D.A.T.? No, grazie.

Giovanni De Marchi

La questione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) può avere diversi possibili approcci:

  • opportunità o meno che venga regolamentata la materia;
  • modalità di regolamentazione.

Qui verrà sinteticamente e schematicamente argomentata l’inopportunità che la materia del “fine-vita” venga regolamentato normativamente: non è questione di quomodo, ma di an, e ciò anche perché chi da anni si batte per introdurre nel nostro ordinamento le DAT, o testamento biologico, in realtà lo considera un primo (necessario) passo per giungere a introdurre in Italia l’eutanasia [1].

Perché DAT-NO eticamente

  • Per qualsiasi etica, salva quella utilitarista, non può essere ammessa la “reificazione” della persona, e quindi la dignità della persona non può essere “misurata”: è aberrante ritenere che solo una vita “degna” meriti di essere vissuta, e tanto più aberrante è pretendere di valutare dall’esterno la “dignità” (“dall’esterno” può significare sia “da parte di terzi”, sia “a priori, prima di trovarsi nella situazione concreta”[2]).
  • L’introduzione delle DAT avrebbe inevitabilmente uno scopo e un contenuto eutanasici, perché per “minori” obiettivi non sarebbe necessario questo strumento, essendo più che sufficienti la normativa e la prassi oggi vigenti[3]. Una norma positiva serve solo per sdoganare l’eutanasia, unica cosa oggi ancora esclusa.
  • Il principale obiettivo di una normativa sulle DAT è quello di eliminare la responsabilità del medico (responsabilità che però può essere eliminata dal punto di vista giuridico, ma non sarà mai eliminata dal punto di vista etico, anche se oggi no è più in vigore il giuramento di Ippocrate): nel caso in cui operi attivamente per togliere la vita, peraltro, il medico contraddirebbe alla sua stessa essenza e perderebbe ogni credibilità davanti al paziente, seppur consenziente.
  • Il principio di autodeterminazione non è assoluto, altrimenti sarebbe paradossalmente illecito (e immorale) cercare di salvare un aspirante suicida.
  • Nel novero dei valori coinvolti, si deve anche tener presente il diritto dei parenti e amici, il loro amore, la loro “qualità della vita” …
  • Il concetto di “malato terminale” non è univoco, e le innumerevoli discussioni in campo etico lo confermano. [4]

Perché DAT-NO politicamente:

  • il principio del “piano inclinato” (v. nota 1) è sempre stato adottato per scardinare i principi etici della nostra.
  • Civiltà: all’inizio si escluderà l’eutanasia, e si parlerà di casi limite (DJ Fabo), poi ci si arriverà come è accaduto con la fecondazione eterologa e con Stepchild Adoption, attraverso interventi della Magistratura (spesso in mera sede di Volontaria Giurisdizione), della Corte Costituzionale o direttamente con successivi interventi “correttivi” del Legislatore.

Se sì:

  • per chi vuole introdurre le DAT è bene sapere che il percorso non potrà interrompersi prima di essere giunto, attraverso vari step, alla soppressione dei bambini malati (non è la fantascienza di Philip Dick: l’olandese, agghiacciante Protocollo di Groningen attualmente in vigore – relativo all’eutanasia per i bambini e gli incapaci – lo dimostra).
  • L’attuale Convenzione di Oviedo (1997) è comunque equilibrata e sufficiente, non richiede che le decisioni mediche e terapeutiche da prendere debbano essere supportate da DAT:

Articolo 8 – Situazioni d’urgenza

Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.

Articolo 9  – Desideri precedentemente espressi

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

I casi-limite sono sempre ambigui e bivalenti, e nessun Legislatore dovrebbe prendere spunto da quelli per regolamentare situazioni generali.

L’introduzione delle DAT senza fini eutanasici, ma solo per risolvere i casi nei quali il paziente debba decidere a quali trattamenti sottoporsi e non abbia la capacità attuale di farlo, sarebbe comunque uno strumento sproporzionato rispetto al suo fine (come dimostra millenni di professione medica e di sano rapporto del medico con il paziente e con i suoi cari) e un chiaro “cavallo di Troia” per introdurre nell’ordinamento l’eutanasia (volontaria o imposta per minorenni e incapaci)

Perché DAT-NO giuridicamente.

“Attualità delle disposizioni”: è un principio che, da un lato si ritiene ineludibile, ma dall’altro per definizione non è tutelabile perché nessuno può prevedere come reagirà nel momento in cui quanto teme astrattamente diventa una minaccia e una malattia reale.

Il celebre oncologo francese Lucien Israel, al termine della sua carriera professionale, ha testimoniato che tantissime persone sane gli abbiano chiesto di praticare loro l’eutanasia in caso di male incurabile, ma solo una non si sia pentita di tale richiesta e gliel’abbia confermata una volta ammalata.

La revocabilità non è tutela sufficiente perché, per definizione, le DAT dovranno essere utilizzate nel momento dell’incapacità, ossia nel momento in cui il paziente dovrebbe valutare concretamente quello che desidera venga fatto: solo in quel momento avrebbe tutti gli elementi a disposizione, sia dal punto di vista medico (cure esistenti, ecc.), sia da quello fisico (dolore, sua sopportabilità, terapie ad hoc), sia da quello affettivo

Inevitabilmente, al momento in cui si redigono le DAT non si conoscono le cure che ci saranno, le terapie del dolore, la propria soglia di sopportazione, i propri affetti, l’affetto dei cari, ecc.: non si può rifiutare al buio, preventivamente, quello che non si conosce.

