Rassegna aggiornata con le disposizioni della Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018)
1. DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
L’art. 4, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha reso definitive (introducendo una nuova norma, l’art. 16bis, nel testo Unico sulle Imposte dei Redditi di cui al DPR 917/1986) le agevolazioni IRPEF relativamente ad interventi di recupero edilizio gia previste dalla legge 449/1997, successivamente più volte prorogate.
Soggetti che possono usufruire della detrazione
Hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario)
- il nudo proprietario dell’immobile
- il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (usufrutto, abitazione)
- il comodatario
- il locatario
- i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa (in qualità di detentori); questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento dell’accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.
- imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce
- i soggetti indicati nell’art. 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, purchè sostengano le spese e le fatture ed i bonifici bancari o postali siano a loro intestati, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, l’unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secodo grado) (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell’abitazione principale)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (la legge 20 maggio 2016 n. 76 ha riconosciuto rilevanza anche al rapporto di convivenza e la disponibilità dell’immobile risulta insita nella convivenza che si esplica a sensi della suddetta legge 76/2016)
- il promissario acquirente, purchè sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purchè il preliminare sia stato registrato.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali.
L’art. 1, c. 3, lett. b), n. 2) L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha esteso le detrazioni in oggetto anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Modalità per la detrazione
La detrazione spetta nella misura del 36% delle spese sostenute. Peraltro l’importo massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione di imposta è fissato in €. 48.000,00; la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo. (N.B.: nell’art. 16bis del TUIR non è stata riproposta la disposizione che, sino al 31 dicembre 2011, consentiva, ai soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo). La detrazione, sino all’importo massimo di €. 48.000,00 è riconosciuta per singola “unità immobiliare” (pertanto in caso di più soggetti aventi diritto, come nel caso di più comproprietari, il limite massimo di detrazione fruibile da tutti non può superare per la stessa unità il suddetto importo di €. 48.000,00).
ATTENZIONE: in via transitoria, e più precisamente per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2018, la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 (dal 1 gennaio 2019 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00); fermo restando che la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l’art. 16, c. 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come modificato dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 1) L. 27 dicembre 2017 n. 205).
Trattandosi di una detrazione (e non di un rimborso) di imposta, ciascun contribuente ha diritto di detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Ad esempio se la quota annua detraibile è di €. 1.080 in 10 anni e l’IRPEF (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a €. 1.000, la parte residua della quota annua detraibile, pari ad €. 80, non può essere recuperata in alcun modo.
Se gli interventi di recupero riguardano unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ossia sui beni soggetti a vincolo culturale), ridotte nella misura del 50%.
Circa le formalità da rispettare per godere della detrazione l’art. 16bis del TUIR richiama le disposizioni del Decreto del Ministero delle Finanze 18 febbraio 1998 n. 41 (da ultimo modificato dal D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito con L. 12.7.2011 n. 106). Tale decreto stabilisce, fra l’altro, che:
1) i pagamenti debbono essere effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
– la causale del versamento (da integrare con il riferimento al beneficio della detrazione ex art. 16bis T.U.I.R. DPR. 917/1986)
– il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (o comunque di tutti coloro che intendono beneficiare della detrazione)
– il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento
ATTENZIONE: l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, aveva precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, pregiudicando la possibilità per le banche e Poste Italiane SPA di rispettare l’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, finiva col privare il contribuente della facoltà di avvalersi della detrazione di cui trattasi (a meno che non si fosse proceduto ad un nuovo versamento conforme alle suddette prescrizioni). Tale posizione, peraltro, dovrebbe ritenersi superata, alla luce di quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la successiva Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, dettata in tema di agevolazioni per l’acquisto di box pertinenziale, ma nella quale, sul punto, sembra sia stato dettato un principio di carattere generale, applicabile anche alle altre ipotesi di detrazione. In tale Circolare infatti si afferma che “può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.”
Pertanto dovrebbe essere sufficiente farsi rilasciare dal beneficiario dell’accredito apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale lo stesso dichiari di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito, per “sanare” la situazione ed avvalersi, comunque, della detrazione IRPEF.
Il contribuente potrà fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.
2) che nella dichiarazione dei redditi debbono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate).
3) che prima dell’inizio dei lavori deve essere inviata, con raccomandata A.R., apposita comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale, salvo che l’attuale normativa in tema di sicurezza nei cantieri escluda l’obbligo della notifica preliminare all’ASL.
