Con la Sentenza 6096/2016 pubblicata il 30 marzo 2016, la Corte di Cassazione torna a considerare la questione relativa all’applicabilità dell’imposta fissa di registro agli atti portanti donazioni esenti dall’imposta di donazione in quanto rientranti nella franchigia prevista ex lege.
La Corte afferma, infatti, che l’imposta di registro e l’imposta di donazione abbiano presupposti fra loro differenti ed autonomi e che pertanto l’atto di donazione soddisfi contemporaneamente i presupposti impositivi di entrambe le imposte citate.
Cambiando quindi il suo recente orientamento, e contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 44 del 2011 e n. 18 del 2013, la suprema Corte ritiene che l’atto portante una donazione non assoggettabile all’imposta propria, in quanto rientrante nei casi di “franchigia”, sarà comunque in ogni caso soggetto all’imposta di registro nella misura fissa attualmente pari a euro 200,00.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.