Laura Piffaretti
Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della IV Direttiva UE in materia di antiriciclaggio (Direttiva n.2015/849) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2017 (entrata in vigore del provvedimento: 4 luglio 2017).
Il decreto in oggetto (per una precisa scelta legislativa in tal senso) riscrive integralmente, anziché emendarlo, il D. Lgs. n.231/2007.
Lo scopo del presente lavoro è quello di evidenziare le principali novità che vanno ad incidere sull’attività notarile, con la precisazione che stiamo parlando di una norma manifestamente incompleta, perché, successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto (e quindi successivamente al momento in cui diverranno applicabili le sanzioni ivi previste!), il Ministero emanerà circolari di chiarimento del testo del decreto stesso, con cui preciserà, ad esempio, i criteri con cui l’amministrazione applicherà le sanzioni, orientandosi tra i minimi e i massimi previsti dalla norma.
Con il nuovo decreto viene introdotto un ruolo più attivo dei c.d. organismi di autoregolamentazione (cioè gli ordini professionali, quindi nel nostro caso il Consiglio Nazionale del Notariato, anche per il tramite delle sue articolazioni territoriali e dei consigli di disciplina), i quali dovranno:
- promuovere e controllare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti loro iscritti;
- elaborare, adottare (previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria) e aggiornare Regole Tecniche, cioè procedure e metodologie di analisi e di valutazione del rischio, controlli interni, adeguata verifica e conservazione, che siano commisurate alla natura dell’attività e alle dimensioni dei soggetti obbligati, che andranno a sostituire le linee guida e che avranno ben maggior peso e maggior rilievo normativo di queste ultime, essendo previste espressamente dal decreto;
- individuare requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i professionisti adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e la gestione del rischio;
- interporsi nei rapporti con la UIF per l’inoltro delle segnalazioni (come già oggi avviene);
- informare prontamente la UIF di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività;
- essere responsabili della formazione e aggiornamento dei propri iscritti in materia di antiriciclaggio;
- applicare sanzioni disciplinari in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime (art.11, comma 3) e comunicare annualmente al MEF i dati sui procedimenti disciplinari avviati/conclusi.
Quindi il testo in esame si rivela ulteriormente incompleto in quanto, per alcuni importanti aspetti (in particolare circa le procedure e i presidi per l’analisi e la valutazione dei rischi, anche in relazione all’adeguata verifica, che ciascun soggetto obbligato dovrà adottare), sarà necessario attendere l’emanazione delle citate Regole Tecniche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.
Rimangono invariati gli obblighi già posti a carico dei “soggetti obbligati” (tra i quali continuano a figurare i Notai, quando compiono un certo tipo di operazioni – articolo 3, comma 4, lettera c) e cioè: l’obbligo di adeguata verifica della clientela, l’obbligo di conservazione e l’obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Alcune novità, invece, si evidenziano, in relazione a detti obblighi.
OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il nuovo testo prevede una maggiore analiticità nella disciplina dell’adeguata verifica della clientela, da svolgere in base al rischio, e prevede, come sopra detto, su questo aspetto, un ruolo guida degli organismi di autoregolamentazione.
I soggetti obbligati devono procedere all’adeguata verifica nei casi previsti dall’articolo 17, commi 1 e 2 del testo in esame (da cui sembrano esclusi, ad esempio, gli atti privi di contenuto patrimoniale). Il comma 7 dispone espressamente che gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione alle attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (ad esempio le dichiarazioni di successione).
L’articolo 19 indica le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e specifica che detti obblighi possono essere adempiuti anche per il tramite di dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato (comma 1, lettera a).
Permane, di conseguenza, l’obbligo di garantire la formazione costante dei dipendenti e dei collaboratori e di fornire agli stessi istruzioni circa le procedure da adottare.
L’adeguata verifica deve essere effettuata prima dell’esecuzione dell’operazione.
In presenza di un basso rischio, può essere effettuata anche in un momento successivo allo svolgimento dell’operazione “qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto”. In tale caso, il soggetto obbligato vi provvede al più presto e, comunque, entro trenta giorni.
Tuttavia, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente, sono esonerati (articolo 18, comma 4) dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente (fermi gli obblighi di identificazione) fino al momento di conferimento dell’incarico. Nel caso della prestazione tipica dell’attività notarile (cioè la stipula di un atto) il momento del conferimento dell’incarico coincide con la richiesta di ricevere l’atto, cioè con la stipula.
Per quanto riguarda il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, l’articolo 18 del testo in commento non introduce particolari novità, continuando a prevedere l’acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, nonché l’identificazione del cliente (cioè il “soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”) e del titolare effettivo (cioè “la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”) e la verifica della loro identità.
