Si segnala che, in forza del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”, che ha introdotto l’articolo 16-bis nel D.L. n. 179/2012, il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti (del Giudice) dei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione e attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Pertanto, qualora il Notaio dovesse stipulare, per esempio, un atto di vendita in esecuzione di procedura competitiva fallimentare, potrà evitare di chiedere alla Cancelleria il rilascio di una copia conforme del provvedimento del Giudice Delegato, ma potrà farsela rilasciare (con apposita attestazione di conformità) dal curatore fallimentare.

AUTORE

Valentina Rubertelli è notaio dal 1996. È stata componente della Commissione Studi in materia di Conciliazione presso il CNN e ha collaborato alla stesura del relativo Manuale. È segretario del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna da marzo 2011. È presidente dell’Associazione Notarile delle Procedure Esecutive presso il Tribunale di Reggio Emilia dal 2010. Partecipa presso il Consiglio Nazionale al Gruppo redazionale delle Guide al Cittadino.