Disposizioni anticipate di trattamento e suicidio medicalmente assistito

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Il prossimo 31 gennaio 2027 compirà 9 anni la legge 22 dicembre 2017 n. 219[1] e tanta acqua è passata da allora sotto i ponti.

Per affrontare il delicato tema del rapporto tra le Disposizioni Anticipate di Trattamento (spesso erroneamente chiamate con un’espressione fuorviante “testamento biologico”) e il Suicidio Medicalmente Assistito  è necessario ricordare che la legge 219 è stata approvata anche a seguito di un acceso dibattito che ha avuto uno snodo decisivo nella nota sentenza dell Corte di Cassazione sul caso Eluana Englaro[2].

In quella decisione, partendo da un’attenta ed esaustiva ricostruzione dei principi connessi al “consenso informato” (“Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita.”) e tenendo conto del disposto dell’art. 6  Convenzione di Oviedo – rubricato Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir  –« Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celleci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi» veniva affermato dalla Suprema Corte che “Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non “al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.” Ed ancora “Non v’è dubbio che la scelta del tutore deve essere a garanzia del soggetto incapace, e quindi rivolta, oggettivamente, a preservarne e a tutelarne la vita. Ma, al contempo, il tutore non può nemmeno trascurare l’idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte.” Per concludere che “All’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale.”

Importanti novità sono intervenute successivamente all’approvazione della legge 219/2017.

L’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale[3]  ha individuato una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie di cui all’articolo 580 codice penale, corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi (come nel caso oggetto del giudizio a quo) in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»: evenienza nella quale il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio «finisce […] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive» rivolgendo un monito al legislatore per l’introduzione della disciplina necessaria, alla quale avrebbe fatto seguito, nel caso in cui il monito fosse restato senza riscontro (cosa puntualmente avvenuta), la declaratoria di incostituzionalità.

La successiva sentenza della medesima Corte 22 novembre 2019, n. 242[4], richiamando la precedente ordinanza n. 207, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.”

La sentenza 1° luglio 2024, n. 135, pur dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’articolo 580 codice penale, ha “confermato lo stringente appello, già contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4. del Considerato in diritto), affinché, sull’intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010, sul cui integrale rispetto giustamente insiste l’Avvocatura generale dello Stato. Come sottolineato da questa Corte sin dall’ordinanza n. 207 del 2018, occorre infatti in ogni caso assicurare, anche attraverso la previsione delle necessarie coperture dei fabbisogni finanziari, che «l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza.”

A queste decisioni hanno fatto seguito alcune importanti leggi regionali:

  • la legge regionale Toscana 14 marzo 2025, n. 16, nel testo modificato a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 204/2025[5];
  • la legge regionale Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, nel testo modificato a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con sentenza 24 luglio 2026, n. 148[6];
  • la legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10[7]; 
  • la legge regionale Veneto, approvata dal Consiglio regionale il 2 settembre 2026 e in corso di pubblicazione, particolarmente significativa da un punto di vista politico perché approvata in una regione governata dal centrodestra e, da un punto di vista della tenuta costituzionale, perché tiene conto dei rilievi formulati dalla Consulta sulle leggi di Toscana e Sardegna.

Le quattro leggi regionali hanno alcuni tratti in comune, i principali dei quali sono la finalità di disciplinare le modalità organizzative uniformi per l’attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024, relative al suicidio medicalmente assistito (SMA), e l’istituzione di una Commissione multidisciplinare cui è affidato il compito di accertare la sussistenza dei requisiti clinici e personali per l’accesso alla procedura di SMA, nonché per la definizione e la verifica delle relative modalità di attuazione.

Le cronache recenti raccontano anche di casi di suicidio medicalmente assistito integralmente gestiti dal servizio sanitario regionale in Regioni che non hanno approvato una legge che disciplina modalità organizzative[8].

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale occorre ora verificare se le norme sulle disposizioni anticipate di trattamento possano essere utilizzate anche da coloro che desiderano affidare al fiduciario il compito di richiedere l’attivazione della procedura di suicidio medicalmente assistito, nei casi previsti dalle sentenze della Corte costituzionale (che ricordiamo sono relativi a una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»).

La domanda cui è necessario dare una risposta è pertanto: la decisione libera e consapevole di cui parla la Corte Costituzionale deve essere presa a ridosso dell’evento e quindi esclusivamente da persone capaci di autodeterminarsi in quel momento oppure può essere presa in un momento antecedente affidando al fiduciario la materiale esecuzione delle volontà nel rispetto delle procedure delineate dalla Corte Costituzionale e/o dalle leggi regionali?

Per sgombrare il campo da un primo dubbio sembra evidente che al suicidio medicalmente assistito non possano comunque accedere i soggetti incapaci per esclusiva decisione dei loro rappresentanti legali.

Ripercorriamo quindi il percorso logico che origina dalla sentenza di cassazione sul caso Englaro e sfocia nelle ricordate leggi regionali.

Nel 2007 la Cassazione ha affermato che “Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita” “All’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale”.

Nel 2017 il legislatore è intervenuto per disciplinare le modalità con le quali un soggetto capace può nominare un suo fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie al fine di esprimere le volontà del rappresentato, contenute nelle DAT, in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

A valle di ciò la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare, nella sentenza n. 242 del 2019, che “Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.”

