Corte d’Appello di Brescia: confermato il no all’aumento di capitale mediante conferimento di criptovaluta

La  Corte d’Appello di Brescia con Decreto 207/2018 del 24 ottobre 2018 conferma il provvedimento del Tribunale in materia di conferimento di criptovaluta. Federnotizie aveva pubblicato in anteprima il decreto del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di Imprese (Decreto n. 7556/2018 RG n. 2602), del 18 luglio 2018 che aveva rigettato il ricorso di una Società contro il rifiuto del notaio di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese di una delibera di aumento del capitale sociale con conferimento di criptovaluta.

Ricordiamo il fatto: un notaio verbalizza un’assemblea di una s.r.l. in cui si delibera un aumento di capitale a pagamento che viene liberato mediante il conferimento in natura (escludendo quindi che si possa trattare di un conferimento in denaro) di una certa quantità di una specifica criptovaluta.

Il notaio si rifiuta di iscrivere la delibera al Registro delle Imprese sul presupposto che le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentirebbero una valutazione economica concreta del conferimento.

Il Tribunale evidenzia che ciò che viene conferito deve essere suscettibile di valutazione economica e perché ciò sia possibile è necessario che vi sia un mercato del bene che si conferisce; sottolinea che il bene oggetto di conferimento dovrebbe poter essere bersaglio dell’aggressione da parte di creditori e suscettibile di esecuzione forzata, precisando che un ipotetico pignoramento della criptovaluta non sarebbe di fatto possibile per l’esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che impedirebbero, senza la collaborazione del debitore, l’espropriazione forzata.

Il Tribunale quindi, rilevando che la moneta virtuale oggetto del conferimento è in fase sostanzialmente embrionale, rigetta il ricorso, statuendo che la criptovaluta in oggetto non ha ancora i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile di valutazione economica e, quindi, possibile oggetto di conferimento.

La società ha quindi proposto reclamo alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art.2436 cc, ribadendo la tesi già in prima fase sostenuta circa l’effettività del valore della criptovaluta specifica sulla base di una relazione di stima.

La Corte d’Appello di Brescia parte dal presupposto che la moneta virtuale, meglio conosciuta come “criptovaluta”, è utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria e quindi deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato. Non può pertanto essere considerata alla stregua di beni, servizi o altre utilità, che sono, come tali, suscettibili di acquisto con impiego del denaro, e perciò idonei ad essere economicamente oggetto di valutazione tecnica mediante perizia di stima. L’effettivo valore economico della “criptovaluta” non può in conseguenza determinarsi mediante perizia secondo il combinato disposto degli artt 2464 e 2465 cc – riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro – non essendo possibile, per le ragioni sopra esposte, attribuire valore di scambio ad un’entità essa stessa costituente elemento di scambio nella negoziazione.

La Corte d’Appello evidenzia però che non esiste, allo stato, un sistema di cambio per la “criptovaluta” in oggetto che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati (dollaro, yen, sterlina etc). Da ciò consegue che non è possibile assegnare alla criptovaluta – in assenza di un sistema di scambio idoneo a determinarne l’effettivo valore ad una certa data – un controvalore certo in euro.

In conclusione, secondo la Corte d’Appello non è possibile attribuire un valore effettivo e certo delle criptovalute, attesa la loro volatilità e non ci sono le condizioni per una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto.

Viene pertanto confermato il rigetto del ricorso ex art.2436 c.c. proposto innanzi al Tribunale di Brescia, con conseguente conferma, sia pure con diversa motivazione, del provvedimento reclamato.

Il testo integrale del Decreto della Corte d’Appello di Brescia.

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Corte d’Appello di Brescia: confermato il no all’aumento di capitale mediante conferimento di criptovaluta ultima modifica: 2018-12-03T17:56:03+01:00 da Domenico Chiofalo
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