Divisione del testatore e nullità ex art. 735 Codice Civile

La Corte di Cassazione, con sentenza n.16698/2015 (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16698 dell’11 agosto 2015) ha affermato che la divisione predisposta dal testatore deve rispettare il principio secondo il quale gli eredi legittimari devono essere necessariamente soddisfatti con beni facenti parte della massa ereditaria.

La Suprema Corte afferma infatti che sarebbe nulla, ai sensi dell’art 735 del Codice Civile, la divisione del testatore che preveda il soddisfacimento di un legittimario da parte degli altri eredi ad esempio con denaro non esistente fra i beni ereditari.

Il testatore infatti può disporre della quota disponibile del suo patrimonio, ma non della quota riservata ai legittimari, e deve inoltre sempre tenere conto, nel predisporre le sue disposizioni testamentarie, del divieto previsto dall’articolo 459 del Codice Civile, che gli impone di non apporre né pesi né condizioni sulla quota di legittima.

Argomentando da queste regole sostanziali, la suprema corte ha consolidato il suo orientamento[1] affermando che se il testatore attribuisse ad un legittimario dei beni non esistenti nell’asse ereditario (se pur si trattasse di beni di genere) aggraverebbe eccessivamente la posizione di quest’ultimo in quanto, per conseguire il proprio lascito, questi sarebbe costretto a dipendere dagli altri eredi e dalla loro attiva collaborazione.


Note

[1] Cass. n. 3694 del 12/03/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 23/03/1992.

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Divisione del testatore e nullità ex art. 735 Codice Civile ultima modifica: 2016-11-09T10:05:07+01:00 da Annalisa Annoni
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