Come da tradizione Federnotizie pubblica i resoconti dei lavori del Convegno del 23 settembre “Blockchain, Smart Contract e Notariato” e a margine alcune interviste, in formato audio, fatte dalla nostra redazione. Se siete interessati a riascoltare l’intera giornata di lavori trovate in questa pagina i video integrali degli interventi (e altri materiali).

- Giovanni Liotta, Presidente di Federnotai;
- Alessandra Mascellaro, Consigliere CNN e Cda Notartel SpA.
- Avvocato Marco Bellezza, Consulente Ministero dello Sviluppo Economico;
- Notaio Cesare Licini, Federnotai;
- Professor Oreste Pollicino, Università Bocconi di Milano;
- Avvocato Carlo Di Nicola, senior legal Unidroit;
- Francesco Melcarne, Executive IT Architect IBM.

- Intervista a Marco Bellezza
- Intervista ad Alessandra Mascellaro
- Intervista a Oreste Pollicino
- Intervista a Francesco Melcarne
INTERVENTI INTRODUTTIVI
Giovanni Liotta
Dopo i ringraziamenti di rito, Giovanni Liotta ha sottolineato come i temi oggetto dell’odierno convegno abbiano suscitato l’interesse e la curiosità del Notariato, cui si deve però accompagnare la dovuta prudenza.
Blockchain e Smart Contract sono temi che toccano i notai sia in ambito professionale, sia nella vita quotidiana di ciascuno.
La partecipazione eterogenea al convegno manifesta come l’approccio a questi temi debba essere multiforme. Sono presenti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Accademia, Unidroit, un operatore importante come Ibm (con cui abbiamo già progetti in corso) e il Notariato nelle sue varie componenti: questo approccio aiuta a riflettere su quali possano essere gli effetti di Blockchain e Smart Contract, e quale ruolo possa ritagliarsi il Notariato nell’utilizzo di queste tecnologie.
Liotta evidenzia che Blockchain e Smart Contract sono strumenti differenti: la legge n. 12/2019 fornisce alcune definizioni dalle quali partire; sottolinea come il Notariato si sia già soffermato sul tema con uno studio del CNN in materia e un articolo di Ugo Bechini pubblicato di recente.
Nell’utilizzo della Blockchain, l’aspetto critico è quello di verificare dove si trovano i dati trattati e chi li controlla; questa tecnologia potrebbe essere utilizzata come applicazione sotto il controllo di un gatekeeper che ben potrebbe essere il notaio.
Quanto allo Smart Contract, l’obiettivo è quello di sviluppare altre applicazioni, oltre a quelle già esistenti, che possano rendere l’atto notarile sempre più vicino a uno Smart Contract.
Blockchain e Smart Contract sono tecnologie su cui è necessario ragionare per verificare come possano essere utilizzate dal Notariato a favore della collettività in genere, sviluppando un approccio di apertura alle novità, con un po’ di incoscienza e curiosità.
Alessandra Mascellaro
Alessandra Mascellaro ha esordito ricordando che il presente convegno è la prima occasione pubblica a cui partecipa dopo la sua nomina a consigliere di Notartel, avvenuta lo scorso 13 settembre.
I temi del convegno, secondo il notaio Mascellaro, costituiscono una realtà prossima, con cui professionisti e cittadini dovranno presto confrontarsi senza timori o reticenze, nonostante la loro estraneità alla materia. Le nozioni di Blockchain e di Smart Contract non risultano particolarmente accattivanti né intuitive per il giurista. Tuttavia, tecnologia e diritto dovranno andare a braccetto in futuro e il Notariato deve da subito programmare il cambiamento partendo dall’interno (per es. inserendo il diritto dell’informatica tra le materie di concorso).
Inoltre, in questo campo il Notariato deve essere a fianco delle altre istituzioni. Accettare il confronto significa essere protagonisti del cambiamento, significa, per il Notariato, essere parte del sistema.
Quando si parla di Blockchain si parla di fiducia, di certezza e di garanzia. Ma anche quando si parla di Notariato si parla di fiducia, di certezza e di garanzia. Quell’autorità centrale che Blockchain vorrebbe bandire dal sistema assume responsabilità e garantisce in proprio i cittadini contro i rischi di frode, di riciclaggio e di scarsa trasparenza. Le conseguenze di una fiducia malriposta nella pura tecnologia informatica possono invece rivelarsi disastrose e senza ritorno.
