Il caso: l’assemblea della società I. s.p.a., partecipata dalla Regione L., dalla M. s.p.a. e dal consorzio E., aveva imposto ai soci l’obbligo di coprire le perdite della società accertate dal bilancio, secondo quanto stabilito nei patti parasociali.
Le perdite derivavano da debiti da rimborso di un mutuo contratto con le banche per l’esecuzione dei lavori di miglioramento e ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di F..
Detto mercato era stato concesso in uso ed affidamento alla M. s.p.a., la quale si era obbligata a fornire alla I. s.p.a. le risorse finanziarie necessarie per far fronte al rimborso di tale mutuo.
La Regione L. ha impugnato detta delibera, lamentando la violazione dell’art. 2366 c.c., in quanto tale materia non era prevista nell’ordine del giorno, dell’art. 2348 c.c., per l’impossibilità giuridica dell’oggetto della delibera, e l’abuso del diritto di voto della M. s.p.a., determinante nel caso di specie.
Il Tribunale di Roma, nella Sentenza del 4 aprile 2017 n. 6673, ha accolto i motivi di impugnazione della Regione.
Difatti, in primo luogo, esso ha rilevato la violazione dell’art. 2366, 1° comma c.c., in quanto l’approvazione di detta delibera non era prevista nell’ordine del giorno.
L’indicazione delle materie poste all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione ha l’obiettivo di rendere i soci informati sugli argomenti oggetto di delibera[1].
In questo modo, vengono tutelate la possibilità dei soci di partecipare all’assemblea con le necessarie conoscenze, così che possano, in maniera consapevole, esprimere il proprio voto, e, altresì, la libera scelta dei soci di assentarsi, certi delle materie sulle quali verterà la delibera.
E’ evidente come l’ordine del giorno tracci i confini della competenza assembleare: nessun intervenuto può pretendere né che si deliberi, né che si discuta su argomenti non contemplati, e il presidente dell’assemblea ha il potere di bloccare tale trattazione[2].
L’assemblea potrà deliberare solo sugli argomenti inclusi nell’elenco, o comunque su quelli strettamente connessi[3], pena l’annullabilità della stessa delibera[4].
La necessità di una regolare convocazione dell’assemblea, anche in termini di formulazione dell’ordine del giorno, e di una preventiva informazione dei singoli soci sull’oggetto della delibera è confermata anche dal 4° comma dell’art. 2366, secondo cui il difetto di regolare convocazione può essere sanato dalla composizione totalitaria dell’assemblea. Quindi, se in una s.p.a. è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, è legittima la delibera su argomenti non previamente comunicati nell’ordine del giorno, purché non vi sia l’opposizione da parte di un partecipante alla discussione che non si ritenga sufficientemente informato.
Per garantire la corretta convocazione dell’assemblea, non è necessario che nell’ordine del giorno vengano riportati analiticamente gli argomenti, ma è sufficiente che vi sia una indicazione sintetica, purché specifica e non ambigua[5] degli stessi, in modo tale da assicurare una preparazione informativa dei soci[6].
D’altronde, non può ritenersi adempiuto l’obbligo di cui all’art. 2366 c.c., sostenendo che la delibera de qua sia ricompresa nella trattazione degli argomenti “vari ed eventuali”. Difatti tale voce si riferisce a delle mere comunicazioni e non all’oggetto della delibera, che deve essere espressamente indicato dall’ordine del giorno.
In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato la nullità della delibera[7] con cui l’assemblea ha richiesto ai soci ulteriori prestazioni patrimoniali al fine di coprire le perdite, per impossibilità giuridica dell’oggetto.
E’ evidente, infatti, che l’assemblea non ha il potere di imporre ai soci l’obbligo di far fronte alla situazione debitoria della società. In virtù della partecipazione alla società per azioni, l’unico obbligo gravante sui soci è quello del versamento dei conferimenti ex art. 2342 c.c. e nei limiti del proprio conferimento si esaurisce la responsabilità del socio, sia nei confronti dei creditori sociali, sia nei confronti della società. Nulla di più può essere richiesto dalla società medesima.
Di fronte a delle perdite più o meno consistenti della società, l’unica possibilità per l’assemblea è quella di seguire le procedure disciplinate dal legislatore agli artt. 2446 e 2447 c.c., vale a dire proporre la riduzione e il contestuale aumento del capitale sociale.
Dunque l’assemblea dei soci può solo proporre una ricapitalizzazione, ma i soci restano liberi di esercitare o meno il diritto di opzione e, dunque, di sottoscrivere o meno detto aumento.
In questo modo, viene preservata l’autonomia di ciascun socio di apportare ulteriore capitale di rischio alla società o di sottrarsi a nuovi investimenti.
Il Tribunale precisa che un simile obbligo non può essere imposto nemmeno dai patti parasociali, i quali possono vincolare soltanto i soci aderenti in via obbligatoria e non la società.
Infine, nel caso di specie, si ravvisa un abuso del diritto di voto della M. s.p.a.
Difatti sulla M. s.p.a. gravava l’obbligo di procurare alla I. s.p.a. le risorse per il rimborso del mutuo. Il voto della M. s.p.a. è, quindi, configurabile come contrario ai principi di correttezza e buona fede, in quanto, determinando l’approvazione della delibera de qua (perché di maggioranza), ha comportato la traslazione di questo obbligo anche sugli altri soci, attenuando la posizione debitoria della M. s.p.a. medesima.
Note
[1] Dello stesso avviso, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.B.3, Elementi dell’avviso di convocazione, 1° pubbl. 9/04: «Nonostante la mancanza di ripetizione delle prescrizioni di cui all’art. 2366, primo comma, c.c., anche nelle s.r.l. l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, in quanto la sua funzione è comunque quella di informare i soci, come implicitamente confermato dagli artt. 2479 bis, primo comma, e 2479 ter, terzo comma, c.c.».
[2] Rescio G., Assemblea dei soci. Patti parasociali, in AA. VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2004, 186.
[3] Campobasso G., Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 1992, 29; Ferri G., Manuale di diritto commerciale, 3, Torino, 1995, 310.
[4] Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 658-2013/I, Cooperativa edilizia a proprietà indivisa e trasformazione in proprietà divisa; Stagno d’Alcontres A., L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di s.p.a. La nuova disciplina, in Abbadessa P.- Portale G.B. (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, 2, Torino, 2007, 205.
[5] Cass. 16 marzo 1990 n. 2198, in Società, 1990, 1044; Cass. 17 novembre 2005 n. 23269, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. 27 giugno 2006 n. 14814, in Società, 2006, 11, 1382. In tal senso anche Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.B.17, Ammissibilità di ordini del giorno sintetici nel caso in cui si intenda rivedere l’intero statuto sociale, 1° pubbl. 9/06.
[6] Cass. 27 aprile 1990 n. 3535, in Giur. It., 1990, I, 1, 1394.
[7] Dello stesso avviso la recente sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza 23 marzo 2017, in cui si evidenzia che, diversamente, si esporrebbero i soci ad una responsabilità multipla rispetto al conferimento eseguito e si violerebbero, nella sostanza, gli interessi tutelati dall’art. 2462.

AUTORE

Notaio in San Martino in Rio (Reggio-Emilia). Nell’aprile 2010 si laurea con lode presso la Luiss “Guido Carli”. Già avvocato del Foro di Roma, supera il concorso notarile indetto con D.M. 26 settembre 2014. E’ dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa presso la Luiss “Guido Carli” nonché cultrice della materia di Diritto Commerciale nella medesima Università. Visiting researcher presso l’Università Ruprecht Karl di Heidelberg.