Il d.l. 8 aprile 2020 n.23 (“decreto Liquidità”) introduce importanti novità, volte a garantire la continuità dell’attività imprenditoriale e a favorire la gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza alla luce del mutato scenario economico conseguente all’emergenza epidemiologica.
In particolare si tratta di:
- disposizioni che differiscono al giorno 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza;
- disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo.
- Differimento al giorno 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
L’art. 5 del decreto posticipa al giorno 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ovviamente ad eccezione delle disposizioni già entrate in vigore in data 16 marzo 2019, vale a dire delle disposizioni relative alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, di quelle modificative del codice civile e di quelle attuative del codice della crisi).
Il rinvio appare opportuno per ragioni di concreta utilità e di certezza del diritto.
Il legislatore ha elaborato la riforma presupponendo una situazione di stabilità economica, caratterizzata da oscillazioni fisiologiche e da una preminenza di imprese in bonis, e ha strutturato la riforma sulla base dei capisaldi della “prevenzione” e della “regolazione concordata”.
Ha quindi, da un lato, sancito gli obblighi di allerta, volti a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, e ha, dall’altro lato, elaborato delle procedure di superamento dello stato di crisi e di insolvenza del debitore, tentando di preservare la continuità dell’attività aziendale e approdando alla liquidazione giudiziale (prima definita “fallimento”) solo in extremis.
In una situazione come quella attuale, in cui le criticità permeano il tessuto economico nella sua interezza, le misure di allerta non possono svolgere concretamente alcun ruolo selettivo, così come risulta difficile individuare nuove risorse e nuovi investimenti per poter attuare una ristrutturazione delle imprese.
Il rinvio è, quindi, necessario perché, diversamente, verrebbero frustrate le finalità della riforma medesima.
Il differimento dell’entrata in vigore della riforma appare ragionevole anche per evitare che debbano essere affrontati i rischi dovuti ad incertezze interpretative delle nuove disposizioni.
In un momento di forte crisi economica può, dunque, giovare una stabilità normativa, per cui appare opportuno lasciar agire gli operatori del diritto e le imprese secondo prassi consolidate.
- Disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
L’art. 10 del decreto prevede l’improcedibilità dei ricorsi presentati per ottenere la dichiarazione di fallimento o l’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 195 l.f. e delle grandi imprese di cui al d.lgs. 8 luglio 1999 n.270, qualora presentati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
Si intende, quindi, sottrarre l’imprenditore alle procedure che presuppongono lo stato di insolvenza per un periodo limitato di tempo, per due ragioni.
In primo luogo per preservare l’imprenditore dalla pressione derivante dalla presentazione da parte di terzi dell’istanza o dal dover decidere se presentare egli stesso il ricorso, in un momento in cui lo stato di insolvenza può dipendere da fattori straordinari ed esterni all’attività imprenditoriale in sé.
In secondo luogo per evitare un sovraccarico lavorativo degli uffici giudiziari, già in difficoltà e in forte rallentamento a causa dell’emergenza epidemiologica.
L’improcedibilità appare opportuna anche al fine di tutelare le ragioni dei creditori. Difatti, in una situazione di crisi economica, la liquidazione del patrimonio aziendale avverrebbe in condizioni di mercato alterate e, dunque, risulterebbe poco vantaggiosa per i creditori.
L’art. 10 del decreto, tuttavia, prevede un’eccezione.
Difatti, è ammessa la procedibilità se l’istanza è presentata dal PM e se la medesima richiede l’adozione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa, di cui all’art. 15, comma 8, l.f.
Senza dubbio la disposizione si applica in ambito fallimentare.
Si dovrebbe ritenere, invece, che tale eccezione non possa riguardare le istanze per l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza (anteriore alla liquidazione coatta amministrativa), alla cui presentazione il PM non è legittimato[1].
È dubbio, inoltre, se l’eccezione debba ritenersi applicabile anche alle istanze presentate dal PM per la dichiarazione di insolvenza delle grandi imprese. È vero, infatti, che l’art.15 l.f. disciplina i provvedimenti cautelari e conservativi attuabili in sede fallimentare e tale disposizione non pare richiamata dal d.lgs. 8 luglio 1999 n.270 sulle grandi imprese, ma, secondo la giurisprudenza prevalente, in ossequio ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, al fine di evitare una disparità di trattamento tra due fattispecie simili, l’art. 15, comma 8, l.f. si considera applicabile anche alla procedura di amministrazione straordinaria[2].
