L’art. 18 del D.L. 23/2020, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, prevede un differimento generalizzato dei versamenti tributari e contributivi a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa ma è stata posta una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il meccanismo delineato dal legislatore non è immediata lettura; al fine quindi di agevolarne la comprensione, se ne riporterà il contenuto semplificando schematicamente il meccanismo della norma.
di Matteo Verzì, notaio in BollateA) COSA
Quali sono i versamenti tributari e contributivi interessati dal nuovo provvedimento?
I versamenti oggetto di sospensione da parte del decreto-liquidità sono:
– le ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro sui rediti di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973);
– le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i datori di lavoro operano quali sostituti d’imposta (addizionali IRPEF);
– i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria;
– l’imposta sul valore aggiunto.
Conseguentemente, nulla cambia rispetto a:
le ritenute operate sui compensi professionali (disciplinate dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973);
le ritenute operate sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.
B) CHI
Chi sono i contribuenti che possono fruire delle nuove agevolazioni?
La platea dei contribuenti interessati è stata suddivisa dal legislatore in diverse categorie, con requisiti differenziali tra l’una e l’altra al fine di godere dei benefici fiscali in esame. In sintesi:
– per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno di imposta 2019: il godimento dei benefici è subordinato alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo d’imposta dell’anno precedente;
– per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell’anno di imposta 2019: il godimento dei benefici è subordinato alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo d’imposta dell’anno precedente;
– per i soggetti che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019: sono ammessi di default al godimento dei benefici (del resto per costoro non sarebbe possibile – o sarebbe assai difficoltoso – un raffronto con il fatturato relativo ai medesimi periodi di marzo e aprile dell’anno precedente);
– per i soggetti che hanno la propria sede all’interno dei territori più danneggiati dalla crisi sanitaria delle ultime settimane, individuati dal legislatore nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: indipendentemente dalla loro “dimensione” (e quindi se si trovino sopra o sotto la soglia di 50 milioni di euro per il 2019) il godimento dei benefici è subordinato alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo d’imposta dell’anno precedente.
Infine, il comma 8 prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 61 del D.L. 18/2020, vale a dire la sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, anche qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati dalla norma in esame in merito alla riduzione del volume di ricavi.
C) COME
In cosa consistono le agevolazioni?
La norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. Nel caso dell’I.V.A., il riferimento va compiuto ai mesi di marzo e aprile 2020, ovvero (in caso di autoliquidazione trimestrale) per il primo trimestre 2020.
Al fine di godere delle agevolazioni è necessario operare un confronto tra i ricavi e i compensi conseguiti o percepiti nei mesi marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, quindi vi potrebbero essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarderebbe i tributi dovuti per entrambi i mesi; contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile), con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.
D) QUANDO
Qual è il termine previsto per il versamento dei contributi e delle imposte temporaneamente sospesi?
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, ovviamente senza applicazione di sanzioni o interessi, alternativamente:
in un un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili, ciascuna di pari importo, a decorrere da giugno 2020 (con ultima rata scadente quindi a fine ottobre 2020).
Qualora il contribuente avesse già versato i contributi e le imposte sospesi, non avrà diritto al rimborso di quanto erogato.

AUTORE

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