Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio per il 2020, D.L. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019), prevede all’art. 22 che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, nonché per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il predetto credito d’imposta spetta per le commissioni dovute relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi che siano rese nei confronti di consumatori finali dal giorno 1 luglio 2020, e solamente a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore ad euro 400.000,00.

Il credito d’imposta in questione sarà peraltro utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta in parola, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR 917/1986 (T.U.I.R.)

La norma in questione prevede infine che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento per le transazioni di cui sopra dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta e dovranno inoltre trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento il tutto secondo modalità e criteri da individuarsi dalla Banca d’Italia con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (25 dicembre 2019) al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie. i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui sopra saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale.

Si segnala infine che in sede di conversione del decreto fiscale 124/2019 è stato abrogato l’art. 23 del DL medesimo, il quale prevedeva l’aggiunta di un nuovo comma (il 4-quater) all’art. 15 del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 in forza del quale, a partire dal giorno 1 luglio 2020, in caso di mancata accettazione da parte di un soggetto che effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di un pagamento di qualsiasi importo da effettuarsi con carta di debito o credito, sarebbe stata prevista una sanzione amministrativa di importo pari ad Euro 30,00, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento mediante carte di debito e di credito. Allo stato attuale, pertanto, permane l’assenza di sanzioni in materia.

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Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici ultima modifica: 2019-12-28T15:30:15+01:00 da Annalisa Annoni
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