Il problema centrale è quello della compatibilità tra il concetto di decentralizzazione, tipico della Blockchain “permissionless” (o Blockchain aperta), e tutto il sistema giuridico italiano, fondato su un principio esattamente opposto.
Quanto agli Smart Contract, la domanda che sorge spontanea è se si tratti di contratti o di software. Per Nick Szabo, l’ideatore di questa “tecnologia”, si tratta semplicemente un protocollo informatico in grado di eseguire determinati termini contrattuali: l’idea è quella di includere i termini contrattuali all’interno di una macchina automatizzata. Da questo punto di vista, l’idea di Smart Contract può considerarsi più antica di Internet e di ogni altri protocollo o applicazione.
Nel rapporto con la Blockchain, gli Smart Contract sono software rappresentati sul registro distribuito e lì immutabilmente conservati in forza delle caratteristiche che contraddistinguono il più ampio protocollo crittografico in cui sono inclusi. Gli Smart Contract eseguono operazioni secondo logiche predefinite; rispondono autonomamente a un input compiendo una transazione tra due o più nodi di rete; l’input determina l’esecuzione del programma, il quale restituisce un output che viene inserito nel relativo blocco e poi convalidato mediante mining (processo tramite il quale vengono creati e aggiunti nuovi blocchi a una Blockchain).
Ecco, di fronte all’interrogativo se lo Smart Contract sia solo un software per l’esecuzione del contratto o non sia piuttosto esso stesso il contratto, Il Notariato (che ha già elaborato due studi sul tema) ha optato per la seconda risposta. E si tratta di un contratto le cui maggiori problematiche sorgono nella fase patologica del rapporto (inadempimento, eccessiva onerosità sopravvenuta, individuazione del foro competente, ecc.): nella fase, cioè, in cui maggiori sono i benefici derivanti dall’intervento preventivo del notaio, il quale, con l’esercizio della sua funzione di adeguamento, conserva un ruolo importantissimo, non replicabile da nessun software.
“Don’t trust, verify”: è questo il mantra dell’open source, il cui significato è che non c’è bisogno di doversi fidare di qualcuno, perché tutto si può verificare in prima persona sulla Blockchain. Ebbene, l’invito e l’augurio di Alessandra Mascellaro si incentra sul verify: studiamo e verifichiamo come crescere e come evolvere insieme.
AUDIO INTERVISTE
RELAZIONI
Marco Bellezza
L’avvocato Bellezza introduce il suo intervento evidenziando come l’attività svolta presso il MISE gli abbia già consentito di illustrare la tecnologia della Blockchain al Paese, oltre che di organizzare l’odierno convegno con il notaio Chiofalo.
Illustra che il MISE si è occupato nell’ultimo anno di un fascio di tecnologie, tra cui in particolare l’intelligenza artificiale, la Blockchain e il 5G; sono state avviate una serie di iniziative per acquisire consapevolezza su che cosa siano e su che cosa si possa fare in Italia con l’utilizzo di tali tecnologie.
Bellezza precisa che al MISE sono stati creati due gruppi di lavoro: il primo sul tema dell’intelligenza artificiale, formato soprattutto da professori, che ha portato all’elaborazione di un documento di carattere accademico che verrà sottoposto all’attenzione del Governo; il secondo gruppo, centrato sul tema della Blockchain, è invece formato da esponenti più eterogenei e sta ancora lavorando sulla parte delle raccomandazioni. Il materiale prodotto da questo gruppo di lavoro andrà a tracciare una serie di casi d’uso per la Blockchain (tra i quali non si parla di registri immobiliari). La seconda parte del lavoro sarà quella di sviluppare una strategia nazionale sulla Blockchain.
Come applicativo della Blockchain, al MISE è stata avviata una sperimentazione con IBM per l’utilizzo della tecnologia per la tracciabilità dei prodotti in ambito tessile e di abbigliamento, per garantire i consumatori sull’origine dei prodotti e per la tutela del made in Italy.
L’obiettivo attuale è quello di capire come integrare l’utilizzo della tecnologia in modo tale da poterla utilizzare al posto di carta bollata e timbri.