Introduce invece il concetto di esecutore (cioè il “soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”), prevedendo anche nei suoi confronti l’obbligo di identificazione e di verifica dell’identità.
Dei controlli effettuati ai fini dell’adeguata verifica il soggetto obbligato deve sempre conservare traccia.
Viene ampliata la nozione di Persona Politicamente Esposta (“le persone fisiche che occupano o che hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono stretti legami”), nei cui confronti applicare misure rafforzate di adeguata verifica, includendo nell’elencazione anche soggetti che ricoprono cariche politiche domestiche o incarichi amministrativi a livello locale (ad esempio i Sindaci di capoluoghi di Provincia o città metropolitane o di Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, i componenti di organi di amministrazione, di direzione o di controllo di imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato o partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di Provincia o città metropolitane o di Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, direttori generali di ASL o aziende ospedaliere).
L’articolo 24, comma 6 prevede, inoltre, che, in presenza di rischio elevato, siano da applicarsi misure rafforzate di adeguata verifica anche nei confronti di soggetti che, originariamente individuati come Persone Politicamente Esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno (senza però indicare a quanto indietro nel tempo si debba risalire circa la cessazione della carica per far venir meno l’obbligo rafforzato; paradossalmente, con una norma così scritta, l’obbligo potrebbe sussistere anche nei confronti di persone che non rivestono più le cariche di interesse da molti anni).
L’ampliamento del concetto di Persona Politicamente Esposta nei termini sopra visti (ivi compresa la previsione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti dei familiari, dei conviventi e dei soggetti che intrattengono notoriamente stretti legami con le PEP) crea un problema evidente circa le modalità di individuazione di tali soggetti, posto che non esiste un elenco o un registro che sia consultabile dai soggetti obbligati, e di cui si auspica senz’altro l’introduzione.
L’articolo 20 del testo in esame prevede una serie di criteri per l’individuazione del titolare effettivo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali (non vengono, quindi, prese in considerazione le società di persone), titolare effettivo (persona fisica):
a) è il soggetto titolare di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente (proprietà diretta);
b) è il soggetto titolare di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).
Nel caso in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare la persona fisica a cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta della società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica a cui in ultima istanza è attribuibile il controllo della società stessa (secondo la definizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 20).
Il comma 4 introduce un criterio residuale, prevedendo che, qualora, utilizzando i criteri di cui ai commi precedenti, non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica che è investita di poteri di amministrazione o di direzione della società.
Quindi, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, è sempre possibile addivenire all’individuazione di un titolare effettivo. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata (non vengono, quindi, presi in considerazione i fenomeni associativi privi di personalità giuridica), sono individuati quali titolari effettivi, cumulativamente: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
Un’importante novità contenuta nella normativa in esame (articolo 21) è la previsione di un registro pubblico, in una apposita sezione ad accesso riservato del Registro delle Imprese, che conserverà le informazioni circa i titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (sembrerebbero quindi escluse le società di persone), delle persone giuridiche private (sembrerebbero quindi escluse le organizzazioni prive di personalità giuridica) e dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali (che saranno anche tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale nel Registro delle Imprese).
L’accesso a questo registro è consentito (a pagamento) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, ma non esonera tali soggetti da una complessiva e ulteriore valutazione del rischio dell’operazione e dall’adottare misure commisurate al rischio medesimo.
Con apposito decreto del MEF, da emanarsi di concerto con il MISE entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento, verranno stabiliti i dati e le informazioni da comunicare, le modalità e i termini entro cui effettuare le comunicazioni, nonchè le modalità di consultazione da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento.
Il testo in esame stabilisce, all’articolo 22, che il cliente deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità (sanzionata anche penalmente), tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire al soggetto obbligato di compiere l’adeguata verifica.
Viene introdotto, a questo fine, un obbligo di collaborazione a carico di alcuni soggetti personificati (le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private), che devono ottenere dai soci e conservare per almeno cinque anni informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le devono fornire ai soggetti obbligati.
Queste informazioni devono essere acquisite, a cura degli amministratori, principalmente dai pubblici registri e dai documenti alla cui tenuta l’ente è obbligato, ma, in caso di necessità o qualora permangano dubbi circa la titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite con richiesta direttamente rivolta ai soci.
L’inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni ritenute da questi necessarie, o l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono non esercitabile il diritto di voto spettante a quel socio e comportano l’impugnabilità, ai sensi dell’art.2377 C.C., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.
L’articolo 22, al comma 5 (che è l’unico che definisce la fattispecie della titolarità effettiva del trust) prevede, in capo ai fiduciari di trust, analoghi obblighi di reperimento delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust e di conservazione per un periodo di cinque anni dalla cessazione dello stato di fiduciari.
