A cura di Enrico Maria Sironi, presidente del Consiglio Notarile di Milano
L’interessante lettura dell’approfondimento giuridico dell’amico e collega Massimo Saraceno, pubblicato su Federnotizie il 23 gennaio 2026, dal titolo “Contratti di rete fra professionisti e attività notarile” e l’attenzione dallo stesso suscitata mi hanno indotto ad alcune riflessioni, per così dire “a prima lettura”, che ritengo utile condividere anche per favorire una più ampia riflessione.
L’Autore parte dall’evidenziare che il legislatore (con l’art. 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017 n. 81) ha esteso ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di utilizzare il contratto di rete tra imprese (di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n.5/2009), nei seguenti termini: “Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia“.
Proseguendo nel suo argomentare (che riporto in estrema sintesi, scusandomi con l’interessato e con i lettori per eventuali lacune o imprecisioni), l’Autore rileva come -a suo parere- “la legge non prefigura un congegno causale tipico del contratto di rete, che si atteggia pertanto a tipo negoziale polimorfico, idoneo a ricomprendere fenomeni e gradi di collaborazione interaziendale o interprofessionale assai differenti fra loro“, per concludere che nel contratto di rete “la causa concreta è, pertanto, compendiata nel programma di rete, che costituisce l’essenza stessa del progetto comune, nel quale vengono indicati gli scopi del progetto aggregativo e le modalità di realizzazione dello stesso“. Ne conseguirebbe che “seppure l’obiettivo mediato o indiretto di ogni contratto di rete tra professionisti corrisponda a …. quello di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, la genericità di tale espressione non deve indurre a ritenere che il programma di rete (e quindi l’ammissibilità della rete medesima) possa essere circoscritto a quelle forme di condivisione dell’attività che siano direttamente ed esplicitamente rivolte alla partecipazione a determinati bandi o all’assunzione di un determinato incarico professionale, anche da privati“.
Sarebbe, così, dimostrata la liceità sul piano civilistico del ricorso ad un contratto di rete tra professionisti, anche per scopi diversi da quelli indicati dal legislatore (partecipare a bandi di gara e concorrere all’assegnazione di incarichi), potendosi affermare che il programma di rete (e quindi l’ammissibilità delle rete medesima) non debba essere “circoscritto a quelle forme di condivisione dell’attività che siano direttamente ed esplicitamente rivolte alla partecipazione a determinati bandi o all’assunzione di un determinato incarico professionale, anche da privati“.
Confesso che suscita una certa sorpresa l’agilità con cui, avendo il legislatore consentito, a determinati fini ed in un preciso ambito applicativo, che i liberi professionisti facciano (eccezionalmente, verrebbe da dire) ricorso ad uno strumento negoziale tipicamente imprenditoriale, se ne deduca la generale utilizzabilità di tale schema contrattuale da parte di soggetti privi della qualifica soggettiva di impresa.
Ed infatti il legislatore, con l’art. 2, comma 1 lettera h), della legge 28 luglio 2026, n.137 (recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense), ha ritenuto necessario specificare che il relativo decreto legislativo, quanto alle modalità di svolgimento in forma collettiva della professione di avvocato potrà prevedere “6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo e che solo in quest’ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense”, nonché “7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale”. Dunque, se per una professione (quella di avvocato), per la quale è specificamente ammesso l‘esercizio anche in forma societaria, il legislatore ritiene necessario prevedere espressamente l’ammissibilità del ricorso al contratto di rete, disciplinandone i limiti, appare difficile ritenere de plano estensibile al di fuori dell’ambito applicativo delineato dall’art. 12 della legge n. 81/2017 l’utilizzabilità per i professionisti del contratto di rete (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”).
Ciò vale, a maggior ragione, per i notai, ai quali è precluso il ricorso allo schema societario.
Il Collega Saraceno, peraltro, non trascura che l’applicazione diretta della disciplina del D.L. n.5/2009 richiede “un adattamento legato alle peculiarità delle attività professionali“, ritenendo che “nonostante il silenzio legislativo, la detta estensione operi nei limiti della compatibilità” e, soprattutto, si avvede del potenziale conflitto di uno schema contrattuale pensato per le imprese con la pubblica funzione notarile.
Così, riconosciuto che il carattere pubblicistico dell’attività notarile esclude “in radice la possibilità che il notaio possa esercitare la professione in forma societaria, secondo il modello organizzativo previsto dalla legge 183/2011“, egli affronta la questione partendo dall’art. 82 L.N., il quale -come noto- riconosce ai notai della medesima regione (o Corte d’Appello) di costituire associazioni “per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, per quote eguali o disuguali“. Vengono, quindi, analizzati limiti e criticità dell’istituto dell’associazione tra notai per dedurne l’invito a ricercare forme aggregative maggiormente duttili (quale il contratto di rete), funzionali alla condivisione di “taluni segmenti dell’attività notarile senza che ciò contrasti con il principio di personalità della prestazione“.
In quest’ottica, individuato -ad esempio- tra i possibili obiettivi del programma di rete “lo svolgimento, attraverso personale condiviso, di attività conseguenti alla stipula degli atti, i cc.dd. adempimenti, attraverso l’elaborazione dei relativi files informatici (MUI, COMUNICA) da sottoporre al controllo e alla firma dei singoli notai aderenti alla rete” ed avvedendosi del possibile contrasto di tale programma con il principio di proprietà della struttura, introdotto dagli artt. 6 e 10 dei nuovi Principi deontologici, nonché con l’espresso divieto di esternalizzazione degli adempimenti, introdotto dall’art. 42 dei medesimi Principi, viene invocata a supporto della liceità di tale utilizzo del contratto di rete la previsione dell’art. 30, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 276/2003 (introdotto dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99), che consente alle imprese “retiste” (e, quindi, secondo la prospettazione dell’articolo anche ai professionisti in rete) il ricorso al distacco dei lavoratori o alla “codatorialità”, evidenziando gli opportuni accorgimenti che i notai “retisti” potrebbero (o dovrebbero) adottare a tutela dei principi deontologici e della personalità della prestazione.
Non intendo, qui, analizzare gli aspetti civilistici della questione (senza, peraltro, che ciò implichi adesione alle argomentazioni dell’Autore), ma, anche ipotizzando di assumere acriticamente la prospettazione relativa alla portata generale del ricorso al contratto di rete per i liberi professionisti, mi limito ad affrontare la sola (eppure rilevante) questione dell’ammissibilità di un contratto di rete tra notai, anche in termini di compatibilità con i Principi deontologici.
L’affermazione che l’attività notarile è caratterizzata da assoluta personalità della prestazione e indelegabilità delle funzioni si rinviene costantemente negli arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass. 30/11/2006, n. 25487; Cass. 18/3/2008, n. 7274; Cass. 18/1/2025, n.4221) ed è stata da ultimo confermata dalla stessa Corte Costituzionale, nella recentissima decisione 8 luglio 2026, n. 153 (in materia di IRAP): “L’attività del notaio, infatti, pur essendo annoverabile tra le libere professioni, presenta i connotati della pubblica funzione – quali la terzietà, la doverosità del ministero, il controllo di legalità, la specifica competenza territoriale, il dovere di assistenza alla sede – che le attribuiscono un carattere spiccatamente personale. Di regola, dunque, l’associazione di notai, costituita ai sensi dell’art. 82 della legge notarile, è priva di una «sua autonomia strutturale e funzionale» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32248) e ha, invece, un «rilievo meramente interno (Cass., 12 marzo 1987, n. 2555), attinente ad una modalità di distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull’attività notarile, che resta personalissima» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 21 ottobre 1997, n. 10354 e, nello stesso senso, 5 marzo 1997, n. 1933)“.
Né può essere trascurato che l’art. 82 L.N., che consente ai notai lo svolgimento della propria attività in forma associata (allo scopo di mettere in comune i proventi delle loro funzioni), è stato modificato con legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge sulla concorrenza), successiva alla legge n. 81/2017, senza peraltro introdurre alcuna apertura al contratto di rete come forma aggregativa per i notai.