Bellezza fa presente che è stata prodotta una novità normativa in tema di Blockchain: l’intento del legislatore è quello di fornire una base di partenza, ma anche quello di lasciare lo spazio agli interpreti per lo sviluppo della norma. L’intervento normativo è stato significativo, ma la norma deve essere letta unitamente alla relazione illustrativa.
Una delle possibili applicazioni della nuova normativa, ad esempio, potrebbe essere quella di utilizzare la tecnologia per attribuire data e ora certa a un documento da produrre in giudizio: la medesima funzione degli strumenti tradizionali (timbri postali o autentica notarile) può essere svolta con una tecnologia alternativa. In prospettiva si vedrà in che maniera la norma abiliterà la creazione di nuovo business sulla base delle tecnologie emergenti.
Bellezza fa presente che è stato concluso un accordo con l’OCSE per la valutazione delle policies che il governo ha messo in campo sulla Blockchain. Questa iniziativa è innovativa per l’Italia e mira a verificare, con la collaborazione tra il MISE e l’OCSE, quale sarà l’impatto della nuova normativa e a valutare quali ne saranno gli effetti.
L’avv. Bellezza conclude evidenziando che la tecnologia della Blockchain non mira a sostituire i certificatori dei dati: il tema è, piuttosto, quello di capire come integrare l’attività di certificazione – che già esiste – in un sistema di tecnologie avanzate.
Cesare Licini
Le tecnologie digitali garantiscono la sicurezza dell’avvenuto deposito di dati e documenti; tuttavia, non ne certificano il contenuto intrinseco. In sé è un vantaggio importante quello di poter contare sulla certezza della catena dei dati immessi, ma Blockchain non è un giurista: garantisce solo un risultato matematico, non valutazioni giuridiche.
Queste tecnologie – in assenza di un intermediario – lasciano del tutto assenti consiglio, consulenza e informazione, e non consentono una asseverazione sull’esistenza di consenso informato, contraddittorio e legalità rispetto all’interesse generale.
Ogni prospettiva di sviluppo deve rispondere al “diritto di libertà di impresa”, ma prima di tutto al bisogno di garantire alle collettività il diritto alla “pubblica sicurezza economica”.
È dunque fondamentale, nell’utilizzo di queste tecnologie, l’intermediazione di una funzione terza per reggere la complessità della contrattazione.
Lo Stato mira alla legalità totale verificata. Le verità digitali sono solo fattuali e matematiche, mentre quelle che, da sempre, dà l’atto pubblico hanno un plusvalore irraggiungibile: un “procedimento di produzione di rapporti giuridici” frutto di un controllo di legalità statuale, che permette l’accesso al diritto solo alle vicende giuridiche accertate tramite il preventivo controllo di legalità da parte di un giurista pubblico ufficiale, come il giudice nel processo, deputato a produrre bene pubblico, certezza, fiducia.
Questo plusvalore consente di ritrovare un equilibrio tra l’esigenza di semplificazione (che e propria delle tecnologie digitali) e l’esigenza di certezza dei traffici giuridici (che solo l’intermediazione del pubblico ufficiale può garantire).
Il Notariato è di fronte a una grande sfida: deve saper reinventare il proprio ruolo di protagonista. Ciò significa che deve saper fare proprie le nuove tecnologie, specie Blockchain, come una occasione per evidenziare la propria utilità e sfruttare quella eccellenza per arricchire la propria nel prestare il servizio pubblico, sommando l’eccellenza nella conservazione, per valorizzare la qualità del proprio prodotto intellettuale.
Il Notariato non deve temere la Blockchain, ma usarla per migliorare il proprio servizio.
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Durante il dibattito, alla domanda se vi siano dei rischi Notariato, Licini risponde che rischi concreti sembrano esclusi, tenendo conto di quanto riferito dall’avv. Bellezza, il quale ha confermato che l’approccio non è distruttivo, ma finalizzato a sottolineare l’importanza di Blockchain come tecnologia praticabile per il futuro.
Se questo è l’obiettivo, non vi è un rischio concreto che si vada verso la disintermediazione del notaio per effetto della Blockchain: il notaio continuerà a fare quanto fa attualmente; il notaio non è “il rogito con il sigillo”, ma il procedimento che porta al rogito, l’attività di consulenza, l’adeguamento della volontà. Queste attività – a fortiori in una società che tende verso l’anonimato – ci rende protagonisti (come succede, ad es., in materia di segnalazioni antiriciclaggio).