L’articolo 23 prevede che, in presenza di un rischio basso, di cui elenca una serie di indici (che potranno essere ampliati dalle norme tecniche emanate dagli organismi di autoregolamentazione) in relazione alla tipologia del cliente, alla tipologia dei servizi e alle aree geografiche di provenienza, i soggetti obbligati possono adottare misure di adeguata verifica semplificate. La norma non precisa in cosa consistano tali misure semplificate.
Gli articoli 24 e 25 stabiliscono che, in presenza di un rischio elevato, i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica. Anche per individuare questa fattispecie vengono elencati una serie di indici relativi alla tipologia del cliente, alla tipologia dei servizi e alle aree geografiche di provenienza e, anche in questo caso, la norma non indica in cosa consistano tali obblighi rafforzati, ma si limita a prevedere che devono essere acquisite informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso della prestazione professionale.
Gli obblighi di adeguata verifica possono essere assolti, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato, anche tramite soggetti terzi. L’art.26, comma 2, lettera e) prevede che si considerano “terzi” i “professionisti nei confronti degli altri professionisti” e che l’obbligo di adeguata verifica si considera assolto con il rilascio di una attestazione da parte di un terzo che abbia provveduto ad adempiere direttamente agli obblighi di adeguata verifica.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
La norma in esame, all’articolo 31, prevede che i soggetti obbligati devono conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalle autorità competenti. A questo fine va conservata copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria delle scritture o delle registrazioni inerenti le operazioni.
I documenti conservati (e che dovranno restare conservati per almeno dieci anni dall’esecuzione della prestazione) devono, quanto meno, consentire di ricostruire: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o la prestazione; la data, l’importo e la causale dell’operazione; i mezzi di pagamento utilizzati. La norma, quindi, non fornisce una definizione di quali siano i documenti “utili” da conservare, ma si limita ad indicare i documenti dalla cui conservazione non si può prescindere.
È auspicabile che le norme tecniche che saranno emanate dall’organismo di autoregolamentazione specifichino e delimitino l’ambito della fattispecie “documento utile”.
Per la conservazione dei documenti reperiti, il testo in esame non prevede particolari modalità, cioè non prevede obbligatoriamente la conservazione cartacea o informatica (anche se, da come la norma è scritta, pare che le caratteristiche indicate siano per lo più riferibili ad una conservazione con mezzi informatici), ma, precisando che la modalità prescelta deve garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e il trattamento degli stessi solo per le finalità di cui al decreto in oggetto, indica una serie di caratteristiche che tale modalità deve presentare (articolo 32).
In particolare, il metodo di conservazione adottato deve prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni (quindi, se viene prescelta la conservazione informatica, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici a tal fine necessari), essere idoneo a garantire la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente, nonché l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione ed accedere ai dati e alle informazioni conservati.
Deve, inoltre, assicurare l’accessibilità completa e tempestiva ai dati conservati da parte dell’autorità, la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con l’indicazione della relativa data (si considera tempestiva l’acquisizione entro trenta giorni dall’esecuzione della prestazione), l’integrità e la non alterabilità dei dati e delle informazioni, la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati nonché il mantenimento della loro storicità.
I soggetti obbligati, per l’adempimento degli obblighi di conservazione, possono avvalersi, ferma restando la loro responsabilità e purché sia loro assicurato l’accesso diretto ed immediato ai dati, di autonomi centri servizi.
Il D. Lgs. appena pubblicato non prevede più l’obbligo di tenuta del registro della clientela.
L’articolo 34, comma 2, detta una norma specifica per i Notai, stabilendo che il fascicolo del cliente (conforme a quanto prescritto agli articoli 31 e 32), e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il Notaio, nonché la tenuta dei repertori notarili costituiscono idonea modalità di conservazione.
Quindi il Repertorio tenuto ai sensi della Legge Notarile continua a costituire idonea modalità di conservazione per tutti gli atti e le informazioni che vi sono annotati; per le attività che non vi sono annotate, quali ad esempio le attività di consulenza professionale o l’attività svolta per l’esecuzione di un incarico che viene poi revocato, occorre conservare il fascicolo del cliente.
I dati e le informazioni di cui viene previsto l’obbligo di conservazione sono utilizzabili a fini fiscali.
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)
Con il D. Lgs. n.90/2017 in commento viene introdotto il concetto di comunicazione oggettiva, il cui obiettivo è semplificare e migliorare la collaborazione attiva tra i soggetti coinvolti nella lotta al riciclaggio. L’articolo 47 della norma in esame prevede che i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, periodicamente, i dati e le informazioni concernenti operazioni a rischio, da individuarsi in base a criteri oggettivi (per es. operazioni in contanti o bonifici sopra una certa soglia, tipologia di mittenti/destinatari dei flussi finanziari, origine/destinazione dei flussi verso aree geografiche a rischio) dettati con istruzioni della UIF stessa sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria. La UIF individuerà i casi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione.
