“Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria; il caso specifico della riduzione del capitale

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Torniamo brevemente, dopo il recente articolo, sulle disposizioni in materia societaria contenute nel “Decreto Liquidità” per occuparci dell’ambito temporale di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione del capitale di cui all’art. 6 del D.L. 23/2020, ed in particolare al primo periodo della predetta norma, a mente del quale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile”.

Trattasi, chiaramente, di norma con la quale si dispone la disapplicazione degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c.; meno agevole risulta, invece, delinearne il concreto campo di applicazione.

Dal tenore letterale della disposizione in esame, si evince che la stessa:

– è temporanea: cioè vige limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (i.e. 9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020;

– si applica alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data (i.e. 31 dicembre 2020).

Ne deriva che, qualora la società versi in una situazione di perdita rilevante agli effetti delle disposizioni codicistiche:

– se l’assemblea è tenuta prima del 9 aprile 2020 (o dopo il 31 dicembre 2020), gli artt. 2446, 2447, 2482-bis, e 2482-ter c.c. trovano piena applicazione;

– se, viceversa, l’assemblea è tenuta in una data compresa tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, alla società è data la facoltà (si ritiene non l’obbligo) di sospendere l’applicazione delle disposizioni anzidette, per tutte le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 20201.

Con la conseguenza che – ad esempio – l’assemblea di Alfa S.p.A., tenutasi il 30 aprile 2020 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, potrà disapplicare l’art. 2446 (o 2447) c.c., limitandosi al rinvio a nuovo della perdita rilevante verificatasi nel corso di un esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2020, a prescindere che la perdita medesima tragga origine in un periodo anteriore o posteriore all’entrata in vigore del Decreto Liquidità.

Tanto si desume dalla lettera dell’art. 6 in esame, in accordo d’altronde:

– con la finalità della norma stessa, rinvenibile nel fornire un sostegno immediato alle realtà produttive del Paese, mediante il disinnesco degli ordinari meccanismi legali divenuti, nell’attuale contesto emergenziale, eccessivamente onerosi;

– con il dato sistematico derivante dall’art. 8 del D.L. 23/2020 che, non a caso, disapplica gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore di detto decreto (i.e. 9 aprile 2020) e sino alla data del 31 dicembre 2020.

Nulla vieta, peraltro, che la società decida di non avvalersi della presente disposizione temporanea (applicando normalmente gli artt. 2446, 2447, 2482-bis, e 2482-ter c.c.), allo stesso modo in cui potrebbe (facoltativamente) deliberare la riduzione del capitale in conseguenza di perdite inferiori al terzo.

1() Per una diversa interpretazione, v. A. Busani, Stop all’obbligo di ripianare le perdite per l’esercizio in corso, ne “Il Sole 24 Ore” del 15 aprile 2020.

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“Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria; il caso specifico della riduzione del capitale ultima modifica: 2020-04-21T08:30:13+02:00 da Marco Borio
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