Il DL 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore in pari data (c.d. Decreto Rilancio), portante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha introdotto, tra le altre, misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
Nella specie, l’art. 26 del Decreto in esame introduce nel nostro ordinamento un nuovo credito d’imposta applicabile, in conformità e nel rispetto di quanto indicato nel predetto articolo e per come infra specificato, agli aumenti onerosi di capitale e spettante, rispettivamente, a favore del singolo investitore ovvero a favore della stessa società deliberante.
di Camilla Marasco, notaio in Lissone
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Preliminarmente, risulta opportuno individuare il campo di applicazione della suddetta norma al fine di poter poi meglio comprendere l’effettiva operatività del credito d’imposta, per come rispettivamente introdotto.
L’art. 26, difatti, all’interno dei commi 1, 2 e 3, individua – in primo luogo – i criteri e le condizioni per poter usufruire del nuovo credito d’imposta, fissando dei requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, che dovranno necessariamente coesistere per poter accedere alla presente misura introdotta con il Decreto Rilancio.
Di talché, ai sensi dell’art. 26, comma 1, le misure introdotte dal presente articolo troveranno applicazione:
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agli aumenti di capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, anche semplificata, delle società cooperative, delle società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e delle società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia (escluse quelle di cui all’articolo 162-bis TUIR e quelle che esercitano attività assicurative);
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qualora la società sia regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese;
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qualora la stessa soddisfi le seguenti condizioni e, precisamente:
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presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a cinque milioni di Euro e fino a cinquanta milioni di Euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
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abbia subìto, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
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abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento purché integralmente versato.
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Inoltre, l’art. 26, comma 2, introduce ulteriori condizioni al fine di poter usufruire della misura prevista dal successivo comma 8 e, precisamente, del credito d’imposta introdotto a favore della società e, precisamente, è richiesto che la società, rispettivamente:
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alla data del 31 dicembre 2019 non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
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si trovi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
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si trovi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
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non rientri tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
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non si trovi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
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nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di Imposte sui Redditi e sul Valore Aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 7.
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Ciò posto, individuati quelli che sono i requisiti necessari per l’accesso alla misura in esame e, dunque, identificato il campo di applicazione dell’art. 26, risulta possibile analizzare le singole fattispecie di credito d’imposta introdotte, gli specifici requisiti e limiti stabiliti, le modalità di utilizzo del credito e le ipotesi di decadenza, le quali risultano identificate e descritte all’interno, rispettivamente, dei commi 4, 5, 6 e 7 per il credito di imposta a favore del singolo investitore e dei commi 8 e 9 per il credito di imposta a favore della stessa società.
Credito di imposta a favore del singolo investitore: ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26, ai soggetti che effettuino conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato (ed eseguito) dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Legge ed entro il 31 dicembre 2020, spetta un credito d’imposta pari al 20% dell’apporto.
Per poter usufruire del predetto credito è, altresì, stabilito che:
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l’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non possa eccedere Euro 2.000.000;
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la partecipazione riveniente dal conferimento debba essere posseduta fino al 31 dicembre 2023;
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non possano beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 26 dispone che la disciplina del credito di imposta a favore del singolo investitore si applichi anche:
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agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nel rispetto di quanto previsto all’art. 26 comma 1;
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quando l’investimento avvenga attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 TUIR o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investano in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
All’interno del successivo comma 7, risultano invece individuate le modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame, il quale sarà, difatti, spendibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di cui all’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Per poter accedere all’agevolazione in esame è necessario che l’investitore sia in possesso di una certificazione della società conferitaria, di cui meglio infra, che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui all’art. 26, comma 20 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.
L’ipotesi di decadenza dal credito in esame viene identificata con la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 31 dicembre 2023, da parte della società conferitaria, con il conseguente obbligo a carico del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
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Credito di imposta a favore della stessa società: il comma 8 dell’art. 26 prevede che alle società (identificate all’art. 26, comma 1 e che soddisfino le condizioni di cui al successivo comma 2) sia riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale sociale a pagamento deliberato, eseguito ed integralmente versato dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Legge ed entro il 31 dicembre 2020 e, comunque, nei limiti previsti dall’art. 26, comma 20, di cui meglio infra.
Per quanto attiene alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame, individuate nel comma 9, è previsto che lo stesso sia utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
Anche in tal caso, non troveranno applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di cui all’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Per tale credito d’imposta, la decadenza dal beneficio viene testualmente identificata dalla norma nella distribuzione da parte della società di qualsiasi tipo di riserve prima dell’1 gennaio 2024 con conseguente obbligo in capo alla stessa di restituire l’importo unitamente agli interessi legali.
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Disciplina comune: per l’utilizzo di entrambi i crediti di imposta previsti dal nuovo art. 26 del DL 19 maggio 2020 n. 34, risulta opportuno precisare che:
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il comma 20 dettato in tema di “limiti” prevede che i benefici previsti ai commi 4 e 8, sia a favore del singolo investitore sia a favore della società, si cumulino fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società abbia beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non deve eccedere per ciascuna società (rientrante tra quelle individuate al comma 1) l’ammontare di 800.000 Euro ovvero 120.000 Euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 Euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1407/2013, del Regolamento della Commissione n. 702/2014 e del Regolamento della Commissione n. 717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti, la società ottiene dai soggetti preposti l’attestazione della misura dell’incentivo di cui abbia usufruito. Di talché, la società stessa presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste dall’art. 26, commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea di cui sopra, non superino i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione Europea;
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è stata autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di Euro per l’anno 2021 con l’istituzione, per il medesimo anno, di un apposito Fondo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge e, dunque, entro il 19 giugno 2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui sopra.
Ad ogni modo, l’efficacia delle misure previste dal presente articolo risulta essere subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

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