di Marco Schiavi
Ho letto l’articolo di Arrigo Roveda pubblicato su Federnotizie il 16 settembre 2026 e due affermazioni, nonché la dedica finale, hanno richiamato la mia attenzione.
La “Chiarezza”
“Tutto chiaro quindi? Per nulla.”
Le sentenze in tema di suicidio assistito della Corte costituzionale (242/2019, 135/2024, 66/2025, 152/2026) riguardano l’articolo 580 del codice penale, ovvero la norma che punisce chi “agevola in qualsiasi modo” il suicidio altrui con la reclusione da cinque a dodici anni.
La distinzione tra suicidio ed eutanasia dal punto di vista penale è netta: se l’ultimo anello della catena causale (“azionando con la bocca uno stantuffo, l’interessato aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale”, ovvero il caso di Fabiano Antoniani, come descritto nella sentenza 242/2019) è posto in essere dal paziente, la fattispecie è qualificabile in termini di suicidio, se è opera di altri è omicidio del consenziente ai sensi dell’articolo 579 del codice penale.
La volontà del suicida deve essere libera, consapevole, non viziata.
L’unica sentenza della Corte che si è occupata dell’articolo 579 del codice penale, ovvero la n. 132/2025, non è pervenuta ad alcuna decisione di merito, in quanto ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale inammissibile per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione.
Quindi l’omicidio del consenziente (l’eutanasia attiva) rimane un delitto penalmente sanzionato con la reclusione da sei a quindici anni.
Pur non condividendo l’iter motivazionale della sentenza 242/2019 (peraltro, in compagnia di autorevole dottrina), anche solo considerando, a tacer d’altro, che un conto è cessare i trattamenti sanitari e lasciare che la malattia abbia il suo corso, altro è mettere a disposizione non un farmaco, come definito impropriamente, ma un veleno che cagiona la morte, il dibattito giuridico è, allo stato, concentrato unicamente sul suicidio assistito, esclusa essendo ogni apertura a procedure eutanasiche e questo anche nei progetti di legge all’esame del Parlamento (DdL Bazoli) e nelle leggi regionali (Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto).
La Corte ha ripetutamente sottolineato che la domanda, la decisione e l’esecuzione relative al suicidio assistito devono essere espressione di volontà attuale.
Al riguardo si consideri, come ha ricordato Arrigo Roveda, che la Corte (sentenze 204/2025 e 148/2026) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi delle regioni Toscana e Sardegna, laddove prevedevano che la domanda di suicidio assistito potesse essere presentata a mezzo di “delegato”, peraltro con un’assenza di alcuna garanzia formale, puntualizzando l’esigenza:
- che la volontà “sia espressa personalmente”;
- “che la decisione di congedarsi dalla vita sia presa direttamente dalla persona”, anticipando il requisito dell’assoluta personalità alla fase di presentazione della domanda;
- che nell’intero svolgimento della procedura di suicidio assistito sia presente il requisito secondo il quale il “proposito sia autonomamente e liberamente formato”.
Con specifico riferimento alla fase “esecutiva” del suicidio assistito, la Corte, riferendosi al personale sanitario, evidentemente presente, afferma che lo stesso “dovrà porre specifica cura nel verificare la persistenza della piena e consapevole volontà della persona di concludere la propria vita e l’assenza di indebiti condizionamenti nel momento dell’esecuzione (sentenze n. 148/2026 e 204/2025).
Nella citata sentenza 204/2025 la Corte opera un rigoroso ammonimento ai medici in quanto, dopo avere richiamato l’esigenza che, nel momento dell’esecuzione, la libertà di autodeterminazione sia “genuina e responsabile”, perviene a segnalare “l’opportunità che il personale sanitario coinvolto – anche al fine di evitare possibili responsabilità penali – attesti le modalità esecutive della procedura e l’esito della stessa”.
Dunque, suicidio assistito e DAT, allo stato della giurisprudenza costituzionale sono in evidente contraddizione, diversamente non si tratterebbe di aiuto al suicidio ma di omicidio del consenziente, difettando il requisito dell’attualità e personalità della volontà, richiesta durante l’intero percorso che conduce al suicidio assistito.
Tutto chiaro, quindi? Tutto chiaro.
La “Logica”
“La logica che sta alla base di tale considerazione è incomprensibile”.
Occorre premettere una distinzione.
Nella sentenza 132/2025, già citata, alla Corte è stato prospettato (a dire della stessa Corte, malamente) il caso di una persona che, sia pure in grado di esprimere una volontà libera, consapevole e attuale, non era asseritamente in grado di suicidarsi per le condizioni fisiche che le impedivano alcun movimento.