Si precisa che, con decorrenza dal 14 maggio 2011, non è più necessario né indicare in fattura il costo della mano d’opera (obbligo che era stato imposto dall’art. 1, c.19, L. 244/2007) né inviare, con raccomandata A.R., la comunicazione, al Centro Operativo di Pescara (Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara). Tali obblighi infatti sono stati eliminati dall’art. 7, c2, lett. q e r, del D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito con L. 12.7.2011 n. 106; il DL. 70/2011, peraltro prescrive, in luogo dell’invio al centro operativo di Pescara, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
ATTENZIONE: con decorrenza 1 gennaio 2018, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 4) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (che ha aggiunto un nuovo comma 2bis all’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90) debbono essere trasmesse per via telematica all’ENEA, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati, e ciò al fine di consentire il monitoraggio e le valutazione del risparmio energetico conseguito alla realizzazione di detti interventi.
Interventi per i quali è ammessa la detrazione
La detrazione IRPEF è ammessa per i seguenti interventi:
– gli interventi di cui alle lettere a) (manutenzione ordinaria) b) (manutenzione straordinaria) c) (restauro e risanamento conservativo) d) (ristrutturazione edilizia) dell’art. 31 legge 457/1978 (ora art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile (il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e segg. cod. civ.)
– gli interventi di cui alle lettere b) (manutenzione straordinaria) c) (restauro e risanamento conservativo) d) (ristrutturazione edilizia) dell’art. 31 legge 457/1978 (ora art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze
– gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (fattispecie questa introdotta dal DL. 201/2011; in sede di conversione di detto decreto si è precisato che la detrazione per tali interventi è ammessa anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato anteriormente alla sua entrata in vigore)
– gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune nonché per l’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali
– gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
– gli interventi volti alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
– gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (ad es. installazione di un impianto fotovoltaico)
– gli interventi volti all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
– gli interventi di bonifica dell’amianto.
– lavori finalizzati alla messa a norma degli edifici
– gli interventi volti all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Gli interventi volti all’adozione di misure antisismiche
Con riguardo a questi ultimi interventi (volti all’adozione di misure antisismiche e così come descritti al punto i) dell’art. 16bis del T.U.I.IR.), le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 1 gennaio 2017 se ed in quanto eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, e se riferiti a costruzioni adibite a abitazione principale o ad attività produttive, in via transitoria, e più precisamente per le spese documentate, sostenute dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 la detrazione spetta nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00; qualora dall’intervento eseguito deriva una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad un classe di rischio inferiore la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione spetta nella misura dell’80% (con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le linee guida per la classificazione del rischio sismico nonché le modalità per l’attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati). La detrazione è ripartibile in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostentamento delle spese ed in quelli successivi (dal 1 gennaio 2022 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00 e con ripartizione in 10 quote annuali); nel caso in cui gli interventi sopra descritti, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione (così dispone l’art. 16, c. 1bis e c. 1 quater, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come introdotti dall’art. 1, c. 2, lett. c), n. 2) e n. 3) L. 11 dicembre 2016 n. 232).
Le agevolazioni sopra descritte previste per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2021, anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 (così dispone l’art. 16, c. c. 1 ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come introdotto dall’art. 1, c. 2, lett. c), n. 3) L. 11 dicembre 2016 n. 232).
Qualora gli interventi su edifici ricadenti in zona sismica, comportanti riduzione del rischio sismico, siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta spettano nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero dell’85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a €. 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di cessione del credito sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate) (così dispone l’art. 16, c. 1 quinquies, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come introdotto dall’art. 1, c. 2, lett. c), n. 3) L. 11 dicembre 2016 n. 232).
A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (così dispone l’art. 16, c. c. 1 sexies, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come introdotto dall’art. 1, c. 2, lett. c), n. 3) L. 11 dicembre 2016 n. 232).
Le detrazioni sopra descritte, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art. 1, c. 3, L. 11 dicembre 2016 n. 232).
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie.
La detrazione compete, altresì:
– per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonché’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
– per l’IVA, imposta di bollo, diritti pagati per il permesso di costruire o la DIA, per gli oneri di urbanizzazione.
Detrazione per acquisto mobili e grandi elettrodomestici
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2017, è altresì riconosciuta una detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Detta detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a €. 10.000,00, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione. Le spese riferite a detta detrazione sono computate indipendentemente dalle spese della ristrutturazione alla quali la detrazione medesima è collegata (art. 16, c. 2, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come modificato dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 3) L. 27 dicembre 2017 n. 205).
