Durante il Workshop della Commissione Esecuzioni Immobiliari sono state esaminate le quattro proposte fatte dal Notariato all’audizione del Consiglio Nazionale del Notariato alla Commissione Giustizia Senato della Repubblica del 7 luglio 2020 sul DDL AS 1662: “DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI dI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE”. Il dettaglio delle proposte è consultabile su CNN notizie del 29 luglio 2020.
Ha introdotto i lavori il Consigliere Nazionale Michele Labriola, che ha richiamato alcuni punti della legge notarile a dimostrazione della vicinanza del notaio al processo contenzioso ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Ha poi passato la parola ai due relatori per l’illustrazione delle proposte del Notariato.
La prima proposta illustrata è stata quella relativa alle modifiche alle norme del codice di procedura civile sul Processo di esecuzione.
Sono state illustrate le proposte di modifica dell’art 567 C.p.c. in tema di acquisizione della documentazione, la proposta di eliminazione dell’istituto della vendita con incanto a beneficio delle vendite cosiddette “competitive”; la proposta di potenziare l’istituto della delega in sede di espropriazione forzata anticipando il momento processuale della delega ed ampliando il novero delle attività da compiersi ad opera del professionista delegato. Tutte le proposte sono state illustrate brevemente dal notaio Stefano Fazzari.
È stata illustrata dal collega Fazzari anche la proposta in tema di Volontaria Giurisdizione, proposta che amplierebbe di molto l’intervento previsto nel DDL 1662 (l’art. 9 prevede solamente, la revisione dei casi in cui, nei procedimenti in camera di consiglio, il tribunale provvede in composizione collegiale).
È stato sottolineato l’imprescindibile connotato della terzietà e le tradizionali competenze in materia del notaio ed è stata quindi illustrata la proposta di devolvere al notaio l’intera area della volontaria giurisdizione volontaria (salvo alcune ipotesi eccezionali) e quindi attribuire al notaio:
- le nomine (tutore, protutore e curatore dell’eredità giacente);
- le autorizzazioni ad negotia o a stare in giudizio (artt. 320, 371, 372, 373, 374, 375 e 376, 424, 425, 460, 493, 694, 703 cod. civ.).
E’ stato poi illustrato sommariamente dal notaio Claudio Calderoni il “Giudizio di scioglimento delle comunioni” di cui all’art. 10 della legge delega, spiegando le motivazione della proposta del notariato di deferire al solo notaio tale competenza.
Il notaio Claudio Calderoni ha descritto anche la quarta proposta del Notariato in tema di assunzione di prove, illustrando sia la proposta relativa alla delega al notaio dell’attività di assunzione della prova testimoniale in pendenza del processo (previa predeterminazione da parte del giudice dei capitoli di prova), sia la proposta di delega al notaio dell’attività di assunzione della prova testimoniale prima del processo, particolarmente interessante, sulla falsariga di quanto già disciplinato in altri ordinamenti (es. Francia e Germania), con la previsione della creazione di un autonomo “procedimento probatorio” nel cui ambito dovrebbe trovare spazio l’istituto della delega di attività giurisdizionali al notaio.
Questo “procedimento probatorio” avrebbe caratteristiche differenti dall’attuale procedimento di “istruzione preventiva”, soprattutto in relazione al requisiti del periculum in mora (in Francia si richiede un «un motivo legittimo di conservare o stabilire la prova di un fatto da cui potrebbe dipendere la soluzione di una controversia» e in Germania si richiede la presenza di un interesse giuridico che giustifichi l’assunzione anticipata del mezzo di prova; interesse che si presume «se l’accertamento può servire ad evitare una controversia»).
Si è sottolineato che un procedimento di tale natura, senza coinvolgere l’autorità giurisdizionale, potrebbe portare ad una diminuzione del contenzioso perché anticiperebbe la piena consapevolezza delle parti (non ancora in causa) sulla validità e gravità delle prove in loro possesso a prima dell’introduzione del giudizio.
Il collega Calderoni ha chiuso il suo intervento illustrando anche la proposta di delega al notaio dell’attività di ispezione (prima o durante il processo), auspicando la valorizzazione della possibilità per il giudice di delegare a un notaio, nell’ambito di un processo civile pendente o prima del processo (ossia nell’ambito di un “procedimento probatorio” quale quello sopra descritto), l’assunzione dell’ispezione (magari con l’assistenza di un consulente tecnico, come anche attualmente già previsto dall’art. 259 c.p.c. per il giudice istruttore).
Si è anche presa in considerazione la proposta relativa alla dichiarazione (giurata) resa dal terzo dinanzi al notaio (affidavit), già nota in ordinamenti stranieri, e alla possibilità di chiarire la competenza notarile in relazione alla possibilità di redazione di verbali di constatazione.

AUTORE

Laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha svolto per oltre un decennio la professione di avvocato del Foro di Milano, occupandosi prevalentemente di diritto delle successioni e di procedimenti in Commissione Tributaria. Ha vinto il concorso notarile bandito nell’anno 2008, classificandosi terzo a livello nazionale. Svolge la professione di notaio in Milano dal 2013.