Decreto “Cura Italia” – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Nel titolo IV del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) sono previste misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Passiamo in rassegna le principali (a prima vista) norme di interesse (anche) notarile, rinviando a successivi approfondimenti di temi specifici.


In particolare:
* l’art. 60 (rubricato “Rimessione in termini per i versamenti“) prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020, ivi compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
* l’art. 62 (rubricato “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi“) prevede che per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria), ferma peraltro la disposizione dell’articolo 1 del DL 2 marzo 2020, n. 9 inerente i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Gli adempimenti così sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Ad una prima lettura sembrerebbero ricompresi anche i termini (esclusivamente) per la presentazione delle dichiarazioni di successione e per la registrazione delle scritture private (per es. i preliminari).
Sempre l’art. 62 prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e che abbiano ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in parola, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (relativi a: * ritenute alla fonte di cui agli artt 23 e 24 DPR 600/73; * trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; * I.V.A.; * contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. E’ previsto altresì che questa sospensione si applichi a prescindere dal predetto limite di 2 milioni di Euro solo ai citati soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle sole province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Vengono mantenute ferme le previsioni di cui all’art. 1 del Decreto M.E.F. del 24 febbraio 2020 (Nota 1) per i predetti soggetti che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 (Nota 2). I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Il DL prevede peraltro che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Infine l’art. 62 prevede infine che, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in parola, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del DL medesimo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvederanno quindi a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
* l’art. 63 (rubricato “Premio ai lavoratori dipendenti“) prevede che ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 Euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconosceranno, automaticamente, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I medesimi sostituti d’imposta compenseranno l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D.LGS. 241/97 (Nota 3).
* l’art. 64 (rubricato “Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro“) prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione venga riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 Euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020), il tutto allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e favorire così il contenimento del contagio da COVID-19.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del predetto credito d’imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL in parola.

* l’art. 66 (rubricato “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″) prevede che alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetti una detrazione, pari al 30% e per un importo non superiore a 30.000 Euro, dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito per le erogazioni liberali in denaro e in natura dai medesimi soggetti effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per le medesime erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, si applica quanto previsto dall’articolo 27 della L. 133/1999.
L’articolo in commento prevede che per la valorizzazione delle predette erogazioni liberali in natura si applicano, in quanto compatibili gli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 (Nota 4).

* l’art. 67 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori“) prevede che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione di documentazione integrativa (Nota 5), nonché il termine previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente (Nota 6).
Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (regime di adempimento collaborativo), i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata), e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi ed in particolare in materia di: accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attivita’ internazionale), nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Per le predette istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.
Sono inoltre sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ed accesso alle banche dati), di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241 (accesso a documenti amministrativi), e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico a dati e documenti).
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, infine, l’articolo in parola prevede che, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – il quale prevede che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati – si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede sospensione dei termini di riscossione per eventi eccezionali.

NOTE
Nota 1) Art. 1 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020)
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto gia’ versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma.
La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Nota 2) Allegato 1 DPCM 1 marzo 2020:
Allegato 1
Comuni:
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo’.

Nota 3) Art. 17 DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative adizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta’ di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e’ ammessa la compensazione; b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) LETTERA SOPPRESSSA DAL D. LGS. 28 SETTEMBRE 1998, N. 360 e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e’ scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e’ fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresi’ indicate le modalita’ con le quali lo scarto e’ comunicato al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ esclusa la facolta’ di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attivita’ esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ esclusa la facolta’ di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita’ che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e’ scartato. Lo scarto e’ comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Nota 4)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 28 novembre 2019
Art. 3
Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni
1. L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura e’ quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione e’ determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione e’ determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR.
4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovra’ acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Art. 4
Documentazione
1. L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonche’ la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attivita’ statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale. Nel caso di cui all’art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione copia della
perizia giurata di stima.

Nota 5)
istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

Nota 6)
termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156

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Decreto “Cura Italia” – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese ultima modifica: 2020-03-18T21:08:35+01:00 da Annalisa Annoni
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