Con la Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che costituiscono presupposto per la detrazione di cui si tratta anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (vedi successivo § 2)
2. DETRAZIONE PER ACQUISTI O ASSEGNAZIONI DI EDIFICI RISTRUTTURATI
L’art. 4, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha reso definitivo (introducendo una nuova norma, l’art. 16bis, comma terzo, nel testo Unico sulle Imposte dei Redditi di cui al DPR 917/1986) anche il beneficio della detrazione d’imposta (ai fini IRPEF) già previsto dall’articolo 1, L. 449/997, e successivamente più volte prorogato, in favore degli acquirenti e degli assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. Detto beneficio, ora a regime, trova applicazione ricorrendo le seguenti condizioni:
- l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori (il termine suddetto è stato portato dagli originari sei mesi a diciotto mesi per effetto del disposto dell’art. 1, co. 48, legge 23.12.2014 n. 190, legge stabilità per il 2015)
- l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti dall’impresa o dalla cooperativa edilizia (detti lavori debbono riguardare l’intero fabbricato e non la singola unità che viene trasferita)
- la detrazione del 36% si calcola su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere i 48.000,00 Euro; la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
ATTENZIONE: in via transitoria, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2018, la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 (dal 1 gennaio 2019 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00); fermo restando che la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l’art. 16, c. 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come modificato dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 1) L. 27 dicembre 2017 n. 205). L’estensione anche agli acquisti di fabbricati ad uso abitativo ristrutturati, della particolare agevolazione “transitoria” disposta dal D.L. 63/2013, ulteriormente prorogata, sino al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 1), L. 205/2017, non è prevista da espressa disposizione normativa; tuttavia l’applicabilità della disciplina transitoria anche a questa particolare fattispecie è stata espressamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017)
L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio (Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).
In caso di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispoettivo (Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).
Nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (Circolare A.E. n. 24 del 10 giugno 2004 risposta 1.3).
E’ possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati (Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).
Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali (Circolare A.E. n. 24 del 10 giugno 2004 risposta 1.5).
ATTENZIONE: con riguardo specifico agli interventi di ristrutturazione edilizia (anche con demolizione e ricostruzione) nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 si è precisato quanto segue: “Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente. Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 gennaio 2011 appresso citata) Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di una apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. L’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380 del 2001 così come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a) del Dl n. 69 del 2013 ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminando il riferimento al rispetto della “sagoma” per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione è consentito anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014)”.
Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione di cui trattasi (già prevista dall’art. 9, c. 2, L. 448/2001 ed ora recepita nell’art. 16bis, c. 3, TUIR) si fa presente che il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 maggio 2002 n. 153 stabilisce che “ai fini della detrazione di cui all’art. 9 comma 2 legge 448/2001 non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all’art. 1 del regolamento approvato con D.M. 41/1998” per cui nel caso di specie non vi è l’obbligo del pagamento mediante bonifico bancario, previsto in via generale, ma che per tale specifica detrazione non è invece necessario.
Per l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008) anche nel caso di acquisto di immobili ristrutturati, per fruire della detrazione IRPEF per importi versati in ACCONTO, è necessario che sia stato stipulato un preliminare regolarmente registrato. In relazione, peraltro, a quanto affermato nella Circolare A.E. n. 24/E del 10 giugno 2004 sembrerebbe che la registrazione del preliminare fosse richiesta al solo fine di “anticipare” la possibilità di avvalersi della detrazione, anche prima della stipula del rogito (con riguardo, per l’appunto agli acconti versati); nel caso invece “il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. In tal caso assumerà, quale base di calcolo, il 25% dell’intero prezzo … risultante dall’atto di compravendita, comprensivo quindi degli acconti, entro l’importo massimo di €. 48.000,00”.
