A cura di Lodovica de Stefano e Alessandro Maria Ottolina
La discussione della seconda tavola rotonda del 51° Congresso Nazionale del Notariato 2016 viene introdotta dal moderatore Isidoro Trovato, giornalista del Corriere della Sera che ricorda l’importanza della recente introduzione – operata dalla L. 76/2016 – di una specifica disciplina su “Unioni civili” e su “Convivenza di fatto”. L’evoluzione storico-economica ha, infatti, cambiato il mondo delle professioni: la categoria dei notai è quella che, ad avviso del moderatore, ha mostrato maggiore sensibilità al cambiamento, come dimostrato dalla tavola rotonda di oggi. I notai sono i primi che hanno capito che è il tempo delle proposte.
Invitata alla discussione e ad una fotografia del cambiamento della famiglia al giorno d’oggi, ha preso la parola la dott.ssa Maura Simone (ISTAT – Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della Popolazione) che ha posto l’attenzione sui dati relativi al cambiamento della famiglia tradizionale e del matrimonio.
Le rilevazioni dell’istituto nazionale mostrano come, nel corso degli anni ’60, i matrimoni fossero circa 400.000 all’anno ed in maggioranza religiosi; inoltre il 70% delle mogli era preposta alla cura della casa e dei figli. Il modello, andato avanti per tanti anni, ha iniziato il suo sgretolamento negli anni ’70 nei quali – con l’introduzione del divorzio e l’incremento dell’istruzione femminile – è salita l’età in cui i coniugi contraevano matrimonio.
Negli anni ’90, poi, hanno cominciato ad affacciarsi nuove forme familiari e vi è stato un significativo incremento dei matrimoni civili (dato, parzialmente inficiato dal fatto che, dopo l’introduzione del divorzio, alcuni matrimoni sono “forzatamente” civili). Attualmente, si registrano circa 670.000 unioni libere, nate tra soggetti celibi e nubili con il duplice ruolo: preparazione alla convivenza o scelta alternativa rispetto al matrimonio.
Sono inoltre in aumento le famiglie mono-personali, cioè composte da soggetti che scelgono volontariamente di vivere soli. Altro dato statistico evidenzia come il matrimonio sia sempre più procrastinato nella sua funzione di preludio alla genitorialità. Le modalità statistiche attualmente non permettono una facile rilevazione degli effetti della Novella sulla nascita di nuovi rapporti di convivenza, considerato che tale fenomeno può prescindere da modifiche di stato civile.
Il moderatore dott. Trovato ha poi sottolineato l’arretratezza che ha caratterizzato, negli anni precedenti alla L. 76/2016, l’Italia rispetto agli altri paesi europei. In tema, la Prof.ssa Marina Castellaneta (Professore Associato di diritto internazionale presso l’Università di Bari) ha evidenziato il percorso europeo e i provvedimenti attualmente allo studio in Europa, ricordando che l’Italia aveva una lacuna rispetto ai paesi europei, vuoto che la Novella ha in parte riallineato. Infine sì è posta l’attenzione sul recente regolamento emanato dall’Unione Europea in tema di unioni registrate (n. 104/2016, in vigore dal 2019), il quale purtroppo non interviene però sulla armonizzazione degli ordinamenti.
È intervenuto successivamente sul tema della tavola rotonda il Prof. Salvatore Patti (Professore ordinario di Diritto privato, Università “La Sapienza” di Roma), evidenziando che l’incontro di oggi costituisce una continuazione del dialogo aperto con i notai. L’accademico ha sottolineato l’importante ruolo del notariato, il quale si era già reso conto della difficoltà di regolamentazione dei rapporti tra i conviventi.
Secondo il professore, concentrarsi maggiormente sulle unioni civili è stato un errore da parte del Legislatore, in quanto esse principalmente richiedono soltanto una scelta politica e sociale: equipararle ai matrimoni o regolarle autonomamente, come in Germania. La regolamentazione delle convivenze di fatto invece rappresenta un problema di più difficile soluzione, necessitando un approccio sistematico – come avvenuto in altri paesi Francia e Belgio – e potendo creare disparità con i regimi già esistenti (ed esempio, la disciplina del cognome è più evoluta e moderna nella legge Cirinnà che nel codice civile).
Nel caso in cui lo stato disciplini anche la formazione sociale diversa dal matrimonio (anche tra coppie dello stesso sesso) va fatta una scelta di fondo sulla disciplina, in quanto ciò interessa milioni di cittadini. Le soluzioni sono due: disciplinare le situazioni di coloro che addivengano a un patto di convivenza o creare una normativa di tutela che si applica a prescindere da una scelta dei conviventi.
Questo, forse, il modello forse scelto dall’Italia, in quanto – a parere di Patti e della dottrina dominate – l’iscrizione all’anagrafe del patto di convivenza non ha efficacia costitutiva. Il professore ha riportato anche l’esperienza tedesca che non prevedere una disciplina generale della convivenza di fatto e che ha creato problemi principalmente sull’aspetto fiscale. Il prof. Patti si è poi soffermato sulle lacune della legge Cirinnà: il tema della disciplina fiscale del fenomeno e dei diritti successori del convivente che non permetterebbero di considerare la convivenza come vero modello alternativo al matrimonio o all’unione civile.
Il dott. Giacomo Oberto, Giudice del Tribunale di Torino e tra i maggiori studiosi della materia, forte anche della propria esperienza giudiziaria, ha, da un lato, lodato il Legislatore per avere – per la prima volta – riconosciuto a livello normativo il contratto di convivenza, già esistente nella prassi – anche notarile – e la cui liceità non era stata messa in dubbio dalla giurisprudenza e dalla pressoché totalità degli autori. Il Giudice ha, però, in parte criticato la nuova disciplina, considerandola figlia di una impostazione superata – che non avrebbe soddisfatto le diverse esigenze delle coppie eterosessuali e omosessuali, sottolineando come la Riforma non si preoccuperebbe di eliminare le maggiori fonti di contenzioso tra i conviventi (acquisto immobiliare da parte di uno solo dei conviventi con denaro di entrambi; arricchimento ingiustificato; irripetibilità dei contributi versati per la famiglia quali obbligazioni naturali).
Le posizioni della avvocatura sono poi state rappresentate dall’Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. L’avvocato ha espresso l’importanza che le categorie del notariato e della avvocatura lavorino coese, ritenendo la Novella una vera propria riforma culturale per il nostro paese. Infine, l’avv. Gassani ha evidenziato la necessità, per i conviventi che intendano regolare i propri rapporti in via contrattuale (soprattutto in caso di crisi), che essi vengano resi trasparenti i costi e gli oneri della conclusione di contratti di convivenza.
Il notariato, rappresentato dal Vice-presidente nazionale Albino Farina, ha sottolineato l’importanza dei precedenti studi già compiuti sul tema nel 2013 da parte del CNN, i quali non sono da considerarsi un lavoro andato disperso: poiché la legge Cirinnà ha un perimetro ristretto, essi sono da considerarsi ancora validi ed attuali. Il notaio Farina si è quindi concentrato sul perimetro della Novella, focalizzandosi sulla inaccessibilità alla tutela da parte delle coppie di soggetti non liberi di stato e sulla pericolosità della valenza solo presuntiva del dato anagrafico delle convivenze, chiedendo quindi maggior certezza per il diritto stesso. Il Vice-presidente ha, inoltre, ritenuto positiva la cristallizzazione dei precedenti arresti giurisprudenziali a tutela dei conviventi.
Sul finire della tavola rotonda il moderatore ha portato la discussione sul piano dei contratti pre-matrimoniali.
La dott.ssa Simone ha ricordato che nel 2014 (unico anno disponibile) l’età media in cui le persone si sposano si è innalzata in maniera significativa attestandosi in media 32 anni. Le separazioni, invece, sono attualmente in aumento e le coppie arrivano, in media, a separarsi dopo 16 anni di matrimonio: nel 23,5% dei casi viene previsto un contributo economico a carico di uno dei coniugi – contributo in media di euro 400 circa – e nel 59% dei casi si registra l’assegnazione alla moglie della casa familiare.
Sul tema, il prof. Patti ha sottolineato che si registra attualmente a livello internazionale un’apertura ai contratti pre-matrimoniali, apertura che favorisce anche la “competitività del matrimonio” rispetto ad altre forme di unione. Nel mondo anglosassone, per esempio, tali pattuizioni sono generalmente ammissibili, ma non vincolano completamente i futuri coniugi permettendo una riduzione ad equità degli accordi a posteriori da parte del giudice (elemento che ha portato in parte ad allontanarsi dal matrimonio).
In Italia, con l’avvento della negoziazione assistita, attualmente si è assistito alla caduta del monopolio giudiziale per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, indirettamente ammettendosi così i contratti pre-matrimoniali. Il prof. Patti, tuttavia, ha evidenziato come l’ammissione di tale istituto debba contemperare le esigenze di giustizia e certezza dettate dal carattere dinamico del rapporto matrimoniale, con un intervento nel processo evolutivo da parte del legislatore e della giurisprudenza. Dare una maggior spazio all’autonomia privata potrebbe condurre le persone a non sposarsi solo per evitare le conseguenze patrimoniali dallo scioglimento.
Sulla scia, il dott. Oberto ha evidenziato il collegamento necessario tra contratti di convivenza e contratti pre-matrimoniali e ha ricordato sia l’orientamento tradizionale della Cassazione – contraria alla adozione di patti pre-matrimoniali – ma anche i nuovi arresti della Suprema Corte attualmente, sintomi di una possibile di apertura sul tema. L’avvocato Gassani, infine, ha sottolineato anche il possibile effetto deflattivo sul contenzioso in caso di liceità degli accordi pre-matrimoniale.
Infine, il Vice-presidente Farina ha evidenziato il ruolo di “cartina tornasole” della giurisprudenza e ritenuto maturi i tempi per l’avvento dei patti pre-matrimoniali, non senza l’informazione e l’equilibrio che la consulenza approfondita del notariato è in grado di garantire. Il notaio infatti, quale giurista in grado di mediare i conflitti, potrebbe essere anche il soggetto in grado di sostituire il sindaco nei procedimenti di negoziazione assistita.

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La Redazione di Federnotizie è composta da notai di tutta Italia, specializzati in differenti discipline e coordinati dalla direzione della testata, composta dai notai Arrigo Roveda e Domenico Cambareri.