Conto dedicato e deposito prezzo: l’altra faccia della medaglia

Annotazioni a margine degli articoli “Piangersi addosso: lo sport preferito dai notai” di Arrigo Roveda e “Deposito prezzo: un’opportunità da non perdere” di Matteo Mattioni”, pubblicati su queste pagine nei giorni scorsi.

A parte la provocazione ironica del titolo dell’articolo di Arrigo Roveda, alla quale ho già risposto con ugual senso dell’umorismo sulla copertina del numero di ottobre di Notarnews [dato che, detto per inciso, come aveva a suo tempo efficacemente sentenziato Paolo Setti, la base notarile è costituita prevalentemente da persone “mai cuntent”, alle quali fanno da contrappeso, dico io, i notai delle istituzioni che sono, o appaiono, sempre cuntent!] a me sembra che entrambi gli articoli abbiano la pretesa di attribuire a queste nuove norme una valenza simbolica, che io è molti altri colleghi non riusciamo a intravedere.

Mi riferisco, in particolare alle affermazioni del primo:Il DDL concorrenza contiene una serie di novità di portata epocale per il notariato” e del secondo:”la novità più apprezzabile della nuova disciplina e una grande opportunità per rilanciare il ruolo del notaio nella contrattazione immobiliare (e commerciale)”, dalle quali traspare un denominatore comune: la celebrazione, senza verifica, della portata di questa normativa.

Ora, io credo, parafrasando Paolo Grossi, che al cospetto di una legge che abdica alla vecchia lodevole “virtù” della generalità, originata da sollecitazioni partigiane e destinata a tutelare interessi particolari, legge tecnicamente malfatta, improvvisata, linguisticamente oscura, addirittura incoerente nel suo stesso tessuto, la prima cosa da fare non sia quella di magnificarla, ma bensì quella di ricercare gli strumenti più idonei alla sua concreta applicazione. Questo, secondo voi, significa piangersi addosso?

Pertanto ritengo che quello che qualcuno vorrebbe far passare come atteggiamento di rifiuto del cambiamento, vada visto, più correttamente, dalla prospettiva della assunzione  da parte del notaio della responsabilità necessaria a far sì che queste norme, “dalla discutibile formulazione”, siano applicate secondo la migliore prassi possibile, adeguata alla funzione e alla tutela del destinatario finale delle norme stesse.

Mi sembra superfluo ricordare che rispetto alle questioni controverse è sempre opportuno lasciare aperta una porta a una diversa interpretazione delle stesse.

In tale ottica, mi sembra prudente, proprio perché si tratta di novità, evitare di trarre conclusioni definitive in un  senso o nell’altro, potendosi fare un bilancio soltanto dopo le verifiche originate dall’applicazione pratica della nuova disciplina.

All’uopo auspico che il CNN si adoperi senza indugio per elaborare quei principi di deontologia finalizzati alla individuazione delle migliori prassi possibili per l’attuazione della nuova disciplina, prima che prendano piede prassi difformi alle quali sarebbe poi difficile porre rimedio.

Nel merito e nel rispetto dell’altrui punto di vista, credo si possa dare anche una lettura di segno opposto e negativo a queste nuove disposizioni, non dimenticando che le stesse, nelle intenzioni dei loro autori, non mirano, come è stato affermato, a restituire centralità al notaio nella contrattazione immobiliare – centralità dal notariato stesso peraltro abdicata in favore di soggetti, di norma sforniti delle competenze necessarie per gestire una materia di assoluta complessità sotto i profili sostanziali e fiscali – e nemmeno quelle di costituire una “corazza” protettiva per il cliente, ma soltanto, per espressa affermazione di legge “a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese”.

Ora, se consideriamo che gli interessi accordati dalle banche sui conti dedicati rasentano percentuali vicine allo zero, ciò basterebbe a chiudere qui il discorso, per manifesta inadeguatezza della normativa rispetto ai propositi dichiarati.

In ogni caso, affermare che il conto dedicato e il deposito prezzo presso il notaio tutelerebbero la sacralità dei soldi del cliente, mettendolo al riparo da qualsiasi sorpresa, mi sembra un po’ azzardato, dal momento che la “corazza”, di cui si diceva, pare sfornita di batticulo. Fuori di metafora, se il notaio può versare e prelevare dal cd conto dedicato senza vincoli o controlli (questi eventuali e successivi) non vedo come quella sacralità, in prospettiva patologica, possa essere preservata. Anzi può darsi che in tale prospettiva, la situazione possa assumere fattori di rischio ancora maggiori. E qui ometto di scendere nei dettagli, per evitare spargimenti di lacrime non solo tra i notai, ma anche tra la loro clientela.

Quanto agli aspetti relativi alla impignorabilità e alla intrasferibilità mortis causa, anche lì adotterei maggiore cautela. Le norme contengono una breccia che si presta a sicuro contenzioso. Mi riferisco al comma 66-bis che dispone che il notaio può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63.

Se vi è la possibilità di versare sul CD qualsiasi somma, anche diversa da quelle destinate alle imposte e al deposito prezzo, data la fungibilità del denaro, chi e come può stabilire quali siano le somme non pignorabili e non ereditabili e quelle che tali non sono? Non essendo appunto sufficiente il mero versamento sul conto dedicato a conferire a quelle somme la patente della impignorabilità e della intrasmissibilità per successione ereditaria.