Esiste un rischio solo, il quale nasce dall’equivoco che il sistema Blockchain sia un sistema forte che non necessita di notaio: un rischio che potrebbe concretizzarsi, ad es., in un recepimento scorretto della direttiva n. 1151/2019 sulla costituzione di società in forma digitale.
Oreste Pollicino
Il prof. Pollicino ha esordito ricordando come le questioni oggetto del convegno siano già state proposte nel Congresso Nazionale di due anni fa a Palermo. Già in quella sede, egli aveva invitato a diffidare di alcuni luoghi comuni, come quello secondo cui Internet sarebbe del tutto a-territoriale, anarchico e allergico alle sovranità nazionali: si è infatti scoperto (e a caro prezzo) che non è così.
Altro luogo comune è che il principio dell’anonimato sia alla base dell’idea di un Internet veramente libero. Non è così: il principio dell’anonimato, che sta dietro anche all’idea di Blockchain, è per es. la ragione principale della vastissima circolazione di fake news in Internet; allo stesso modo, anche in Blockchain potrebbero circolare valori falsi.
Due anni nel mondo dei bit corrispondono a 200 anni nel mondo degli atomi. In questa evoluzione rapidissima e incessante, lasciamoci guidare da alcuni punti fermi.
Primo punto: l’idea che gli scambi umani possano essere del tutto automatizzati è una fairy tale.
Secondo punto. A dimostrazione che, a volte, basta ragionare sulle origini delle parole per trovare una rotta, pensiamo alla parola cyber, la cui radice greca ??ße? significa timone. Alla base della cibernetica vi è la possibilità di guidare un progetto: se non vi è la guida del progetto, l’idea stessa di cibernetica perde di significato. Solo quando il timone è saldo la Blockchain funziona: occorre quindi investire in progetti virtuosi per trovare l’equilibrio tra innovazione tecnologica e controllo del timone.
Terzo punto: in assenza di una guida, in ambito digitale si sono sviluppati alcuni poteri forti che appaiono come la negazione stessa dell’essenza del costituzionalismo. Come diceva il filosofo Roscoe Pound, “the law must be stable, but it must not stand still”: occorre dunque trovare un punto di equilibrio tra la certezza del diritto, da un lato, e la capacità di adattamento dall’altro.
Quarto punto. La tecnologia è un mezzo, non il fine: questo non può che essere la libertà e la dignità dell’uomo. In questo consiste l’Umanesimo digitale europeo, lontano dall’equality freedom del costituzionalismo americano. Basti pensare all’uso degli algoritmi nei procedimenti amministrativi e giudiziari: mentre negli USA l’algoritmo è stato ritenuto senz’altro conforme al principio del due process, da noi la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la regola algoritmica non può essere di per sé decisiva ai fini dell’esito del procedimento, perché deve avvalersi dell’intervento umano; in mancanza, l’algoritmo così organizzato è addirittura incostituzionale perché non vi è possibilità per l’utente di conoscere la vera ratio della motivazione.
In conclusione, la bussola del giurista nella frenetica evoluzione tecnologica è sempre costituita dalla Costituzione, dai diritti fondamentali, dall’humus europeo: in definitiva, dalla tutela della dignità dell’uomo, che passa non tanto attraverso la conoscenza dell’algoritmo, quanto piuttosto attraverso la sua conoscibilità, intesa come traduzione di questi codici in un linguaggio conoscibile all’uomo.
Allo stato attuale, gli anticorpi per evitare che la tecnologia abbia il sopravvento sulla dignità umana e perda il controllo sono i principi generali dell’Unione Europea: certezza del diritto e tutela delle legittime aspettative – principi che prevalgono addirittura sui diritti interni nazionali (Costituzioni comprese). La paura è che, a livello globale, questi principi – che devono necessariamente caratterizzare una Blockchain europea – finiscano con l’annacquarsi, posto che il divide tra culture giuridiche diverse è costituito proprio dal rilievo della dignità dell’individuo (di cui anche il tema della privacy è espressione diretta).
