Articolo pubblicato sull’ultima edizione cartacea di Federnotizie del 2014, che riportiamo in continuità con la tradizione della testata.
1. Fondamento della norma
L’articolo 356 c.c. consente a chi fa una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, di nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.

Questo articolo è apparso sull’ultimo numero cartaceo di Federnotizie
La norma, come è stato da più parti sottolineato,[1] ha una portata di carattere eccezionale, in quanto consente a un soggetto, anche estraneo alla famiglia, di limitare i poteri di rappresentanza e di amministrazione dei genitori rispetto ai beni attribuiti per testamento o donazione: poteri che, di norma, soffrono una limitazione nei casi di grave inadempimento ai doveri inerenti all’esercizio della potestà o in caso di conflitto di interessi e solo per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Il fondamento della norma, e quindi della deroga al sistema del diritto familiare, è stato ravvisato dalla prevalente dottrina nella tutela dell’interesse del minore a conseguire una liberalità per donazione o per testamento in tutti quei casi in cui il “disponente sarebbe indotto ad astenersene per la sfiducia nella persona dell’amministratore legale e di invogliarlo a fare la liberalità anche in considerazione della particolare competenza del curatore”[2].
Secondo altra parte della dottrina la ratio della fattispecie risiederebbe nella massima tutela possibile delle prerogative concesse dall’ordinamento a chi effettua una liberalità. “Posto che chi dona può anche non donare il legislatore ha ritenuto giusto consentire a chi dona di imporre i pesi e le condizioni che vuole, purché non siano contrarie al buon costume o all’ordine pubblico”[3].
L’istituto del curatore speciale è stato oggetto di un esame ormai risalente da parte della dottrina e i repertori giurisprudenziali segnalano che le ultime pronunce in materia risalgono ai primi anni ottanta. Ciò porta a ritenere che la norma abbia avuto un impiego modesto, che può essere spiegato con la costante incertezza circa il suo ambito applicativo, in particolare con riferimento alla possibilità per il disponente di nominare un curatore speciale anche con riferimento ai beni costituenti la legittima del minore.
Scopo delle pagine che seguono è quello di ripercorrere i presupposti applicativi della fattispecie per cercare di offrire una lettura della norma che ne consenta un impiego concreto.
2. Aspetti essenziali: ambito di applicazione, nomina, poteri e cessazione dalla funzione
Il curatore speciale è titolare di un ufficio di diritto privato, creato dall’ordinamento con caratteri del tutto eccezionali, per soddisfare una particolare esigenza del minore[4]. Il ricorrere della stessa identità di ratio e l’ampio richiamo che l’art. 424 c.c. fa alle disposizioni dettate in tema di tutela dei minori, hanno indotto la dottrina unanime a ritenere che l’art. 356 c.c. si applichi anche all’interdetto. Diversamente per il caso dell’emancipato o dell’inabilitato, in quanto costoro amministrano personalmente il proprio patrimonio e l’intervento del curatore speciale è solo di assistenza e non sostitutivo.
Per quanto concerne, invece, il beneficiario dell’amministratore di sostegno, la dottrina ha ritenuto applicabile l’art. 356 c.c. oltre che nel caso di apposito provvedimento giudiziario ex art. 411, ultimo comma c.c.,[5] anche in tutti quei casi in cui il bene che si volesse donare o di cui si volesse disporre per testamento dovesse, alla luce del decreto di nomina, rientrare tra i beni amministrati dall’amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario[6].
Anche in questa ipotesi sussisterebbe l’esigenza di privare l’amministratore non gradito dall’amministrazione dei beni del beneficiario con la differenza che, in quest’ultimo caso, competente ad autorizzare gli atti posti in essere dal curatore speciale sarebbe sempre e solo il giudice tutelare a norma dell’art. 411, 1° comma.
Un’ipotesi peculiare è invece la nomina del curatore speciale per quanto riguarda i nascituri. La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su un caso in cui il testatore, nel lasciare i suoi beni in parte a un minore e in parte ai figli nascituri di questo, aveva nominato un curatore speciale per l’amministrazione degli stessi, ha ritenuto che la sostituzione del curatore all’esercente la patria potestà operasse non solo per la rappresentanza del minore, ma anche per quella dei nascituri[7].
Di contro la dottrina che se ne è occupata ha escluso che l’art. 356 c.c. possa essere applicato anche ai nascituri concepiti o non concepiti[8].
In particolare, con riferimento alle disposizioni testamentarie, è stato sostenuto[9] che l’art. 642 c.c. individua con disposizione inderogabile i soggetti ai quali spetta l’amministrazione dei beni devoluti ai nascituri e la rappresentanza di quest’ultimi per la tutela dei loro diritti successori, mentre in caso di donazione, salvo diversa disposizione del donante, i beni sono amministrati da quest’ultimo.
