favore di B.

In questo caso la donazione è indiretta in quanto la liberalità non è realizzata attraverso il contratto di donazione tipico e non c’è alcun trasferimento diretto tra il patrimonio del donante e il patrimonio del donatario.

In questo caso la donazione è dissimulata in quanto il prezzo viene artificiosamente presentato come corrisposto dall’acquirente quando, nella realtà, è corrisposto da altro soggetto.

5.1 Azione di riduzione

Anche in relazione alle donazioni indirette dissimulate occorre fare riferimento al già richiamato art. 809 c.c. che, come abbiamo visto, rende applicabili, anche alle donazioni indirette, le norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

In questo caso, la peculiarità consiste nel solo fatto che il legittimario deve esercitare, previamente o contestualmente all’azione di riduzione, anche l’azione di simulazione al fine di fare emergere l’intento liberale delle parti.

5.2 Azione di restituzione

Come abbiamo visto, è ormai orientamento consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza, che, con riferimento alle donazioni indirette, il rimedio dell’azione di restituzione prevista dall’art. 563 comma 1 c.c. non sia praticabile in quanto, ripetendo ancora una volta le parole della Cassazione, “la riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano dalla circolazione dei beni”[15].

Non pare vi siano validi motivi per mettere in discussione tale conclusione per il solo fatto che la donazione indiretta non è palese, ma è dissimulata sotto le apparenze di un acquisto a titolo oneroso.

Una volta fatta emergere la natura liberale dalle sembianze della onerosità, la donazione rimane comunque indiretta e, pertanto, il legittimario leso non avrà comunque alcuna possibilità di esperire contro l’avente causa dal donatario l’azione di restituzione di cui all’art. 563 comma 1 c.c..

5.3 Opposizione alla donazione

Come abbiamo già visto per le donazioni indirette non dissimulate, il coniuge o il parente in linea retta del disponente non potrà notificare e trascrivere, ai sensi dell’art. 563 comma 4 c.c., un atto di opposizione in quanto tale rimedio è strumentale a conservare la possibilità di esercitare in futuro l’azione di restituzione, azione che, nel caso di donazioni indirette, palesi o dissimulate che siano, non potrà mai essere esercitata.

5.4 Azione di simulazione

Stante quanto sopra chiarito, deve concludersi che, nel caso di donazioni indirette dissimulate, non vi è alcun interesse giuridicamente rilevante che possa giustificare l’esercizio dell’azione di simulazione da parte del coniuge o del parente in linea retta del disponente prima della morte di quest’ultimo.

In questo caso, infatti, l’art. 1415 comma 1 c.c. non ha alcun rilevo posto che, se anche la trascrizione dell’azione di simulazione fosse precedente alla trascrizione dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario, il legittimario leso non potrebbe comunque, trattandosi pur sempre di donazione indiretta, esercitare l’azione di cui all’arti 563 comma 1 c.c..

Dopo la morte del donante, invece, il legittimario che affermi di essere stato leso dalla donazione potrà chiedere che venga accertata la simulazione al solo fine di esercitare l’azione di riduzione, unico rimedio ammissibile nell’ambito delle donazioni indirette.

6. Il caso affrontato dalla Cassazione

Il caso affrontato dalla Cassazione sembra rientrare nell’ambito della fattispecie illustrata al paragrafo precedente, vale a dire quella della donazione indiretta dissimulata.

Da quanto emerge, infatti, il prezzo di acquisto era, apparentemente, pagato da entrambi gli acquirenti, mentre, secondo quanto sostenuto dall’attore, era stato pagato da uno solo.

La Cassazione, da una parte, riconosce che “il legittimario è titolato ad agire per ottenere l’accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative”.

Dall’altra afferma che, “poiché l’azione di restituzione prevista dall’art. 563 c.c., comma 1, è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l’opposizione di cui del richiamato art. 563 c.c., comma 4, è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al comma 1, l’esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l’esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all’esperimento di una domanda non più proponibile”.

La Cassazione, quindi, confondendo donazioni dissimulate e donazioni indirette, rigetta il ricorso per il solo fatto che sono già decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione.

Da ciò si desume che la Cassazione avrebbe ritenuto ammissibili tanto l’azione di simulazione quanto l’opposizione alla donazione se il termine di venti anni non fosse decorso.

Tale conclusione non appare condivisibile.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, infatti, la donazione non solo è dissimulata, ma è anche indiretta.

Vale, quindi, quanto chiarito al paragrafo precedente, ovvero, che contro una donazione dissimulata indiretta non vi è alcun interesse giuridicamente rilevante che possa giustificare l’esercizio dell’azione di simulazione da parte del coniuge o dei parenti in linea retta del disponente prima della morte di quest’ultimo.

L’azione di simulazione deve, quindi, ritenersi inammissibile durante la vita del donante a prescindere dal fatto che siano o non siano decorsi venti anni dalla trascrizione del trasferimento, mentre, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, tale azione sarà esperibile dopo la morte del donante al solo fine di esercitare l’azione di riduzione contro il donatario.

7. La decorrenza del termine ventennale

Oltre alle problematiche sopra affrontate, la sentenza in commento prende posizione anche in relazione alla dibattuta questione della decorrenza del termine ventennale previsto dall’art. 563 comma 1 c.c., termine che, come noto, è stato introdotto dalla Legge n. 80 del 2005.

Non avendo il presente contributo lo scopo di approfondire anche tale questione, basti qui rilevare che, secondo la sentenza in commento, l’assenza di una norma di diritto intertemporale, che consenta l’esperimento della opposizione per tutte le donazioni anteriori entro il termine di venti anni dall’entrata in vigore della nuova normativa, deve indurre a far ritenere che l’unico termine previsto per il ricorso all’opposizione di cui dell’art. 563 c.c., comma 4, sia quello indicato dal comma 1 della medesima norma, vale a dire venti anni dalla trascrizione della donazione, a prescindere dal fatto che la donazione sia stata perfezionata prima o dopo la Legge n. 80 del 2005.

8. Conclusioni

In conclusione, bisogna confermare che le donazioni indirette, palesi o dissimulate che siano, non espongono mai l’avente causa dal donatario al rischio di subire l’azione restitutoria di cui all’art. 563 comma 1 c.c. e, pertanto, non comportano mai problemi alla circolazione dell’immobile.

Occorre, poi, affermare che, anche nel caso di donazione diretta dissimulata sotto le sembianze di una vendita, la sicura circolazione dell’immobile è comunque assicurata dall’applicazione dell’art. 1415 comma 1 c.c.


Note

[1] Le questioni affrontate nel presente contributo si pongono negli stessi termini anche in relazione ai pesi e alle ipoteche che possano gravare i beni donati, secondo la disciplina di cui all’art. 561 c.c.. Per semplicità di trattazione si farà riferimento alla sola alienazione del bene e al solo art. 563 c.c.

[2] Confronta Cass. Sez. U., Sentenza n. 9282 del 05/08/1992 la cui massima così recita: “Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro”. Nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5310 del 29/05/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12563 del 22/09/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 23/05/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017.

[3] Così Cass. Sez. I, Sentenza n. 11496 del 12/05/2010. Per la dottrina basti qui richiamare G. AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, Studio n. 17-2009/C, approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 22 aprile 2009, ove si chiarisce che “in tutte le ipotesi (in cui il procedimento negoziale, realizzativo della liberalità atipica, esclude la coincidenza oggettiva tra depauperamento del disponente e arricchimento del beneficiario), contenuto della pretesa del legittimario non potrà più essere l’acquisto della situazione giuridica soggettiva di cui il patrimonio del donatario s’è incrementato, ma soltanto il recupero del valore economico corrispondente a quell’incremento: il che, giuridicamente, traduce la pretesa stessa in un credito pecuniario nei confronti di quest’ultimo”.

[4] Si tratta, evidentemente, di un’ipotesi di simulazione relativa, in quanto il trasferimento è realmente voluto dalle parti anche se a titolo di liberalità e non di vendita. Ci si riferisce, inoltre, a una donazione valida, sia pure dissimulata. Quanto alla validità formale si ricorda che secondo Cass sez. 2, Sentenza n. 15095 del 02/07/2014: “Se in un negozio di trasferimento di un immobile non è avvenuto alcun pagamento di prezzo, si configura una vendita dissimulante una donazione e non una donazione indiretta, con conseguente necessità della forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni ai fini della validità dell’atto”. Sulle differenze tra donazione dissimulata valida, simulazione assoluta e donazione dissimulata nulla vedasi quanto chiarito da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6315 del 18/04/2003: “L’esperimento dell’azione di simulazione da parte dell’erede per far valere la simulazione assoluta di un negozio posto in essere dal “de cuius”, ovvero per far valere la simulazione relativa allorché il negozio dissimulato sia affetto da nullità assoluta per mancanza della forma prescritta, non è condizionato all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, richiesta dall’art. 564 c.c. per l’azione di riduzione. In tali casi, infatti, sussiste l’interesse del legittimario a far accertare, indipendentemente dall’azione di riduzione, l’inesistenza del negozio giuridico meramente apparente posto in essere dal dante causa, spettando ad esso le stesse azioni che sarebbero spettate al “de cuius”, che ben avrebbe potuto in vita far valere la simulazione assoluta, ovvero la nullità assoluta del negozio dissimulato per carenza della prescritta forma. Viceversa, allorquando l’erede intenda far valere la simulazione relativa e l’atto dissimulato – lesivo della sua quota di legittima – abbia tutti i requisiti di validità (come nell’ipotesi di donazione dissimulata) l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione ex art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni in questa norma previste per detta azione; perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l’accettazione con beneficio di inventario”.

[5] Vengono qui riprese espressioni utilizzate da G. AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, cit.

[6] Ci si riferisce a L. MENGONI, Successione per causa di morte. Successione necessaria, in Tr. Cicu-Messineo, XLIII, 2, Milano 2000, p. 313, ove si afferma quanto segue: “La legge non distingue tra acquirenti a titolo gratuito o a titolo oneroso, di buona o mala fede. Nemmeno si può distinguere fra terzi di buona o mala fede nel caso che la donazione fosse stata dissimulata sotto forma di alienazione a titolo oneroso. Contro il legittimario che fa valere l’art. 561 o l’art. 563 il terzo di buona fede non può invocare la tutela dell’art. 1415. Accertata l’indole gratuita dell’alienazione fatta dal de cuius e ottenutane la riduzione, il legittimario fa valere contro il terzo non la simulazione, ma la riduzione del titolo del dante causa. Quando il negozio dissimulato è valido, la questione di buona o mala fede dei terzi aventi causa non sorge. Essi sono acquirenti a domino, soggetti alle vicende retroattive del titolo del loro autore”. In giurisprudenza è stato anche affermato che l’art. 1415 comma 1 c.c. troverebbe applicazione solo nel caso di simulazione assoluta e non nel caso, come quello in esame, di simulazione relativa. Vedasi in particolare quanto affermato da Cass Sez. 2, Sentenza n. 7470 del 11/08/1997: “In tema di simulazione, il comma 1 dell’art. 1415 c.c., nel sancire l’impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a differenza del comma 2, non ai terzi in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa, ma solo a quelli che, in buona fede, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione); il che, implicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell’acquisto da parte del terzo, limita il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare”.

[7] In questo senso AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, Successione per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, 302. Vedasi anche A. BUSANI, L’atto di «opposizione» alla donazione (art. 563, comma 4, cod. civ.), Studio n. 5809 approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 21 luglio 2005, ove si afferma quanto segue: “Allora, probabilmente, la soluzione di questo dilemma si ottiene con l’ausilio della norma di cui al primo comma dell’articolo 1415 del codice civile, che dichiara la inopponibilità della simulazione ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione: cosicché una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione e avendo constata l’incapienza del beneficiario della disposizione lesiva, il legittimario che avesse agito in restituzione verso colui (attuale titolare del bene oggetto della disposizione lesiva) il quale avesse ignorato la natura donativa dell’alienazione intervenuta tra il proprio dante causa e il de cuius si sarebbe sentito appunto eccepire dall’attuale titolare del bene a suo tempo “donato” che l’accertamento della simulazione non era a lui opponibile (a meno che ovviamente l’acquisto del terzo avente causa fosse stato trascritto dopo la trascrizione della domanda di simulazione)”.

[8] La possibilità, sia pure solo in presenza di una di tali eccezioni, per il legittimario leso da una donazione diretta dissimulata di esperire l’azione di restituzione contro il terzo avente causa dal donatario, distingue chiaramente tale ipotesi da quella, analizzata nel paragrafo precedente, delle donazioni indirette, il tutto come confermato anche da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22457 del 09/09/2019: ” Il precedente citato, che il Collegio mostra di condividere, anche perché in linea con l’opinione della più accreditata dottrina intervenuta sul tema, ritiene poi che debba fornirsi risposta positiva al quesito circa la proponibilità dell’azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei limiti di cui all’art. 563 cod. civ., comma 1, anche nell’ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione, non potendosi invece reputare estensibile alla diversa ipotesi di cd. donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, che ha appunto escluso che in tal caso al legittimario sia data anche una tutela recuperatoria di carattere reale, essendo i suoi diritti assicurati solo dall’obbligo del donatario di reintegrare la quota lesa con il suo controvalore economico”.