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Nel corso del dibattito, il prof. Pollicino rileva come in tutto il dibattito sul tema, e anche nella giurisprudenza amministrativa in materia, vi sia una parola chiave: interlocuzione personale. Potrà sembrare non al passo con i tempi, ma rimane un punto fondamentale. I notai, da questo punto di vista, hanno capito prima di molti altri che bisogna lavorare per far sì che l’interlocuzione personale sia sempre aggiornata, al passo con le nuove tecnologie, interoperabile: perché tale interlocuzione è inevitabile, posto che la comprensione dell’attività della macchina richiede in ogni caso l’intervento umano di traduzione. Di questo intervento è protagonista il professionista, che conosce le regole del gioco ed è l’unico capace di spiegare ciò che la macchina esegue soltanto.
Il prof. Pollicino sottolinea quanto le parole siano importanti. Spesso si parla di archivi, registri, ecc. che la Blockchain sarebbe in grado di sostituire. Ma di che registri stiamo parlando? Il fatto che ci sia una ibridazione in Europa tra civil law e common law, anche grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte EDU, non deve farci perdere di vista la fondamentale distinzione tra registro pubblico vero e proprio e archivio in senso lato.
Il tema vero è però quello della giustiziabilità della Blockchain. Giustiziabilità interna: chi è legittimato a far emergere un problema, una falla in un sistema che non è trasparente? Giustiziabilità esterna: chi è il giudice competente a decidere sulla anomalia e quale legge dovrà applicare? E, soprattutto, chi si occupa dell’enforcement del giudicato, che magari dev’essere eseguito in un ordinamento diverso? Da questo punto di vista, il principio della certezza del diritto appare ancora assai lontano da una piena realizzazione.
Carlo Di Nicola
L’avv. Di Nicola spiega anzitutto che Unidroit è un’organizzazione internazionale che persegue l’armonizzazione del diritto internazionale privato e, soprattutto, del diritto commerciale. L’Istituto cerca pertanto di contribuire alla individuazione e alla creazione di regole uniformi, applicando una visione globale, favorita anche dalla presenza al suo interno dei rappresentati di 63 differenti Stati, dai cinque continenti. L’istituto ha funzione legislativa e contribuisce pertanto alla individuazione ed alla predisposizione di norme d’applicazione globale.
Relativamente alle questioni giuridiche derivanti dall’utilizzo di Blockchain e Smart Contract, l’istituto ha un approccio principale emerso all’esito dei lavori del Workshop UNICTRAL/UNIDROIT a Roma del 6/7maggio 2019: cercare di creare ed avere un quadro legislativo chiaro e stabile, affinché gli operatori commerciali possano avere garanzie e, pertanto, certezza del diritto, standardizzazione delle norme e regolamentazione non frammentata a livello internazionale onde evitare di scontrarsi con normative fra loro divergenti.
I temi su cui in futuro si dovrà concentrare l’attenzione dei lavori di Unidroit saranno quindi, a livello generale, quelli dell’armonizzazione delle norme, partendo da quelle già esistenti e quindi dalla base dei principi Unidroit, delle leggi sul commercio elettronico, di alcune direttive dell’Unione Europea e anche di regole sui traffici commerciali di origine statunitense.
Il linguaggio strumentale esistente andrà quindi adattato. L’approccio per l’uniformazione potrà essere formale, sostanziale ed anche misto.
Le imprese vanno guidate per far sì che possano applicare i principi generali dei controlli di sicurezza e legalità ai contratti intelligenti, gli Smart Contract, e alle trattative che utilizzano la Blockchain.
Unidroit ha però rilevato come in questi contesti si evidenzino dei rischi che non possono essere sottovalutati. Si sta quindi tentando di comprendere a quali ambiti possa essere maggiormente rivolto l’utilizzo della Blockchain e degli Smart Contract.
Si deve comprendere come adeguare le normative esistenti a queste nuove frontiere della tecnologia, evitando il più possibile i conflitti fra le differenti normative nazionali. Importantissimo è quindi anche arrivare alla creazione di una tassonomia unica per definire terminologie di uso comune.
L’armonizzazione non è scontata e non è semplice, perché ogni nazione ha interessi e preoccupazioni differenti rispetto all’utilizzo di Blockchain e di Smart Contract. Cina e Stati Uniti spingono per un utilizzo di queste nuove tecnologie il più libero possibile, mentre in Europa si tende ad essere più attenti alle problematiche sottese a queste figure, sia con riferimento alla privacy, sia relativamente alla veridicità dei dati e alla certezza delle contrattazioni.