Circa i presupposti per effettuare la SOS, il decreto non innova rispetto alla normativa precedente.
L’articolo 35, comma 2, prevede, quale regola generale, che i soggetti obbligati, in presenza di elementi di sospetto debbano, senza ritardo, effettuare la segnalazione prima di eseguire la prestazione.
La norma fa, tuttavia, salvi, tra l’altro, i casi in cui sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto (quale quello previsto dall’articolo 27 della Legge Notarile).
In tali casi, il soggetto obbligato, dopo aver eseguito l’operazione, ne informa immediatamente la UIF.
In caso di impossibilità oggettiva ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati devono astenersi dall’eseguire la prestazione e devono valutare se effettuare la segnalazione. Parimenti devono astenersi dall’eseguire una prestazione di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, nonché ulteriori entità giuridiche di cui non è possibile individuare il titolare effettivo o verificarne l’identità, aventi sedi in Paesi ad alto rischio.
E’, anche in queste ipotesi, fatto salvo il caso in cui l’operazione deve essere eseguita perché esiste un obbligo di legge di ricevere l’atto (con conseguente obbligo di segnalazione una volta eseguita la prestazione).
Il testo in esame rafforza i presidi a tutela della riservatezza del soggetto segnalante, prevedendo che il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del PM o in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante, ivi compresa, nei casi più gravi, l’adozione delle cautele dettate in materia di attività svolte sotto copertura. Il nome del segnalante può essere rivelato solo quanto l’autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile per l’accertamento dei reati su cui procede.
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Passando a trattare, in estrema sintesi, le sanzioni previste per la violazione degli obblighi antiriciclaggio, si rileva che le sanzioni penali sono previste esclusivamente per le ipotesi più gravi, in cui vi sia una condotta dolosa o fraudolenta, come la falsificazione dei dati e delle informazioni relativi all’adeguata verifica, l’utilizzo e la conservazione di dati e informazioni falsi, ovvero l’utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.
La violazione del divieto di comunicazione a terzi dell’avvenuta segnalazione è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 Euro a 30.000 Euro.
Relativamente alle sanzioni amministrative, il decreto (articoli 56, 57 e 58) ha sancito il passaggio da un sistema di sanzione proporzionale all’ammontare delle somme coinvolte nell’operazione ad un sistema che prevede diversi livelli di severità, partendo da sanzioni pecuniarie di minore entità (Euro 2.000 in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione; Euro 3.000 in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione, salvo che il fatto costituisca reato) fino ad arrivare a sanzioni pecuniarie di livello decisamente superiore (da 2.500 Euro a 50.000 Euro per l’ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione; da 30.000 Euro a 300.000 Euro per l’ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di segnalazione, salvo che il fatto costituisca reato). Per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime che comportino anche un vantaggio economico (non è precisato se detto vantaggio debba essere del soggetto che non ha effettuato la segnalazione o di chi ha beneficiato dell’operazione), la sanzione è elevata: a) fino al doppio dell’ammontare del vantaggio, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile, e comunque non sia inferiore a 450.000 Euro; b) fino a un milione di Euro, qualora il vantaggio non sia determinato o determinabile.
L’articolo 67 detta una serie di criteri per l’applicazione delle sanzioni, che devono tenere conto, tra l’altro, del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica, della sua capacità finanziaria e della natura dell’attività svolta e delle dimensioni della sua organizzazione e prevede che, per le violazioni di minore gravità, le sanzioni di minore entità sopra viste possono essere ridotte da un terzo a due terzi.
Il testo in esame prevede, inoltre, accanto alle sanzioni di carattere penale e amministrativo, anche sanzioni ulteriori per i casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Si prevede, infatti, che il Ministero informi gli organismi di autoregolamentazione (cioè gli ordini professionali) perché adottino ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre fine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai singoli ordinamenti di settore.
L’interdizione dallo svolgimento delle funzioni, in tali casi, non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni. Nelle medesime ipotesi, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato su apposita sezione del sito web del MEF o dell’autorità di vigilanza del settore, e vi resta pubblicato per un periodo di cinque anni.
Il decreto ha, infine, introdotto innovazioni in tema di concorso formale, materiale, cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni, nonché previsto la riduzione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio a due anni dalla contestazione (anziché cinque).

AUTORE

La Redazione di Federnotizie è composta da notai di tutta Italia, specializzati in differenti discipline e coordinati dalla direzione della testata, composta dai notai Arrigo Roveda e Domenico Cambareri.