Pertanto in caso di nomina da parte del disponente di altro amministratore per i beni donati questi eserciterà i suoi poteri in base all’art. 784 c.c. e fino alla nascita del donatario.
La nomina del curatore speciale accede a un atto di liberalità e va a costituire un negozio accessorio al testamento o alla donazione, senza che per quanto riguarda il testamento sia necessaria la contestualità. È infatti ben possibile che il testatore nomini il curatore con un testamento successivo a quello con cui ha disposto a favore del minore di età.
In quanto negozio accessorio la nomina dovrà rivestire le stesse forme previste per il corrispondente atto negoziale. La norma non sarebbe invece applicabile alla donazione indiretta, sia perché trattandosi di norma eccezionale è di stretta interpretazione, sia perché l’art. 809 c.c. non ne fa menzione[10].
La nomina del curatore non necessita di alcun provvedimento successivo dell’autorità giudiziaria, neanche di conferma; il curatore assume le funzioni dopo che si sia perfezionato l’acquisto della donazione dell’eredità o del legato a seguito dell’accettazione da parte del legale rappresentante[11].
Non è mancato chi ha ritenuto che sia applicabile anche in questo caso l’art. 348 c.c. per il quale la nomina ha valore di designazione, con possibilità per il giudice tutelare, ove ricorrano gravi motivi, di non darvi corso[12]. Il nominato all’ufficio di curatore speciale può accettare o rifiutare l’incarico con dichiarazione espressa o tacita, non essendo necessario un atto di accettazione formale[13].
Il curatore, una volta assunto l’ufficio, ha riguardo ai beni lasciati o donati, gli stessi poteri di amministrazione e di rappresentanza dei genitori o del tutore. Il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dovrà pertanto essere autorizzato a norma degli articoli 374 e 375 c.c., salvo che il testatore non lo abbia espressamente dispensato. L’esenzione dall’osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 374 e 374 c.c. non esclude in ogni caso la necessità di chiedere l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari ai sensi dell’art. 747 c.p.c., come pure l’autorizzazione a continuare l’esercizio di un’impresa commerciale ex art. 371 1° comma c.c.[14].
Si ritiene inoltre che il curatore speciale non debba procedere all’inventario dei beni di cui ha l’amministrazione e inoltre l’art. 366 c.c. consente di esonerarlo dall’obbligo di presentare al tutore copia dei conti periodici, anche se, secondo parte della dottrina, questo non significa che la stessa facoltà possa essergli riconosciuta nei confronti del giudice tutelare[15].
Il curatore in questione, infatti, anche se nominato con un atto di autonomia privata, rimane sotto la costante sorveglianza del giudice tutelare, il quale sovrintendendo alle curatele, potrà rimuoverlo dall’ufficio in base all’art. 384 c.c. espressamente richiamato dall’art. 356 c.c. Inoltre occorre ricordare che in ogni caso i genitori hanno l’usufrutto legale sui beni del minore: dunque possono sempre chiedere all’amministratore il rendiconto della sua gestione[16]. Infine, anche se si esclude un potere di ingerenza dei genitori o del tutore nell’amministrazione del curatore speciale, essi avranno sempre la facoltà di denunziare irregolarità e negligenze a esso imputabili e di chiedere un provvedimento di rimozione[17].
Il curatore cessa per il venir meno dell’ufficio o per cause inerenti alla sua persona[18]. La prima ipotesi comprende tutti i casi in cui vengono meno le esigenze di protezione dell’incapace a seguito di morte dello stesso, raggiungimento della maggiore età, emancipazione, revoca dello stato di interdizione.
La seconda ipotesi comprende il caso di morte, interdizione o rimozione del curatore.
Si discute in dottrina se lo stesso possa rinunciare al suo incarico dopo averlo accettato: sembra preferibile la tesi positiva anche in considerazione del fatto che a differenza che per il tutore, non si creerebbe un vuoto nell’amministrazione dei beni dell’incapace, atteso che la rinuncia farebbe riespandere la potestà dei genitori o i poteri del tutore. L’eccezionalità della norma postula, infatti che, venendo meno il curatore speciale, riprenda pieno vigore il regime della patria potestà o della tutela.
Parte della dottrina[19] e della giurisprudenza[20] ritengono però che, qualora il disponente abbia espressamente dichiarato di volere escludere il rappresentante legale dall’amministrazione, l’ autorità giudiziaria può nominare un altro curatore.
Una siffatta interpretazione tuttavia è difficilmente sostenibile in quanto da un lato risulta arduo distinguere i casi di nomina del curatore diretti all’esclusione del genitore o del tutore dall’amministrazione da quelli che non lo sono (posto che in ogni nomina è implicita una volontà di esclusione), dall’altro lato non vi è traccia nella legge di questo potere di nomina dell’autorità giudiziaria[21]. Al disponente in ogni caso può essere riconosciuta la facoltà nominare uno o più curatori in sostituzione di quello che non possa o non voglia accettare l’incarico.