Anche il nuovo testo dei Principi deontologici, entrato in vigore a gennaio 2025, sembra presumere la preclusione a forme di aggregazione notarile diverse dalle associazioni tra notai, cui dedica gli artt. 14, 15 e 16, curando di prevedere che il ricorso ad esse non contraddica i principi di personalità della prestazione, indipendenza, terzietà ed imparzialità e faccia salvo il rispetto delle norme sull’assistenza alla sede e l’unicità dell’ufficio secondario (in entrambi i casi con onere per il notaio di apprestare una struttura propria).
Sotto diverso profilo, deve ritenersi che l’eventuale ricorso al contratto di rete, in assenza di espressi divieti, legittimerebbe la partecipazione alla rete senza i vincoli territoriali prescritti dall’art. 82 L.N. per le associazioni, con possibile adesione al programma di notai aventi sede in regioni diverse, così consentendo di conseguire i medesimi benefici effetti dell’associazione (utilizzo di strutture e personale comuni, flussi economici tra notai “retisti”, etc.), senza le medesime garanzie ed i limiti per essa prescritti. Nelle associazioni ex art. 82, infatti, c’è sempre un’organizzazione comune ed una condivisione di responsabilità, tesa ad assicurare l’effettiva attività di “direzione” dei collaboratori del notaio, la quale nel contratto di rete tende invece a mancare (o affievolirsi).
Ancora, nel sostenere i benefici effetti del ricorso al contratto di rete, l’Autore ipotizza l’adozione da parte degli aderenti di standard qualitativi volti ad assicurare “all’utenza che si affidi al “brand” proprio della rete uno standard omogeneo dei servizi offerti“: è evidente la buona intenzione dell’affermazione, ma è sintomatico che si faccia riferimento ad un concetto (“brand”) tipico dell’attività imprenditoriale, così evidenziando il rischio che attraverso il contratto di rete e l’interposizione della relativa struttura tra il notaio e il cliente (alterandone la libertà di scelta), si favorisca la canalizzazione della clientela ed il procacciamento di affari.
Le criticità sopra evidenziate, paiono trovare eco in due tra i più recenti pareri in materia deontologica emessi dalla relativa commissione del Consiglio Nazionale del Notariato, pubblicati nella relazione del Segretario del CNN sull’attività dell’ente in vista dell’imminente congresso nazionale, che mi pare utile segnalare e con i quali occorre confrontarsi.
Con la risposta a quesito n.13/2025 è stato affermato, in relazione al dovere di apprestare una struttura propria, che la condivisione organizzativa e gestionale tra due notai non associati contrasta con l’art. 6 del codice deontologico, così come la condivisione di spazi e ambienti tra due notai non associati e che non esistono altre forme di collaborazione tra notai che intendono condividere spazi e strutture, oltre all’associazione.
Con la risposta a quesito n.18/2025, ancora, (i) si sottolinea la possibile violazione del divieto di procacciamento d’affari, del segreto professionale e del dovere di riservatezza, quando una società di servizi si interponga tra il cliente e il notaio o tra il notaio e i collaboratori, (ii) si evidenzia che l’ufficio della sede e quello secondario devono essere strutture proprie del notaio (da lui organizzate con strumenti, dipendenti e organizzazione a lui direttamente riconducibili), (iii) per concludere criticamente circa il ricorso a società di servizi, sia quando la società sia gestita da terzi, che laddove la stessa sia riconducibile al notaio o a suoi familiari.
In conclusione, ringraziato Massimo Saraceno per gli ottimi spunti di riflessione sull’ambito di applicazione del contratto di rete tra professionisti (a prescindere dalla condivisione o meno delle tesi da lui esposte), mi pare necessario -in attesa di orientamenti consolidati- evidenziare un invito alla prudenza nella valutazione di compatibilità di tale schema negoziale con le caratteristiche e le regole tipiche della funzione notarile.
Sul piano della politica notarile, invece, colgo l’occasione per incoraggiare l’approfondimento di argomenti come questo, convinto che la costruzione del futuro della nostra Categoria e la capacità di stare al passo con i tempi che cambiano non possano prescindere dal confronto tra esigenze di innovazione e fedeltà alla funzione.
Enrico Maria Sironi
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