Il Presidente della Commissione Studi Tributari Diego Barone, a inizio lavori, ha sottolineato come il tema della riforma fiscale sia di grande attualità e come da più parti si auspichi una riforma del sistema fiscale italiano. Barone ha però evidenziato come spesso l’attenzione sia concentrata sulle imposte dirette, sulla temuta tassa patrimoniale, sull’IVA in relazione a beni di più ampio consumo, evidenziando come invece ci si dovrebbe chiedere se sia necessaria anche una riforma dell’imposta di registro e quali potrebbero essere le linee guida di una sua riforma.
Vincenzo Pappa Monteforte, partendo dalla disamina dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17357 del 19/8/2020, ha affrontato il tema del ruolo del notaio nella liquidazione e nella riscossione delle imposte. Nella citata ordinanza la Cassazione sottolinea come l’introduzione del MUI per la registrazione telematica degli atti non abbia mutato il ruolo del notaio, che rimane obbligato solidalmente al versamento dell’imposta pur restando estraneo al presupposto impositivo.
La Corte definisce il notaio quale garante ex lege per il rafforzamento dei presupposti di satisfattività della pretesa impositiva. Il notaio costituisce dunque in questo campo l’unico interlocutore tra i contribuenti e la pubblica amministrazione, in quanto i contribuenti non possono in alcun modo interagire con essa nella fase della liquidazione e del versamento delle imposte.
Il ruolo del notaio dovrebbe dunque essere equiparato al concessionario della liquidazione, e quindi il pagamento delle imposte al notaio dovrebbe avere effetto liberatorio, come peraltro affermato dalla stessa Cassazione con l’ordinanza 724/2019 nelle ipotesi in cui il notaio agisca come ausiliario del giudice. Diego Barone ha quindi sottolineato come il nostro ruolo nella registrazione e liquidazione degli atti e nel correlato pagamento delle imposte possa diventare funzione pregnante.
La dott.ssa Annarita Lomonaco ha parlato dell’interpretazione dell’art. 20 del TUIR intervenuta con pronuncia della Corte Costituzionale n. 158/2020, che mette un punto fermo sulla legittimità costituzionale del predetto articolo ed effettua una ricostruzione sistematica dell’imposta di registro nell’ottica di un fisco più equilibrato. Sottolinea quindi come sia ormai principio cardine che non si possa procedere alla tassazione del singolo atto presentato alla registrazione se non in base agli effetti giuridici del medesimo e ciò senza poter ricorrere ad elementi extra testuali.
La dottoressa Lomonaco, parlando di come con il collegamento negoziale possa eventualmente realizzarsi abuso del diritto, sottolinea che va riconosciuto al contribuente un diritto alla pianificazione fiscale. Evidenzia quindi come il legislatore potrebbe aggiornare l’imposta di registro sia sul piano sostanziale, che sul piano procedimentale attuativo tenendo conto dell’evoluzione tecnologica intervenuta in materia di registrazione degli atti notarili. Con ciò si potrebbe quindi inquadrare meglio il ruolo del notaio in questo campo ed introdurre un dialogo diretto fra il notaio e l’amministrazione finanziaria.
Il Notaio Barone sottolinea quindi come la stessa Corte Costituzionale dia questa indicazione per esigenza di ammodernamento dell’impianto normativo dell’imposta di registro e rimarca come anche a livello europeo sia principio riconosciuto quello della pianificazione fiscale da parte del contribuente. In risposta ad un quesito la dott.ssa Lomonaco ha poi fatto notare come l’art. 21 del TUIR non sia una deroga all’art 20. Se l’atto che si registra presenta più negozi autonomi, ciascuno sarà tassato singolarmente, ma ciò sempre secondo i principi dell’art 20.
L’agenzia delle entrate non potrà quindi frammentare un negozio unico in più negozi per moltiplicare le imposte fisse applicate, né gli uffici dovrebbero poter individuare in mere clausole inserite negli atti notarili dei negozi autonomi e soggetti a tassazione (ad es. come avvenuto per la clausola di consegna anticipata dei beni nel contratto preliminare o per la clausola che evidenzia una compensazione legale nell’ambito pagamento del prezzo).
Si è inoltre sottolineato come in tema di imposta principale postuma la Corte di Cassazione abbia evidenziato che la possibilità di correggere la stessa nei 60 giorni valga solamente per errori di liquidazione che risultino per tabulas, e non per quelle situazioni che richiedano un’interpretazione da parte degli uffici.
Il notaio Roberto Martino affronta il tema della dichiarazione di successione telematica, evidenziando come il notariato abbia partecipato all’ultima parte della genesi della stessa. Da quando è stata imposta la forma telematica di trasmissione (1/1/2019) per le dichiarazioni di successione sono state molte le criticità emerse (ad es. errori bloccanti, o il momento in cui la dichiarazione deve ritenersi presentata, o ancora la possibilità di presentare una nuova dichiarazione da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha presentato la prima, ecc.), ma non si devono tralasciare anche gli aspetti positivi per la nostra professione e ciò soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.
Certo il modello è ostico e vanno smussate criticità ed il notaio Martino sottolinea come tutte le principali situazioni critiche evidenziate e indicate dal notariato siano state recepite dall’Agenzia delle Entrate che le sta affrontando per risolverle. Il notaio Barone ha quindi ricordato come i rapporti tra il notariato e la direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate sino ottimi e come al notariato venga riconosciuta grande stima, ricordando altresì che verrà aperto un tavolo di confronto per l’aggiornamento della circolare sulla tassazione degli atti notarili.
Il notaio Martino, in risposta ad un quesito, ha poi evidenziato come in alcuni casi molto peculiari non riconosciuti dal software della dichiarazione di successione telematica, alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia abbiano consentito al notaio di presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea (per es. in caso di trust).
Il dott. Nicola Forte ha concentrato il suo intervento sul notaio quale contribuente ed ha parlato in particolare dei cosiddetti modello ISA (Indicatore Sintetico di Affidabilità fiscale), evidenziando come tale modello sia cambiato dalla prima introduzione del 2018 e che molto ancora cambierà con riferimento all’anno 2020 in corso. Nel modello ISA attuale contano più i compensi ed il fatturato rispetto alle spese. Si devono indicare i vari tipi di prestazioni effettuate ed il loro numero.
Il modello crea così, in relazione al fatturato, un compenso medio e il software lo confronta con il compenso medio provinciale. Se il dichiarante sovrastima il numero delle prestazioni effettuate rischia di vedere un risultato medio basso nei “voti” che vengono attribuiti in base al modello. Il dott. Forte preannuncia che per il modello riferito all’anno 2020 saranno inseriti dei correttivi, perché a causa della pandemia in atto questa annualità sfugge a qualsiasi regola.
L’art. 148 del Decreto Rilancio ha precisato che per la valutazione della posizione del contribuente si terrà però conto anche del miglior “voto” fra quelli degli anni 2018, 2019 e 2020, e ciò in favore del contribuente. Il dott. Forte ha poi chiarito come il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate che ammette la deducibilità dei contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato potrebbe incidere sul calcolo degli ISA.

AUTORE

Valentina Varlese è napoletana con studio a Melzo (MI). Notaio dal 2001, è ancora innamorata del Notariato. Ha insegnato alla scuola notarile di Milano fino al 2011. Fa parte del comitato direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia.