Con provvedimento n. 2020/381183 del 16 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricalcolato la percentuale di fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, portandola al 47,1617%.
Come noto, l’art. 125 del D.L. n. 34/2020 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo art. 125. Sul punto, si ricorda solamente che, ai sensi del citato articolo, ai beneficiari spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% di dette spese, fino ad un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.
Con provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa, stabilito in 200 milioni di euro dal comma 1 del richiamato art. 125, in particolare prevedendo che i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicassero all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro detta data, in rapporto con il citato limite di spesa, ha portato all’individuazione di una percentuale pari al 15,6423%, come meglio precisato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 302831/2020 dell’11 settembre 2020.
A fronte dell’incremento di 403 milioni di euro di risorse di imposta disponibili, disposto dall’art. 31, comma 4-ter D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi rideterminato detto importo percentuale, ora pari al 47,1617%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, ad oggi, pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 47,1617%. Il credito di imposta è utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti ai punti 5 e 6 del citato provvedimento del 10 luglio 2020 (cfr. provvedimento Agenzia delle Entrate n. 2020/381183 del 16 dicembre 2020).

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