- DETRAZIONE PER ACQUISTO POSTI AUTO O AUTORIMESSE PERTINENZIALI A IMMOBILI RESIDENZIALI
Sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta di cui trattasi anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per quanto riguarda le spese imputabili alla loro realizzazione, come di recente anche confermato dalla Agenzia delle Entrate (con Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008)
Non è chiaro cosa si intenda per “spese imputabili alla realizzazione”. Vista dalla parte del venditore si tratterebbe dei soli costi di costruzione. Vista dalla parte del contribuente si tratterebbe, invece, del prezzo pagato all’impresa per l’acquisto del box/posto auto (in quanto è il prezzo pagato per l’acquisto che rappresenta, per il contribuente, la spesa sostenuta per la “realizzazione” del box/posto auto). Considerato che l’agevolazione in oggetto è concessa su “spese sostenute” dal contribuente e che non vi è dubbio che per le altre opere di recupero edilizio la detrazione è concessa sull’intera spesa sostenuta (e quindi sull’intero corrispettivo pagato all’impresa appaltatrice che ha eseguito le opere e non sui soli costi di costruzione sostenuti dall’impresa stessa), sembrerebbe logico ritenere che l’importo ammesso in detrazione, anche in questo caso, sia costituto dall’intero corrispettivo pagato, ossia dal prezzo di vendita del box/posto auto. A titolo prudenziale potrebbe essere opportuno escludere dalla detrazione solo quella parte di prezzo riferita all’area sui cui insiste il suddetto box/posto auto, in quanto “spesa” non direttamente imputabile alla realizzazione del box/posto auto.
La detrazione spetta nella misura del 36% delle “spese imputabili alla realizzazione”, nell’importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta venditrice, come infra precisato. La detrazione è ammessa anche con riguardo all’I.V.A. pagata con riguardo al box/posto auto acquistato (ovviamente calcolata con riguardo all’importo ammesso in detrazione). Peraltro l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione di imposta è fissato, anche in questo caso, in €. 48.000,00; la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
ATTENZIONE: in via transitoria, e più precisamente per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2018, la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 (dal 1 gennaio 2019 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00); fermo restando che la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l’art. 16, c. 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come modificato dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 1) L. 27 dicembre 2017 n. 205).
La detrazione, nel caso di acquisto di box auto o posti auto già realizzati, è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) che le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto acquistati siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Quindi il contribuente per avvalersi della detrazione dovrà farsi rilasciare dalla ditta venditrice un’attestazione scritta dalla quale risultino:
– le generalità (compreso codice fiscale) dell’acquirente
– l’identificazione del box/posto auto venduto (preferibilmente con gli estremi catastali)
– l’identificazione dell’unità abitativa della quale il box/posto auto venduto costituisce pertinenza
– l’importo delle spese imputabili alla realizzazione
– il riferimento che la attestazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF ex art. 16bis TUIR DPR. 917/1986
- b) che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
– la causale del versamento (da integrare con il riferimento al beneficio della detrazione ex art. 16bis TUIR DPR. 917/1986)
– il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (o comunque di tutti coloro che intendono beneficiare della detrazione)
– il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento
ATTENZIONE: l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, aveva precisato che l’avvenuto pagamento con mezzi diversi dal bonifico bancario o postale o anche la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, pregiudicando la possibilità per le banche e Poste Italiane SPA di rispettare l’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, privavano il contribuente della facoltà di avvalersi della detrazione di cui trattasi (a meno che, in caso di non completa compilazione del bonifico, non si fosse proceduto ad un nuovo versamento conforme alle suddette prescrizioni). Tale posizione, peraltro, è stata superata, alla luce di quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la successiva Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016. In tale Circolare infatti si afferma che “tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’ impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.”
Pertanto è sufficiente ottenere dal venditore apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da riprodurre nell’atto di cessione del box auto), nella quale lo stesso dichiari di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito, per “sanare” la situazione ed avvalersi, comunque, della detrazione IRPEF.
- c) che l’esistenza del rapporto pertinenziale, tra il box/posto auto per il quale ci si intende avvalere della detrazione e l’unità abitativa al cui servizio è posto, venga formalizzata e quindi risulti espressamente da un atto avente data certa, anteriore, peraltro, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
In caso di assegnazione di alloggi e di box auto pertinenziali da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione. Non rileva la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodo d’imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 282 del 7 luglio 2008).