Ricordiamoci di tenere distinto – cosa che non sempre viene fatta – l’istituto delle DAT con quello dell’assistenza al suicidio e della sua eventuale depenalizzazione. Le DAT non sarebbero servite ad far morire né Welby né DJ Fabo, perché nel loro caso non ci sarebbe stato bisogno di alcuna Disposizione precostituita, vista la loro possibilità di manifestare una volontà attuale

Altro aspetto giuridicamente serio: Il “diritto” a morire diventerà un “obbligo” per medici e strutture ospedaliere, e la professione e l’etica del medico verranno definitivamente stravolte, con effetti potenzialmente devastanti nel medio-lungo periodo. [5]

Vincolatività delle disposizioni:

il testo attuale usa il termine “disposizioni”. La “disposizione” è un ordine, che orienta alla vincolatività, e sembra contraddire la Convenzione di Oviedo, per la quale “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.

ricordiamo ancora che il c.d. “diritto al suicidio” non c’entra nulla con il diritto a non essere curati né con il rifiuto all’accanimento terapeutico: i temi del “rifiuto delle cure” e del” diritto a essere ucciso”  devono comunque essere tenuti rigorosamente distanti.

Perché DAT-NO per il notaio.

Le DAT, soprattutto nelle forme più estreme, provengono perlopiù da parte di persone sfiduciate, depresse, ecc.: sono capaci di intendere e di volere? il notaio ha gli strumenti – umani e scientifici, prima che giuridici – per valutare la capacità di persone in questo stato?

Se sorgerà un problema, non potrà certo difendersi ricorrendo a un questionario burocratico del genere di quelli dell’antiriciclaggio o del c.d. “consenso informato” fatto usualmente sottoscrivere in ospedale.

Che valore aggiunto potrebbe garantire il notaio con la sua competenza professionale?

Potrebbe certificare la provenienza materiale dalla persona che le sottoscrive.

Non potrebbe indagare appieno la volontà del “disponente” atteso che, alla luce di quanto detto, il concetto di “volontà” nelle DAT deve essere ricondotto alla effettiva volontà e consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni, e un sano non può sapere come si comporterà da malato;

non potrebbe pertanto, con la sua competenza limitata al campo giuridico, garantire che le DAT siano davvero “consapevoli” (cosa per cui serve una particolare competenza tecnica: medico – scientifica e forse anche etica e psicologica).

Due spauracchi dovrebbero essere allontanati con sufficiente chiarezza prima che il notaio possa avvicinarsi alle DAT:

Art. 579 c. 2 n. 2 c.p. – omicidio del consenziente commesso contro una persona inferma o incapace;

Art. 580 c.p. – istigazione o aiuto al suicidio

Per concludere: se la legge deve disporre per fattispecie standard e generali, e non per i casi-limite, sembrano esistere molte ragioni etiche, politiche e giuridiche per non auspicare l’introduzione nel nostro ordinamento delle DAT: se, poi, queste dovessero essere approvate, il problema non sarebbe grave tanto per i notai (notaio-sì / notaio-no sarebbe un tema quasi irrilevante) quanto per i medici e la loro dignità professionale.

[1] Il classico metodo politico del piano inclinato è stato applicato nei casi del divorzio (inizialmente concepito per “la povera moglie picchiata dal marito ubriaco”), dell’aborto (che secondo la stessa Legge 194 non dovrebbe essere un metodo di controllo delle nascite né un “diritto”, ma un’extrema ratio), della fecondazione eterologa (che avrebbe dovuto essere assolutamente esclusa dalla Legge 40), del matrimonio omosessuale e della stepchild adoption (teoricamente esclusi dal perimetro della Cirinnà): stesso percorso si può e si deve prevedere per l’eutanasia, quand’anche fosse inizialmente esclusa dal perimetro delle DAT.

[2] Emblematici in questo ambito gli innumerevoli racconti di sopravvissuti ai Lager nazisti o ai Gulag comunisti, che sottolineano la possibilità di mantenere la propria dignità anche in quei casi così follemente atroci e potenzialmente annientanti, ma solo a condizione, appunto, di aver presente l’assoluta inviolabilità dell’interiore dignità umana

[3] Lo testimoniano i casi Englaro, Welby, DJ Fabo, ecc.

[4] Prova ne sono i casi (limite?) di richiesta di morte e di eutanasia per persone magari solo depresse o sole

[5] Per fare un confronto con una materia meno grave ed eticamente “neutra”, sarebbe come eliminare la figura del notaio per gli atti immobiliari: al momento non se ne percepirebbe l’effetto deflagrante sul sistema, e probabilmente ci si renderebbe conto dell’errore di valutazione dopo un paio di lustri, quando ormami il sistema sarà stato scardinato e non sarà più ricostruibile

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D.A.T.? No, grazie. ultima modifica: 2017-04-23T16:56:47+02:00 da Redazione Federnotizie
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