E con la sentenza n. 135/2024 la stessa Corte “ha riconosciuto che ogni paziente è titolare di un diritto fondamentale a rifiutare ogni trattamento sanitario, compresi quelli necessari ad assicurarne la sopravvivenza. Conseguentemente, l’ordinanza n. 207 del 2018 e la successiva sentenza n. 242 del 2019 hanno ritenuto irragionevole mantenere ferma l’operatività del divieto di cui all’art. 580 cod. pen. anche nell’ipotesi di pazienti che abbiano già la possibilità – alla luce della legge n. 219 del 2017, attuativa delle norme costituzionali in precedenza menzionate – di porre termine alla propria esistenza attraverso il rifiuto delle cure necessarie per tenerli in vita: rifiuto che determinerebbe la prospettiva del decesso in un breve lasso di tempo anche in pazienti che pure sarebbero in grado, proseguendo quei trattamenti, di sopravvivere a lungo.

La persistente operatività del divieto di assistenza al suicidio anche in tali situazioni … costringerebbe il paziente ad affrontare la morte attraverso un processo più lento, «in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 9 del Considerato in diritto). Ciò comporterebbe una insostenibile compressione della «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive.”

In estrema sintesi:

  • L’ordinamento riconosce il diritto fondamentale di ogni paziente a rifiutare trattamenti sanitari anche se essi siano necessari per assicurarne la sopravvivenza;
  • La legge 219/2017 consente a ogni individuo capace, in previsione di una sua futura incapacità di autodeterminarsi, di dichiarare anticipatamente il rifiuto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari affidando ad un fiduciario il compito di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;
  • La Corte Costituzionale ha affermato che nella libertà di autodeterminazione del malato deve ricomprendersi, a determinate condizioni, il diritto di liberarsi, attivamente, dalle sofferenze ottenendo, in tempi più brevi, il medesimo risultato che avrebbe conseguito, passivamente, rifiutando i trattamenti sanitari.

Tutto chiaro quindi? Per nulla.

Con la sentenza n. 204/2025 sulla legge toscana la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3, nella parte in cui consentiva la presentazione dell’istanza di accesso al suicidio medicalmente assistito da parte di un «delegato», osservando che la legge 219/2017 presuppone che la volontà sia espressa personalmente dall’interessato, così da assicurare che la decisione di congedarsi dalla vita sia presa direttamente dalla persona; la stessa Corte ha ribadito che la logica del suicidio medicalmente assistito esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco (punto 8.4 del Considerato in diritto). La sentenza n. 148/2026 sulla legge sarda ha confermato l’impostazione.

Allo stato, è quindi possibile accedere alle procedure di Suicidio Medicalmente Assistito solo a condizione che il disponente, al momento dell’attivazione, conservi la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli richiesta dal requisito sub (d) e sia in grado di confermare personalmente la propria volontà davanti alla struttura sanitaria.

Le DAT, secondo la Corte costituzionale, non possono sostituire la richiesta personale di accedere alle procedure di Suicidio Medicalmente assistito, né l’autosomministrazione del farmaco.

Alla persona capace sino all’ultimo è quindi concesso il diritto di morire liberandosi delle sofferenze.

Alla persona che, allorquando capace, abbia manifestato la volontà di morire dignitosamente tale diritto è negato.

La logica che sta alla base di tale contraddizione è incomprensibile.

Arrigo Roveda

Questo scritto è dedicato alla memoria di Emma Bonino, alle sue battaglie, vinte o da vincere, per i diritti delle persone.


Note

[1] Della legge sulle DAT ci eravamo occupati sia riportando la sintesi di un convegno Federnotai tenutosi a Milano il 16 giugno 2017 (Federnotizie, “Convegno di Federnotai. Le dichiarazioni anticipate di trattamento“) prima dell’approvazione della legge, sia, dopo l’entrata in vigore della legge, con alcune prime note (Federnotizie, “Prime note sulla nuova legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento“) e quindi con un dibattito sulla portata dell’intervento notarile (Federnotizie, “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): opinioni a confronto“) e ulteriori interventi di approfondimento (Federnotizie, “Disposizioni Anticipate di Trattamento” e “Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) tra libertà del cittadino e responsabilità del notaio“).

[2] Consultabile al link https://it.wikisource.org/wiki/Sentenza_Corte_di_Cassazione_n._21748-2007.

[3] Consultabile al link https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/207 .

[4] Consultabile al link https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2019/242.

[5] Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024; approvata l’11 febbraio 2025 ma promulgata solo il 14 marzo, dopo il passaggio al Collegio di garanzia statutaria; BURT n. 18, parte prima, del 17 marzo 2025, consultabile al link https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2025-03-14;16.

[6] Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, consultabile al link https://leggiregionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=18-9-2025&numero=26.

[7] Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito. Approvata dall’Assemblea legislativa il 23 luglio 2026, pubblicata nel BUR n. 203 del 28 luglio 2026 e consultabile al link https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er%3Aassemblealegislativa%3Alegge%3A2026%3B10.

[8] Consultabile al link https://it.euronews.com/my-europe/2026/08/26/italia-in-lombardia-il-primo-suicidio-medicalmente-assistito-gestito-dal-servizio-sanitari.


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