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Nel corso del dibattito, l’avv. Di Nicola ha ribadito come anche in merito alla possibilità di costituire società a responsabilità limitata on line senza l’intervento notarile (tramite l’utilizzo di strumenti e processi digitali, come previsto dalla recente direttiva 1151/2019), non potrà mai esserci una model law, perché le differenze fra le normative dei singoli Stati sono tali da non permettere una armonizzazione totale; potranno tuttavia esserci guide applicative volte a garantire la correttezza del processo.
Francesco Melcarne
Francesco Melcarne, Executive IT Architect di IBM Italia, è da sempre interessato alle nuove tecnologie e agli effetti che le stesse hanno sulla società. Segue in particolare la pubblica amministrazione e partecipa a un comitato internazionale che studia a che punto è la Blockchain.
Per prima cosa, il relatore spiega che la Blockchain ha una governance distribuita e le decisioni sono validate da tutti i partecipanti. Dovendo definire la Blockchain, Melcarne ricorda una frase di Don Tapscott, uno dei primi studiosi della materia, il quale ha detto che la Blockchain non è social media né big data né pura robotica, ma è la tecnologia che avrà il più grande impatto nei prossimi anni.
Anche la Blockchain si sta evolvendo. La prima generazione è il Bitcoin, che serve a scambiare valore. Poi si sono create altre forme di Blockchain come gli Smart Contracts: in questa seconda fase si comincia a comprendere la differenza tra l’utilizzo della Blockchain tra privati che ne concedono l’uso, con concessioni all’accesso (permissioned), e l’utilizzo pubblico.
Infine, la terza generazione di Blockchain mira al suo utilizzo per usi specifici.
Ci sono molti tipi diversi di Blockchain. Tre punti sono particolarmente importanti per chi volesse avvalersene: la Blochchain consente di essere utilizzata per lo scambio di beni e di altri asset; consente di conoscere tutti gli attori della infrastruttura e di non demandare ad altri il compito di stabilire cosa vada scritto nella procedura, come le regole della rete.
Melcarne riconosce che, nella creazione della Blockchain, accanto ai tecnici occorre la figura di un giurista; tuttavia, non è facile che tale esigenza venga accettata dai tecnici, perché non sono abituati a condividere il controllo.
Il relatore indica un caso di applicazione della nuova tecnologia: IBM ha creato nel 2016 un consorzio open source, una Blockchain alla quale partecipano 280 soggetti, due dei quali italiani.
I clienti chiedono un programma con funzionalità già mature e da utilizzare subito. Inizialmente si pensava che tutti gli utilizzi potessero applicarsi ad un unico Blockchain, ma ora è evidente come ciò non sia possibile: si formeranno molte reti, reti di reti, magari specializzate a differenti utilizzi (ad es., IBM ha creato una Blockchain per facilitare i trasferimenti di valori all’interno dei partecipanti).
Stanno nascendo dei progetti sponsorizzati dalla UE e, in particolare, si sta studiando come difendere e garantire i privati che si avvalgono delle nuove tecnologie: ci sono siti che consentono di essere utilizzati, ma i dati immessi vengono poi conservati in database privati per scopi commerciali o altro. Il lavoro svolto dalla Unione Europea vuole invece trovare modalità di utilizzo di una Blockchain che garantisca i dati inseriti e che dia certezza a chi li vuole utilizzare: ad es., se devo affittare un’auto, devo mostrare una carta di identità che dà informazioni che si potrebbero evitare; è opportuno invece che i cittadini possano scegliere come rendere disponibili i propri dati, a chi renderli disponibili e quali dati fornire.
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Nel corso del dibattito, il dott. Melcarne spiega come oggi la maggior parte della domanda di Blockchain venga dalle filiere di operatori commerciali, quando un certo numero di imprese vuole certificare i soggetti e la provenienza dei beni. Ma esiste anche un forte interesse della PA per nuovi processi da appoggiare alle catene Blockchain.
Il vantaggio che Blockchain offre è un risparmio del contenzioso che potrebbe scaturire dalla scarsità di conoscenza circa la provenienza e il trasporto delle merci: ancor oggi una grande quantità di informazioni è affidata ai fax tra i porti, le dogane e tutti gli operatori che seguono i lunghi trasferimenti delle merci.

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La Redazione di Federnotizie è composta da notai di tutta Italia, specializzati in differenti discipline e coordinati dalla direzione della testata, composta dai notai Arrigo Roveda e Domenico Cambareri.