Non è, invece più necessario, per fruire della detrazione che i pagamenti non siano precedenti ad atto avente data certa (preliminare o rogito definitivo) dal quale risulti l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale. Infatti l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato, al riguardo, che deve ritenersi “che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’ acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale […] possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile […] a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito”. Quindi non è più necessario che i pagamenti vengano effettuati dopo o quantomeno contestualmente all’atto avente data certa; ciò che conta e che il rogito o il preliminare, dai quali risulti attestato il vincolo pertinenziale, venga registrato prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sul punto, pertanto, l’Agenzia ha completante mutato la sua precedente posizione, decisamente più restrittiva. Si rammentano a tal proposito: (i) la Circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, (per la quale qualora l’atto definitivo di acquisto del box pertinenziale fosse stato stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta competeva per tali acconti solo se vi fosse stato un preliminare regolarmente registrato dal quale risultasse il vincolo pertinenziale); (ii) la Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008 i(n base alla quale i contribuenti che avessero provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato da cui risultasse la destinazione del box a servizio dell’immobile, non potevano essere ammessi a beneficiare della detrazione); (iii) la Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011 (in base alla quale qualora il bonifico fosse stato effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si doveva ritenere applicabile la detrazione). Le indicazioni indicate in tali documenti di prassi debbono ora ritenersi tutti superate, a fronte della posizione di maggior apertura sul punto manifestata con la Circolare 43/E/2016 sopra citata.
Si precisa che, con decorrenza dal 14 maggio 2011, non è più necessario né indicare in fattura il costo della mano d’opera (obbligo che era stato imposto dall’art. 1, c.19, L. 244/2007) né inviare, con raccomandata A.R., la comunicazione, al Centro Operativo di Pescara (Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara). Tali obblighi infatti sono stati eliminati dall’art. 7, c2, lett. q e r, del D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito con L. 12.7.2011 n. 106; il DL. 70/2011, peraltro prescrive, in luogo dell’invio al centro operativo di Pescara, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti relativi all’intervento.
- DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
L’art. 1, c. 3, lett. a, legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha prorogato sino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni fiscali (detrazione dalle imposte sui redditi IRPEF o IRES) previste per gli interventi di riqualificazione energetica.
I soggetti che possono beneficiare della detrazione
Come precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d‘impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Tali soggetti devono possedere o detenere l‘immobile in base ad un titolo idoneo. Tali soggetti sono:
– proprietari o nudi proprietari;
– titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
– soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
– detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
– familiari conviventi (coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);
– coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– il convivente more uxorio (la legge 20 maggio 2016 n. 76 ha riconosciuto rilevanza anche al rapporto di convivenza e la disponibilità dell’immobile risulta insita nella convivenza che si esplica a sensi della suddetta legge 76/2016)
– il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.
Edifici interessati
L‘agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti:
– situati nel territorio dello Stato;
– ad uso abitativo, di qualsiasi categoria (anche rurali);
– strumentali all’attività;
– censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell‘ICI o dell’IMU ove dovuta.
Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione“. Al contrario è possibile beneficiare della detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. In questo caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua dell’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento (in questo senso la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).
Gli interventi ammessi alla detrazione
Le detrazioni sono previste per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
(i) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria; fonte normativa: art. 1, c. 344, legge 27 dicembre 2006 n. 296; detrazione massima prevista in detta norma: €. 100,000,00).
(ii) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; fonte normativa: art. 1, c. 345, legge 27 dicembre 2006 n. 296; detrazione massima prevista in detta norma: €. 60,000,00).
(iii) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; fonte normativa: art. 1, c. 345, legge 27 dicembre 2006 n. 296; detrazione massima prevista in detta norma: €. 60,000,00).
(iv) sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; fonte normativa: art. 1, c. 347, legge 27 dicembre 2006 n. 296; detrazione massima prevista in detta norma: €. 30,000,00; detta detrazione è stata estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, c. 286, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
NOTA BENE: con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (art. 1, c. 3, lett. a) n. 2) sono stati esclusi dalla detrazione in oggetto gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
(v) l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; fonte normativa: art. 1, co. 2, lett b), D.L. 4 giugno 2013 n. 63; detrazione massima prevista in detta norma: €. 60,000,00.
(vi) l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; fonte normativa: art. 1, co. 2bis), D.L. 4 giugno 2013 n. 63; detrazione massima prevista in detta norma: €. 30.000,00.
Le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica spettano anche:
(a) alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono i) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; ii) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; iii) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto (art. 1, c. 88, L. 28 dicembre 2015 n. 208).
(b) per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali o su tutte le unità di cui si compone il singolo condominio (art. 1, co. 2, lett a), D.L. 4 giugno 2013 n. 63).