3. Lascito della legittima e nomina del curatore speciale: necessità di un’interpretazione estensiva
Questione di particolare importanza è se sia possibile prevedere la nomina di un curatore speciale per i beni costituenti la legittima: dalla soluzione di tale problema interpretativo discendono infatti rilevanti conseguenze applicative.
La tesi, che limita la nomina del curatore speciale solamente ai beni costituenti la quota disponibile, sostenuta dalla dottrina maggioritaria ha infatti reso poco “attraente” la disposizione in esame e ne ha limitato fortemente l’impiego.
Le ragioni sono evidenti: da un lato potrebbe essere difficile individuare la porzione di beni oggetto dell’amministrazione dei genitori da quella oggetto dell’amministrazione del curatore speciale e dall’altro lato, in caso di beni indivisibili, si creerebbe una concorrenza tra le due amministrazioni sui medesimi beni, con evidente confusione e difficoltà a scapito del patrimonio da amministrare.
Secondo i sostenitori della tesi restrittiva, se la ratio della norma è quella di favorire le disposizioni liberali, anche derogando alla disciplina della rappresentanza legale, in caso di attribuzione della sola legittima verrebbero meno sia il presupposto che il fondamento della norma in esame[22]. Costituendo la legittima una quota di eredità che comunque viene garantita dall’ordinamento anche contro la volontà del disponente, non si potrebbe parlare con riferimento a quest’ultima di una liberalità, né l’attribuzione di ciò che comunque spetterebbe per legge giustificherebbe l’introduzione di un rimedio eccezionale[23]. Più in generale, è stato sostenuto che nell’ambito dell’ordinamento familiare, in ragion degli interessi tutelati, lo spazio concesso all’autonomia privata deve essere contenuto entro precisi limiti, anche in considerazione del fatto che non sempre la nomina del curatore speciale è ispirata dall’intento di tutelare il minore attraverso la predisposizione di una più solerte amministrazione, ma potrebbe derivare anche da semplice astiosità nei confronti del rappresentante legale[24].
Ulteriormente, è stato sostenuto che la nomina di un curatore speciale in relazione ai beni costituenti la legittima contrasterebbe con l’art. 549 c.c., che vieta al testatore di apporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari[25].
In particolare, in quest’ultimo caso, la sanzione del divieto di cui all’art. 549 c.c. secondo una parte della dottrina sarebbe la nullità della modalità analogamente alla sanzione prevista dall’art. 634 c.c. mentre secondo altra dottrina si avrebbe un’inefficacia relativa, la quale opererebbe ipso iure senza bisogno di una pronuncia costitutiva del giudice, in seguito ad apposita eccezione proposta dal legittimario[26].
Una siffatta interpretazione troverebbe conferma nell’art. 324 c.c. che consentendo di escludere l’usufrutto legale sui beni lasciati o donati solo per la parte che eccede la quota di legittima, ha manifestato l’intenzione del legislatore di “vietare ogni ingerenza di terzi, anche indiretta, sul normale regolamento dei beni spettanti al figlio a titolo di legittima”[27].
A ben vedere le argomentazioni sopra esposte potrebbero essere superate. Innanzitutto, se l’intento del legislatore è di favorire le liberalità a favore del minore, l’accoglimento della tesi restrittiva, escluderebbe la nomina del curatore speciale “per una gran parte di casi e per casi di grande importanza per ipotesi di legittima di notevole entità”[28].
Per quanto riguarda la possibilità di mala electio da parte del testatore, come già ricostruito, il curatore è soggetto al controllo del giudice tutelare che in ogni tempo può rimuoverlo anche a seguito di denunce di irregolarità da parte del rappresentante legale. Inoltre, come anche sostenuto da autorevole dottrina, la nomina di un curatore speciale per i beni lasciati per testamento non costituisce un peso o una condizione ai sensi dell’art.549 c.c.. L’art. 549 c.c. impedisce l’apposizione non solo dei pesi e delle condizioni in senso stretto, ma anche di ogni modalità che, pur non intaccando il valore dei beni costituenti la legittima, modifichi la loro posizione giuridica nei confronti del legittimario.
Mentre la proibizione dell’usufrutto inciderebbe sulla condizione giuridica dei beni attribuiti al minore, in questo caso specifico, invece, i beni sarebbero comunque assoggettati all’amministrazione altrui e sarebbe indifferente per il minore il fatto che siano amministrati da un curatore speciale in luogo del genitore[29].
