Decreto “Cura Italia” – La sospensione dei termini di cui all’articolo 83 si applica ai procedimenti di fusione e scissione?

L’articolo 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 esordisce disponendo che «2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.».

La laconicità dell’espressione lascia spazio, nel proseguendo, ad alcune precisazioni ed esemplificazioni di carattere prettamente processuale.
Uno dei dubbi interpretativi che comporta notevoli riflessi sull’attività notarile riguarda l’applicabilità o meno della sospensione al decorso del termine per l’opposizione da parte dei creditori sociali alle decisioni di fusione o di scissione, fissato in 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle decisioni stesse (articolo 2503 Codice Civile).
La questione in realtà è tutt’altro che inedita, dal momento che analogo – per non dire identico – dubbio divide da sempre gli interpreti con riferimento all’applicabilità o meno ai procedimenti di fusione e scissione della c.d. sospensione feriale dei termini disposta per il mese di agosto di ciascun anno dalla Legge n. 742/1969.
Come noto il dibattito è incentrato sulla natura giuridica dell’atto di opposizione da parte del creditore. In estrema sintesi:
* chi riconosce all’opposizione la natura di atto stragiudiziale (relegando l’inizio del relativo procedimento giudiziale all’eventuale “contro-opposizione” proposta dalla società interessata) deduce che il decorso del termine non “soffre” il periodo di sospensione, e quindi i termini stanno decorrendo regolarmente e gli atti possono essere stipulati serenamente.
* chi viceversa ritiene che l’opposizione debba essere utilmente proposta con un vero e proprio atto giudiziale, coerentemente applica la c.d. sospensione feriale. Conseguentemente, in questo periodo (come in agosto) non sarebbe possibile stipulare alcun atto di fusione/scissione.
Il primo orientamento è autorevolmente sostenuto dalle massime enunciate dalla Commissione del Consiglio Notarile di Milano e dal Consiglio Notarile di Roma, oltre che dalla dottrina prevalente.
La giurisprudenza tende invece a propendere per la seconda ricostruzione, seguita in particolare da diversi Giudici del Registro delle Imprese.
Non è sicuramente questo il contesto adatto per sposare l’una o l’altra teoria.
Un suggerimento corretto è certo quello di rapportarsi alla nuova norma con coerenza: se si ritiene applicabile la c.d. sospensione feriale, dovrà considerarsi applicabile anche il disposto del nuovo articolo 83 del D.L. n. 18/2020.
Gli stessi ragionamenti possono essere replicati anche con riferimento all’applicabilità o meno della sospensione ai termini concessi ai creditori di SPA e SRL – rispettivamente dagli articoli 2445 e 2482 Codice Civile – per proporre opposizione alle delibere di riduzione c.d. reale del capitale sociale.
L’auspicio è quello che ci sia un’indicazione univoca dagli organi competenti, con la consapevolezza che un’interpretazione che ritenesse applicabile l’art. 83 comporterebbe un blocco di importanti operazioni societarie straordinarie sine die come se fossimo perennemente nel mese di agosto.

Nota Bene: segnalo che l’art. 36, comma 1, d.l. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”) stabilisce che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”.

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Decreto “Cura Italia” – La sospensione dei termini di cui all’articolo 83 si applica ai procedimenti di fusione e scissione? ultima modifica: 2020-03-20T12:16:39+01:00 da Andrea Sala
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