[9] Così da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24178 del 08/09/2021. Vedasi anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16535 del 31/07/2020; Cass. Sez. 2 Sentenza n. 3821 del 29/03/2000; Cass., Sez. 2 Sentenza n. 893 del 30/01/1987. Occorre, inoltre, sottolineare che il legittimario leso che agisce per tutelare il suo diritto alla quota di riserva non è soggetto ai limiti probatori previsti per le parti dall’articolo 1417 c.c.. Vedasi al riguardo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018, dove si chiarisce che “L’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’ art. 1417 c.c..”. Nello stesso senso vedasi anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013.

[10] Vedasi Cass Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 27/03/1987 secondo la quale: “A norma del comma 2 dell’art. 1415 c.c., i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudica i loro diritti. Pertanto – poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell’eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto – deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio”. In realtà, se si ritiene applicabile l’art. 1415 comma 1 c.c., occorre rilevare che, anche prima della riforma del 2005, il coniuge o il parente in linea retta del donante aveva interessa a trascrivere subito la domanda di simulazione per prevalere, in sede di successivo esercizio dell’azione di restituzione, su un eventuale acquisto trascritto dopo la trascrizione della domanda.

[11] Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4523 dell’11/02/2022 da cui prende spunto il presente contributo. Vedasi anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013.

[12] Per il diverso caso di donazione dissimulata nulla per difetto del requisito formale, si rinvia a quanto afferma Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22457 del 09/09/2019, già sopra citata: “deve poi escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l’azione di accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l’atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l’azione di simulazione in vita dell’ereditando è l’esigenza di assicurare la trascrivibilità dell’atto di opposizione, è evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità non vi sia possibilità di trascrivere l’opposizione, e che, quindi, non sia consentito derogare al generale principio dell’inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario. In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all’utile esercizio dell’azione di riduzione ed al successivo esperimento dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima”.

[13] Interessante al riguardo quanto affermato da A. BUSANI, L’atto di «opposizione» alla donazione (art. 563, comma 4, cod. civ.), cit.,: “il legislatore del 2005 ha mostrato di considerare queste esigenze minusvalenti rispetto all’interesse di sanare la circolazione dei beni donati con il decorso del ventennio dalla data della trascrizione della donazione (che quindi non pare tollerare spostamenti in avanti in quanto all’individuazione del suo dies a quo): ciò che si desume, in generale, dallo spirito della normativa in questione e, in particolare, dal dettato normativo in base al quale, se sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario vede preclusa l’azione di restituzione. Cosicché, ad esempio, chi abbia acquistato la legittimazione alla opposizione in epoca posteriore alla donazione probabilmente paga, in nome dell’efficienza di un sistema di tranquilla circolazione dei beni donati, il prezzo del minor tempo a disposizione per potersi opporre alla donazione stessa (o, addirittura, il prezzo di non potersi più opporre, per il già avvenuto decorso del termine ventennale), essendo dal legislatore ritenuto prevalente l’oggettivo trascorrere del tempo al soggettivo interesse di chi non si sia trovato nelle condizioni per poter beneficiare del tempo normalmente concesso per formulare la opposizione”. Tali considerazioni paiono applicabili anche nell’ambito delle donazioni dirette dissimulate. Chi abbia ottenuto l’accertamento della natura liberale di una precedente donazione dissimulata si trova in una situazione simile a quella dei legittimari sopravvenuti: in entrambi i casi, anche in assenza di una colpevole inerzia dell’interessato, il termine ventennale per fare opposizione risulterà ridotto o azzerato.

[14] In relazione al termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di simulazione finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione dopo la morte del donante si rinvia a quanto affermato in Cassazione civile sez. II, 05/01/2017, n. 138 la cui massima così recita: “Qualora l’erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell’azione di simulazione decorre dal momento dell’apertura della successione, poiché soltanto in tale momento si concretizza l’ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario”. Anche in questo caso, dunque, il termine previsto dalla legge decorre a prescindere dall’avvenuto accertamento della natura liberale dell’operazione o della presentazione della domanda di simulazione.

[15] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11496 del 12/05/2010, già sopra citata.

 

Donazioni indirette, donazioni dissimulate e una confusa sentenza della Corte di Cassazione ultima modifica: 2022-04-13T08:30:02+02:00 da Michele Laffranchi
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