L’art. 1, c. 3, lett. a) n. 11) legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti:
– i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni
– i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento,
– le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Le aliquote di detrazione
La legge 205/2017 ha introdotto due distinte aliquote di detrazione: l’aliquota ordinaria del 65% e l’aliquota ridotta del 50% (sino al 31 dicembre 2017 era prevista un’unica aliquota ordinaria di detrazione pari al 65%) (salve, in ogni caso, le aliquote “rafforzate” per interventi su parti comuni condominiali di cui in appresso).
È prevista la detrazione con l’aliquota ridotta del 50%:
– per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi e di schermature solari
– per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
– per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nell’anno 2018, fino a un valore massimo della detrazione di €. 30.000,00
La detrazione si applica nella misura del 65%:
– per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
– per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%
– per tutti gli altri interventi ammessi alla detrazione de quo per i quali non sia prevista l’aliquota del 50%
Aliquote “rafforzate” per interventi su parti comuni condominiali:
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione in oggetto spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le suddette detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €. 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste dalla normativa sugli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore €. 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
La sussistenza delle condizioni per fruire delle suddette maggiori detrazioni è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
Le maggiori detrazioni di cui sopra sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché’ dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
(così dispone l’art. 14, commi 2quater, 2quater.1, 2quinquies, 2septies, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 nei testi modificati dall’art. 1, c. 3, lett. a), nn. 6, 7, 8, 10 L. 27 dicembre 2017 n. 295).
NOTA BENE: con riguardo alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica:
(i) i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) (ossia soggetti titolari di reddito da pensione, lavoro dipendente o lavoro autonomo con IRPEF da pagare inferiore alle detrazioni spettanti) in luogo della detrazione in oggetto possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (art. 1, c. 2ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 nel testo modificato dall’art. 1, c. 3, lett. a) n. 5), legge 27 dicembre 2017 n. 205; in precedenza la possibilità di cessione del credito ai fornitori era limitata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni di edifici condominiali).
(ii) i soggetti beneficiari delle detrazioni, diversi da quelli di cui sub (i) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione di detta cessione del credito sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (art. 1, c. 2ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 nel testo modificato dall’art. 1, c. 3, lett. a) n. 9), legge 27 dicembre 2017 n. 205; in precedenza la possibilità di cessione del credito ai fornitori era limitata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni di edifici condominiali).
Per gli interventi eseguiti, a partire dal periodo di imposta 2011, la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (per gli interventi eseguiti nel 2009 e 2010 la ripartizione era in cinque rate).
Per le modalità di esecuzione dei pagamenti valgono le stesse regole dettate per la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (per effetto dell’espresso rinvio operato dall’art. 1, c. 348, legge n. 296/2006 alle modalità di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).
Per usufruire di detta detrazione deve essere inviata all’ENEA, in via telematica (www.acs.enea.it), ottenendo la relativa ricevuta informatica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, una scheda informativa relativa all’intervento posto in essere, con i dati contenuti dell’attestato di certificazione energetica nonché l’asseverazione relativa alla rispondenza dell’intervento eseguito ai requisiti richiesti dalla normativa (non è richiesto l’attestato di certificazione energetica per gli interventi relativi a pannelli solari, serramenti e caldaie a condensazione)
ATTENZIONE: una volta decorsi i termini per usufruire della detrazione (nelle misure del 50 o del 65% o nella maggiori misure previste per interventi su parti comuni condominiali), tutti gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo a quelli finalizzati all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (senza necessità, per la loro realizzazione, di opere edilizie propriamente dette, purchè sia acquisita idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici) potranno fruire della detrazione (solo ai fini IRPEF) del 36% su un importo massimo di spesa di €. 48.000,00, applicandosi la disciplina prevista per gli interventi di ristrutturazione (vedasi precedente § 1)
- IL SUBENTRO NELLA DETRAZIONE
In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare, per la quale ci si è avvalsi della detrazione ai fini IRPEF, nelle quote annue di detrazione, non ancora utilizzate al momento del trasferimento, subentra la parte acquirente, la quale, pertanto potrà usufruire della detrazione non ancora “consumata”. Tuttavia, le parti possono accordarsi, con apposita pattuizione da riportare nell’atto di tarsferimento, nel senso di evitare tale subentro, con conseguente riserva a favore dell’alienante della detrazione non ancora “consumata”. In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017); in mancanza di diverso accordo tra le parti, la detrazione residua passa all’acquirente; così dispone l’art. 16bis, c. 8, TUIR.
