“Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria

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1. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

L’art. 6 del D.L. 23/2020 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto decreto (i.e. 9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020:

– per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c.;

– per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

Come reso evidente dalla rubrica dell’art. 6 in esame, trattasi di disposizioni temporanee, a mezzo delle quali il legislatore ha inteso disinnescare le conseguenze negative – ove non esiziali – che deriverebbero qualora, nell’attuale contesto emergenziale, fosse mantenuta l’operatività di taluni meccanismi legali; operatività che, pertanto, viene sospesa, con decorrenza dal 9 aprile 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 2020.

In particolare, nell’ambito di tale arco temporale, viene sospesa l’applicazione delle seguenti norme:

art. 2446, commi secondo e terzo, c.c. (in tema di s.p.a.) e art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, c.c. (in tema di s.r.l.): cioè delle norme che, decorso il c.d. anno di grazia senza che la perdita risulti diminuita a meno di un terzo, imporrebbero all’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di deliberare la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (ovvero, in alternativa, l’adozione di idonei provvedimenti, quali la trasformazione della società o il ripianamento delle perdite mediante versamenti a fondo perduto), legittimando, in mancanza, l’intervento d’ufficio del tribunale su richiesta degli amministratori o dei sindaci;

art. 2447 c.c. (in tema di s.p.a.) e art. 2482-ter c.c. (in tema di s.r.l.): cioè delle norme che, in ipotesi di perdita superiore al terzo che riduca il capitale al disotto del minimo legale, determinerebbero l’obbligo di deliberare immediatamente la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società;

art. 2484, primo comma, n. 4), c.c. (in tema di s.p.a. e s.r.l.) e art. 2545-duodecies c.c. (in tema di cooperative): cioè delle norme in base alle quali, rispettivamente, la riduzione del capitale al disotto del minimo legale (salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), ovvero la perdita totale del capitale, determinerebbero il verificarsi di una causa di scioglimento della società con conseguente ingresso della stessa in stato di liquidazione.

È da notare come la disposizione di cui all’art. 6 in parola riecheggi, sostanzialmente, quella dettata per le start-up innovative dall’art. 26, primo comma, D.L. 179/2012 (conv. con L. 221/2012), relativa: alla posticipazione al secondo esercizio successivo del termine di cui agli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c.; alla possibilità di deliberare, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, il rinvio di tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo; nonché alla inoperatività, fino alla chiusura di tale esercizio, della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

2. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23/2020, ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore di detto decreto (i.e. 9 aprile 2020) e sino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

Trattasi di disposizioni, parimenti, temporanee, che si correlano con quelle sopra esaminate e ne condividono la finalità di assicurare la sopravvivenza delle realtà produttive del Paese, in un contesto – come quello attuale – che potrebbe esigere l’effettuazione di apporti finanziari straordinari da parte dei soci o della capogruppo.

Con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, viene quindi sospesa l’applicazione delle seguenti norme:

art. 2467 c.c.: cioè la norma dettata in materia di finanziamenti dei soci di s.r.l., che ne sancisce la postergazione del rimborso rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, qualora (in qualsiasi forma effettuati) siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento;

art. 2497-quinquies c.c.: cioè la norma che, nell’ambito della disciplina in materia di direzione e coordinamento di società, estende l’applicazione del predetto art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

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“Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria ultima modifica: 2020-04-14T08:30:46+02:00 da Marco Borio
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