Il caso prospettato da Arrigo Roveda è diverso, ovvero si riferisce “alla “persona che, allorquando capace, abbia manifestato la volontà di morire dignitosamente tale diritto è negato”.
Ovvero, se comprendiamo bene, trattasi di una persona che ha manifestato la volontà di essere uccisa quando era “capace” (ovvero, sinteticamente, pienamente capace di intendere e di volere) e alla quale “il diritto”, ovvero il diritto di essere uccisa da altri è negato quando “capace” non lo è più.
Tralasciando ogni considerazione sul termine “diritto”, l’ipotesi, sempre se comprendiamo bene, è la seguente: redazione delle DAT che comprendono l’eutanasia da valere quando la persona non sarà più capace di intendere e di volere e/o non sarà fisicamente in grado di suicidarsi e ricorreranno determinate patologie, situazioni cliniche o, a questo punto, altro (tedium vitae, come ipotizza in maniera preoccupata la stessa Corte).
Per quanto non si possa pretendere di conoscere tutte le normative straniere eutanasiche, un’ipotesi così semplicistica, ovvero si redigono le DAT e si manifesta per il futuro la volontà (“presto il consenso”) di essere uccisi, appare inquietante, anche ad uno sguardo di diritto comparato.
Tale indicazione si spinge persino oltre il referendum proposto dall’Associazione Luca Coscioni per abrogare l’articolo 579 del codice penale, in quanto, semplificando gli esiti dell’eventuale approvazione, la persona avrebbe dovuto, comunque, manifestare un consenso “attuale” al proprio omicidio.
La Corte ha ritenuto quel referendum inammissibile (sentenza n. 50/2022), perché contrastante con la tutela minima della vita umana costituzionalmente imposta.
Potrebbe la Corte giudicare costituzionale la legge che consente attraverso le DAT di dare il proprio consenso preventivo ad essere uccisi non appena incapaci di intendere e di volere e, forse, in presenza di ulteriori circostanze riportate nelle DAT e accertate dall’omicida?
Ma non è il caso e non vi è spazio per affrontare le questioni di certezza della volontà, delle valutazioni delle circostanze nelle quali si manifesta, delle verifiche, anche notarili, che simili DAT porrebbero, in fondo quella di Arrigo Roveda è una stimolante provocazione al dibattito.
“La logica che sta alla base di tale contraddizione è incomprensibile”?
Di questa “logica”, definita “incomprensibile” sono però piene tutte le sentenze sul tema della Corte costituzionale.
Giuridicamente, sul tema del “diritto” la Corte (sentenza n. 242/2019) è lapidaria nell’affermare che “dall’art. 2 Cost…discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.
Ma, senza alcuna giuridica simpatia per la giurisprudenza della Corte sul punto, le sentenze recano preoccupazioni ripetute che fanno parte integrante della motivazione:
- il necessario coinvolgimento in un percorso di cure palliative, come pre-requisito della scelta del suicidio assistito;
- la necessità della relazione di cura e di fiducia, la cosiddetta alleanza terapeutica, tra il medico ed il paziente;
- il mantenimento attorno alla persona di una “cintura di protezione” contro scelte autodistruttive;
- il rifiuto di una concezione astratta dell’autonomia individuale, che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, le decisioni in tema di suicidio assistito sono prese;
- la preoccupazione che proprio l’allargamento dei requisiti faccia venir meno la predetta cintura di protezione a protezione dei più fragili, ovvero gli anziani, i disabili, le persone sole ed anche in condizioni economiche difficili;
- la prevenzione del pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili;
- il rischio della “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società e di decidere così di farsi anzitempo da parte;
- il rischio che il cosiddetto e giuridicamente inesistente “diritto di morire”, rivendicato in alcune circostanze, potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un dovere di morire per non essere di peso.
Altro discorso sarebbe quello di valutare come tali preoccupazioni siano effettivamente tutelate, ma una logica c’è.
La logica di aiutare, di sostenere, specialmente i più deboli, non di offrire un aiuto a morire stravolgendo la professione medica e la mission del servizio sanitario nazionale.
Si può dissentire da tale logica ma definirla “incomprensibile” appare francamente eccessivo.
Affrontare tale “logica” significa, comunque, uscire da un’argomentazione giuridica e discutere sui fondamenti della nostra società.
Emma Bonino, per tutta la vita, ha proposto i suoi.
Marco Schiavi
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