Obiettivo della norma è consentire che abbia un séguito il ricorso nelle ipotesi di particolare drammaticità, tali per cui l’istanza è presentata dal PM[3] e contiene la richiesta di provvedimenti tempestivi, volti ad impedire un deterioramento irreversibile della consistenza patrimoniale del debitore e un pregiudizio integrale delle ragioni dei creditori.
Sempre al fine di evitare un ingolfamento del sistema giudiziario, nell’arco temporale che va dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, sono sospesi i termini per la promozione delle azioni revocatorie fallimentari di cui all’art. 69 bis l.f.
- Disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo.
L’art. 9 del decreto prevede una serie di interventi finalizzati ad “attualizzare” i contenuti degli accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi e a renderli conformi alle mutate esigenze derivanti dal nuovo panorama economico-finanziario.
Difatti la crisi economica derivante dall’emergenza da Covid19 potrebbe di fatto rendere difficile l’adempimento degli accordi di ristrutturazione e dei concordati elaborati prima dell’epidemia, con evidenti ripercussioni sulla conservazione dei complessi aziendali.
Le misure previste dal legislatore riguardano sia le soluzioni concordate già omologate sia le soluzioni concordate in attesa di omologazione sia le soluzioni in fase di formazione.
In merito alle prime, è sancita la proroga di sei mesi dei termini per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.[4]
Per quanto concerne, invece, gli accordi e i concordati preventivi in attesa di omologazione e pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il legislatore offre al debitore una doppia possibilità. In questi casi, infatti, il debitore può:
- richiedere al tribunale un nuovo termine non superiore a 90 giorni per elaborare una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione. La rielaborazione dell’accordo/proposta permetterebbe al debitore di considerare le sopravvenute sofferenze economiche dipendenti dalla crisi epidemiologica[5];
- modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente previsti, con un differimento non superiore a 6 mesi.
Infine, per quanto riguarda gli accordi e i concordati in fieri, l’art. 9 del decreto prevede la possibilità per il debitore di ottenere la proroga di 90 giorni, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione relativi alla domanda di concordato (concordato in bianco) di cui all’art. 161 l.f. o per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista, di cui all’art. 182 bis, comma 7, l.f.
Nell’ipotesi di concordato, l’ulteriore proroga può essere richiesta anche se l’originario termine concesso dal Tribunale è già stato prorogato ai sensi di legge (e, secondo la disciplina ordinaria, non sono possibili ulteriori proroghe).
La proroga è ammessa anche nel caso di avvenuto deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, concedendo così al debitore un’ulteriore possibilità per mettere in salvo l’impresa.
[1] L’esclusione deriva dal fatto che si ritiene già tutelato l’interesse pubblico dal potere di azione spettante all’Autorità di Vigilanza: AA.VV., Codice Commentato del Fallimento (a cura di Lo Cascio G.), Milano, 2017.
[2] La similitudine deriverebbe dalla condivisa prospettiva di risanamento e conservazione dei valori aziendali: Tribunale Venezia, 2 agosto 2011; Tribunale Terni, 13 aprile 2011; Tribunale Prato, 4 febbraio 2011; Tribunale Novara, 26 aprile 2010; Tribunale Vibo Valentia, 19 marzo 2010, tutte in www.ilcaso.it.
[3] Ai sensi dell’art. 7 l.f., infatti, il PM può presentare istanza solo se l’insolvenza risulta da fatti che integrano reati fallimentari o quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione di un giudice che l’ha rilevata nel corso di un procedimento civile. Egli agisce quindi per l’interesse pubblico. I limiti di cui all’art. 7 l.f. non paiono operare nel caso di istanza per l’accertamento dello stato di insolvenza delle grandi imprese.
[4] La proroga di sei mesi dei termini per l’adempimento comporta uno “slittamento” anche del termine per la proposizione del ricorso per la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell’art. 186 l.f.
[5] L’istanza è inammissibile se nell’ambito del procedimento di concordato preventivo si è già tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’art. 177 l.f.

AUTORE

Notaio in San Martino in Rio (Reggio-Emilia). Nell’aprile 2010 si laurea con lode presso la Luiss “Guido Carli”. Già avvocato del Foro di Roma, supera il concorso notarile indetto con D.M. 26 settembre 2014. E’ dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa presso la Luiss “Guido Carli” nonché cultrice della materia di Diritto Commerciale nella medesima Università. Visiting researcher presso l’Università Ruprecht Karl di Heidelberg.