Infine, l’art. 356 c.c. non fa distinzione tra beni costituenti la legittima e quelli facenti parte della disponibile, come invece fa l’art. 324 c.c., lasciando supporre che il legislatore ove avesse voluto limitare la nomina solo ai secondi l’avrebbe detto espressamente. In conclusione, si può ritenere, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che la nomina del curatore speciale sia possibile anche per i beni costituenti la legittima. Tale interpretazione sarebbe auspicabile e porterebbe a un maggiore impiego dell’istituto sia nei casi in cui il disponente voglia attribuire beni la cui gestione richieda particolari abilità tecniche, non in possesso dei legali rappresentanti, sia quando, in situazioni familiari complesse, questi non nutra particolare fiducia nei confronti di chi esercita la potestà o la tutela.
NOTE AL TESTO
[1] Guerra, Il curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati a incapaci, in RN, 1960, p.166.
[2] Cicu, La filiazione, in Tratt. Dir. Civ. it., dir. Da F. Vassalli, Torino, 1958, p.329; Lazzaro, Un caso dubbio di interpretazione estensiva dell’art. 356 c.c., in Giust. Civ. 1972, I, p.2033; Bucciante, La tutela dei minori, in Tratt. Dir. Priv. Diretto da Rescigno, Torino 1982, p.4, p.596. Jannuzzi, Manuale di volontaria giurisdizione, Milano 1977, 175; SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell’attività negoziale, II, Milano, 1986, p.809.
[3] Coviello, Lascito di legittima a minorenne e nomina di un curatore in Estratto da Il Foro Italiano Vol. LXII Fasc. XI, Roma, 1937.
[4] Santarcangelo, op.cit., II, p.809.
[5] Bartolo-Mauritano, Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trusts interni in I Trust Interni e le loro clausole, a cura di Ernesto Quinto Bassi e Federico Tassinari, Roma 2007, p.162.
[6] Mascolo-Marcoz, L’amministrazione di sostegno e l’impianto complessivo del codice civile in RN, 2005, p.1353-1354.
[7] Cass., sez. II, 13 marzo 1972 n.730, in Giust. Civ. 1972, I, p.2033.
[8] Lazzaro, op.cit., p.2033.
[9] Carlini, in Riv. Not, 2002, p.595.
[10] Cass., sez. I, 5 febbraio 1975 n. 423. Nella fattispecie era stato escluso che un genitore potesse nominare in base alla citata norma, un curatore speciale ai figli minori, autorizzandolo a riscuotere dopo la sua morte, il premio di un contratto di assicurazione a favore dei superstiti di cui i minori stessi erano stati designati come beneficiari, avendo il giudice escluso che tale designazione costituisse una donazione diretta o una disposizione testamentaria.
[11] Trib. Reggio Emilia, 14 gennaio 1980 in R.N. 1981, 194 il quale afferma che il notaio che riceve l’atto di accettazione d’eredità per il minore con l’intervento del curatore speciale contravviene all’art. 28 l. not. ed è punibile ex art. 138 comma 2 L.N..
[12] Cicu, La filiazione, in op.cit., Torino, p.330.
[13] Dell’Oro, Tutela dei minori, in Tratt. Scialoja-Branca, Bologna, 1979, p.113.
[14] Jannuzzi, op.cit., p.178.
[15] Bucciante, op.cit., p.596.
[16] Guerra, op.cit, 177.
[17] Stella Richter-Sgroi, Delle persone e della famiglia, Commentario c.c., Torino 1967, p.506.
[18] Santarcangelo, op.cit, p.818.
[19] Jannuzzi, op.cit., p.177.
[20] Cass., 7 luglio 1941, Foro it. Rep. 1941, v. Patria potestà,p.13-15.
[21] Torrente, La donazione, in Tratt. Dir. Civ. e Comm. a cura di Cicu Messineo, Milano, 1956, p.375; Guerra, op.cit., p.182.
[22] Guerra, op.cit., p.168.
[23] Dell’Oro, Tutela dei minori, in Tratt. Scialoja-Branca, Bologna 1979, p.112.
[24] Coviello, op.cit., p.6.
[25] Bonilini, La successione testamentaria, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, Milano 2009, p.979; Jannuzzi, op. cit, p.176; Santarcangelo, op.cit., p.813, il quale tuttavia osserva come durante la vita del donante, non essendo possibile accertare se il bene donato incida sulla legittima o sulla disponibile, la nomina sia sempre valida. Dopo la morte, invece, accertata eventualmente l’incidenza della stessa sulla legittima, potrà essere dichiarata inefficace.
[26] Mengoni, Successioni per causa di morte – Successione necessaria, nel Tratt. Dir. Civ. e Comm. Cicu-Messineo, Milano 1992, p.104.
[27] Coviello, op.cit. p.9.
[28] Cass., 18 febbraio 1937, in Foro it., 1937, I, p.171.
[29] Mengoni, op.cit., p.102.

AUTORE

Notaio in Milano (distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese).