Nel capo IV del DL n. 23 dell’8 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) sono previste misure fiscali e contabili per favorire la liquidità dei contribuenti.
Fra queste, in particolare:
* l’art. 19 (rubricato “Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari”) prevede, con riferimento ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nel territorio dello Stato, aventi ricavi o compensi non superiori ad Euro 400.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non siano assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 da parte del sostituto d’imposta. La condizione per poter applicare questa previsione è che i medesimi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.
I contribuenti che si avvalgono di questa opzione rilasciano un’apposita dichiarazione ove viene evidenziato che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo in parola e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Il versamento deve essere effettuato alternativamente o in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Conseguentemente, il secondo comma dell’art. 19 prevede l’abrogazione del comma 7 dell’art. 62 del DL 18/2020, il quale aveva ad oggetto la medesima fattispecie, ma avendo quali termini di riferimento la data del 31 marzo 2020 (quale termine finale del periodo in cui ai compensi e ai ricavi si applica la disposizione in commento) e la data del 31 maggio 2020, nonché il mese di maggio 2020 (quali data di riferimento entro cui versare l’ammontare delle ritenute d’acconto in unica soluzione e quale mese di riferimento da cui far decorrere la rateizzazione del pagamento medesimo);
* l’art. 20 (rubricato “Metodo previsionale acconti giugno”), riferendosi esclusivamente agli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevede che ai medesimi non si applichino le disposizioni inerenti alle sanzioni ed agli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti. Affinché le predette sanzioni non siano applicate, peraltro, l’importo dei versamenti effettuati non dovrà essere inferiore all’80% della somma che risulterebbe effettivamente dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La norma favorisce quindi la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo cosiddetto “previsionale” anziché quelle “storico”, accordando la non sanzionabilità e la non applicazione di interessi in caso di scostamento entro il limite del 20% dell’importo versato quale acconto, rispetto all’ammontare effettivamente dovuto;
* l’art. 21 (rubricato “Rimessione in termini per i versamenti”) prevede che siano considerati tempestivi i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 60 del DL 18/2020 (e pertanto i versamenti, inclusi quelli previdenziali, assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo 2020 così come già prorogati al 20 marzo 2020), se effettuati entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni ed interessi;
* l’art. 22 (rubricato “Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020”) prevede il differimento al 30 aprile 2020 (rispetto al 16 marzo 2020) del termine entro il quale i sostituti di imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed ai redditi di lavoro autonomo, termine di cui all’art. 4, comma 6-quater, DPR 322/1998. Il medesimo articolo prevede altresì che la sanzione per la tardiva trasmissione delle predette certificazioni uniche (di cui al comma 6-quinquies del medesimo sopra citato articolo) non si applica se queste sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro la data del 30 aprile.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.