Detta disciplina trova applicazione in occasione della stipula di qualsiasi atto traslativo, sia a titolo oneroso (ad es. una permuta) che a titolo gratuito (ad esempio una donazione). Tutto ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale con propria Circolare 25/E del 19 giugno 2012, a fronte di apposito quesito (“Per effetto dell’utilizzo della locuzione “… in caso di vendita …”, al comma 8, del nuovo articolo 16-bis, del D.P.R.. n. 917 del 1986, la detrazione del 36%, non utilizzata, può essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie (permute)?) ha avuto modo di precisare che “con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non oneroso, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, si è precisato che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito. Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante. Le medesime considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all’articolo 1555 del codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non usufruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).
Da segnalare, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con la suddetta Circolare 25/E del 19 giugno 2012, a fronte di altro specifico quesito (“se l’unico proprietario trasferisce ad altro soggetto una quota di proprietà dell’immobile, può mantenere in capo a se stesso o può trasferire al cessionario l’intera detrazione residuale?) ha chiarito che “la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa; pertanto, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile (ad es. comproprietario per metà che acquista l’altra metà). Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente.”
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L’erede che deteneva direttamente l’immobile e successivamente lo ha concesso in comodato o in locazione non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità (Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).
La disciplina testé illustrata, relativa al trasferimento, per atto tra vivi o per successione mortis causa, della detrazione per interventi relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, trova applicazione anche con riguardo alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, come ha avuto modo di confermare l’Agenzia delle Entrate con propria Circolare 19/E del 1 giugno 2012 (“si ritiene prevalente il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 alle “modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”, ossia alle disposizioni riguardanti la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente, i commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 [ed ora l’art. 16bis, c.8, TUIR] sono applicabili anche agli atti di trasferimento tra vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili. È così mantenuta, anche dopo la modifica normativa descritta, la simmetria tra le modalità applicative delle due agevolazioni fiscali”.
- DETRAZIONI IRPEF ED INTERVENTI “PIANO CASA”
E’ stato richiesto all’Amministrazione finanziaria se, per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa – introdotto dall’art. 11 del decreto legge 112 del 2008 – sia possibile usufruire delle detrazioni fiscali previste, rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, realizzati sul patrimonio edilizio esistente.
Al quesito l’Amministrazione finanziaria ha risposto con la Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 con la quale dopo aver ricordato che:
“questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” (cfr Circ. n. 57/E del 1998, Circ. n. 36/E del 2007 e, da ultimo, Circ. n. 39/E del 2010).
ha concluso nel senso che
“i criteri indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.”
- BONUS “VERDE”
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (all’art. 1, commi 12, 13, 14, 15) introduce una nuova figura di detrazione per interventi di sistemazione del “verde”, detrazione applicabile solo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018. In particolare la norma citata stabilisce che per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate e sostenute per interventi relativi:
- a) alla «sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
- b) alla realizzazione di impianti di irrigazione,
- c) alla realizzazione di pozzi;
- d) alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese per cui è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Beneficiari: possono beneficiare della nuova detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi sopra elencati. Non è necessario, quindi che si tratti del proprietario dell’immobile essendo sufficiente che si tratti di soggetto che ne abbia la detenzione sulla base di un titolo idoneo. Pertanto, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, si può affermare che possono beneficiare del bonus “verde”:
- il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario)
- il nudo proprietario dell’immobile
- il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (usufrutto, abitazione)
- il comodatario
- il locatario
- i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce
- i soggetti indicati nell’art. 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture ed i bonifici bancari o postali siano a loro intestati, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, l’unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell’abitazione principale)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio (la legge 20 maggio 2016 n. 76 ha riconosciuto rilevanza anche al rapporto di convivenza e la disponibilità dell’immobile risulta insita nella convivenza che si esplica a sensi della suddetta legge 76/2016)
- il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.
Massimale: la detrazione (nella misura del 36%) spetta con riguardo a spese documentate per un ammontare complessivo non superiore a €. 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo (ad esempio se l’intervento di sistemazione a verde riguarda l’area scoperta di pertinenza di un fabbricato residenziale composto da quattro distinte unità, la detrazione sarà di complessivi €. 20.000,00 e spetterà in parti uguali a ciascun proprietario/detentore di ogni singola unità ovvero all’unico soggetto proprietario/detentore dell’intero fabbricato).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di €. 5.000,00 per ciascuna delle unità che compongono il condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Modalità operative: la detrazione in oggetto spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In base al tenore della norma sembra sia sufficiente il ricorso a qualsiasi modalità di pagamento che sia in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione (e quindi anche tramite assegni o bonifico ordinario o carta di credito). Non è prescritto invece il ricorso al bonifico cd. “parlante”, prescritto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (funzionale all’effettuazione da parte delle banche o delle Poste della ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, ritenuta non prevista, invece, dalla norma della legge 205/2017 per la detrazione in commento).
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Di conseguenza:
(a) se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (art. 16-bis, comma 5, T.U.I.R.)
(b) la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ossia sui beni soggetti a vincolo culturale), ridotte nella misura del 50 per cento (art. 16-bis, comma 6, T.U.I.R.)
(c) in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (art. 16-bis, comma 8, T.U.I.R.).
- I.V.A. RIDOTTA AL 10%
Per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) (manutenzione ordinaria) b) (manutenzione straordinaria) c) (restauro e risanamento conservativo) d) (ristrutturazione edilizia) dell’art. 31 legge 457/1978 (ora art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, la riduzione dell’I.V.A. al 10% (a suo tempo disposta dall’art. 7. co. 1, lett. b, legge 23 dicembre 1999 n. 488), era stata prorogata, per il triennio 2008, 2009 e 2010 dall’art. 1 comma 18 legge 244/2007 (finanziaria 2008). L’art. 2 comma 15 della legge 203/2008 (finanziaria 2009) aveva già prorogato tale agevolazione per l’anno 2011; l’art. 2 comma 11 della legge 191/2009 (finanziaria 2010) ha prorogato ulteriormente il termine per poter usufruire dell’aliquota IVA agevolata per gli interventi di recupero edilizio anche per tutto il 2012 nonché per gli anni successivi. Avendo previsto la proroga dell’agevolazione I.V.A. oltre che per l’anno 2012 anche per gli anni “successivi” di fatto la finanziaria 2010 ha trasformato tale agevolazione da trattamento temporaneo a trattamento “a regime”. Si precisa che la riduzione ai fini I.V.A. prevista dalla finanziaria 2008 (art. 1 comma 18) ed ora prevista “a regime” dalla finanziaria 2010 (art. 2 comma 11) non risulta più subordinata alla circostanza che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (contrariamente a quanto invece previsto dall’art. 1 comma 388 della legge 296/2006 – finanziaria 2007). Infatti l’art. 1 comma 19 legge 244/2007 che impone l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera richiama il solo comma 17 ma non anche il comma 18, relativo alla riduzione I.V.A.
Da segnalare, sempre con riguardo all’I.V.A. in presenza di interventi di recupero edilizio:
– che l’art. 127-quaterdecies Tabella A parte Terza DPR. 26 ottobre 1972 n. 633 prevede l’applicabilità dell’aliquota del 10% per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) (restauro e risanamento conservativo) e d) (ristrutturazione edilizia) dell’art. 31 legge 457/1978 (ora art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
– che l’art. 127-quinquiesdecies Tabella A parte Terza DPR. 26 ottobre 1972 n. 633 prevede l’applicabilità dell’aliquota del 10% per i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati (a prescindere dalla loro destinazione urbanistica) sui quali siano stati eseguiti di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) (restauro e risanamento conservativo) e d) (ristrutturazione edilizia) dell’art. 31 legge 457/1978 (ora art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), posti in essere da imprese che hanno effettuato tali interventi.
DA SEGNALARE:
Non è stata riproposta per l’anno 2018 la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica. La detrazione era stata originariamente prevista dall’art. 1, c. 56, legge 28 dicembre 2015 n. 208, con durata limitata peraltro al 31 dicembre 2016; successivamente era stata prorogata sino a tutto il 31 dicembre 2017 per effetto dell’art. 9, comma 9-octies, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, così come introdotto in sede di conversione giusta legge 27 febbraio 2017 n. 19. La detrazione in questione spettava nel caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale a condizione che: (i) l’acquisto venisse effettuato (per effetto della proroga sopra citata) entro il 31 dicembre 2017; l’acquisto riguardasse unità a destinazione residenziale di classe energetica A o B; (iii) l’acquisto dovesse riguardare unità di nuova costruzione poste in essere dall’impresa costruttrice. La detrazione spettava, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dell’unità immobiliare a destinazione residenziale e doveva essere ripartita in dieci quote annuali costanti. La detrazione è quindi scaduta il 31 dicembre 2017 non essendo stata prevista una seconda prorogata.
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AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.