Patrizia Antognazza e Francesco Santopietro
Ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge di Stabilità approvata dal Senato è stato modificato l’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 comma 1 ed è stata disposta la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2017 della detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute per interventi di qualificazione energetica degli edifici.
Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte per la prima volta con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349).
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute ad esempio per:
* la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
* il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
* l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
* la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
* sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
* acquisto e posa in opera delle schermature solari;
* acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
* acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche
ECOBONUS CONDOMINI 2017
La legge di Stabilità del 2017 approvata dal Senato all’articolo 1 comma 2 ha modificato l’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 comma 2 lettera a) prevedendo delle novità anche in tema di detrazioni in ambito di ammodernamento energetico condominiale
Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2021.
La legge di Stabilità 2017 estende la disciplina agevolativa per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, inserendo all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 i commi dal 2-quater al 2-septies.
Si prevede l’aumento della detrazione al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
La detrazione è ulteriormente elevata al 75 per cento per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
Queste ultime detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La sussistenza delle condizioni tecniche sopra richieste è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato D.M. del 26 giugno 2015.
L’ENEA effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

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La Redazione di Federnotizie è composta da notai di tutta Italia, specializzati in differenti discipline e coordinati dalla direzione della testata, composta dai notai Arrigo Roveda e Domenico Cambareri.