Ma anche nel caso in cui, ricorrendo alla tecnica del doppio assegno, si versi sul CD soltanto l’assegno ritenuto, secondo la ricostruzione fiscale della fattispecie effettuata dal notaio (potrebbe verificarsi un errore involontario nel calcolo delle stesse, in più o in meno), si può affermare che tale assegno “rappresenti” l’imposta, specie nel caso in cui l’errore di calcolo sia per eccesso? Cioè quando le somme riscosse conseguono tale qualificazione? Probabilmente, come sostenuto da Alessandro Rocchetti su Forum Sigillo, tale qualificazione/individuazione avviene soltanto con l’autoliquidazione cristallizzata nel MUI che comporta il pagamento all’erario.

Insomma, prima di quel momento, non ci sarebbero somme delle imposte e somme diverse da quelle, ma soltanto somme “mescolate” senza possibilità di una oggettiva differenziazione, essendo il cd prospetto contabile un documento soggettivo privo di efficacia decisiva. [Qui riporto per inciso una recente decisione della Cassazione in materia di accertamenti bancari, secondo cui, a fronte della presunzione legale per cui ogni  versamento su conto corrente bancario è riconducibile a ricavi (art. 32,  d.P.R. 600/73), è onere del contribuente fornire una rigorosa prova  contraria, specifica, analitica, dettagliata ed in quanto tale idonea a  “dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono  riferibili ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. V, n. 6947/17, 15857/16; cfr.  nn. 26018/14, 18081/10, 22179/08), o che comunque essi sono stati  già registrati in contabilità (Cass. Sez. V, n. 5418/17; Sez. VI-5, n.  814/17), non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, non adeguatamente supportata, circa la provenienza delle somme versate. (Cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 6,  n. 22440/2017)].

Sul tema della separazione patrimoniale e della successione, credo sia necessario approfondire la questione anche sotto il profilo fiscale, profilo ignorato dal comma 65. Dire che le somme depositate nel conto dedicato costituiscono patrimonio separato e che le stesse sono escluse dalla successione del notaio non risolve né il problema della “titolarità” di quelle somme, specie se non esattamente corrispondenti all’entità della provvista acquisita per le finalità della legge, né quello del divieto posto a carico degli istituti di credito dall’art. 48 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Testo Unico dell’imposta sulle successioni, di compiere operazioni relative a “titoli” trasferiti per causa di morte se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione.

Una tale lacuna potrebbe intralciare il compimento delle operazioni di cui all’art.39, secondo comma, della Legge Notarile, specie per le giacenze del conto dedicato che non trovino correlativa annotazione sul Registro delle Somme e dei Valori.

Per cui, facendo i debiti scongiuri, c’è da augurarsi che il notaio passi a miglior vita dopo aver curato tutti gli adempimenti relativi agli atti da lui ricevuti o autenticati o, meglio ancora, che “se ne vada” dopo la cessazione dell’attività.

In conclusione può darsi, che all’atto pratico il conto dedicato si riveli come un ulteriore inutile appesantimento burocratico per l’attività notarile.

Quanto al deposito prezzo, anche lì, proprio non si riesce a percepire questa grande rivoluzione, atteso che – come si sostiene – questa rivoluzione copernicana dovremmo essere noi stessi a provocarla. La legge ci fornirebbe soltanto un’occasione da prendere al volo, una opportunità che ci viene offerta e che sta a noi sfruttare per riaffermare il nostro ruolo, all’uopo facendoci promotori di tale funzione e suggerendo alle parti di ricorrervi.

Vi chiedo:

i) in relazione alle presunte novità di portata epocale: nella vostra esperienza di notai e rappresentanti istituzionali, quante volte vi è capitato di imbattervi in una vicenda di “notaio pignorato”?;

ii) di quanti casi avete sentito parlare di danni subiti dalle parti per eventi pregiudizievoli emersi tra la stipula dell’atto e l’esecuzione delle formalità?

Credo di non sbagliare affermando che per entrambe le domande le risposte valorizzerebbero percentuali vicinissime allo zero.

Insomma voglio dire che i notai non sono perfetti, ma hanno assicurato un servizio di eccellenza da un secolo a questa parte, anche senza separazioni patrimoniali e deposito prezzo normato, peraltro in forma annacquata.

I nodi controversi il notaio li risolveva anche prima con i preliminari trascritti e, in subordine, con i depositi fiduciari.

Per cui farsi promotori del deposito prezzo, significherebbe, ad avviso di chi scrive, da un lato fare una sorta di ammissione tardiva di una presunta inadeguatezza di prassi consolidate da decenni e decenni e dall’altro si manifesterebbe come una forma di slealtà verso gli stessi utenti. I quali percepirebbero la “promozione” come fatta nell’esclusivo interesse del notaio, finalizzata alla utilizzazione di uno strumento che nulla aggiunga, rispetto alla stragrande maggioranza dei casi, alla sicurezza delle parti.

Ultime annotazioni. Userei maggior cautela, prima di tutto nel “bocciare” la tesi del CNN sulla non necessità di annotazione del deposito prezzo nel Registro Somme e Valori; in questa fase, meglio usare il condizionale, e poi nel promuovere il “Facciamo sì che questo sia, per dirla col filosofo, il momento in cui il talento incontra l’occasione”, dato che, come si sa, l’occasione fa anche …

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Di seguito il link degli articoli citati di Arrigo Roveda e Matteo Mattioni

Piangersi addosso: lo sport preferito dai notai

Deposito prezzo: un’opportunità da non perdere

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Conto dedicato e deposito prezzo: l’altra faccia della medaglia ultima modifica: 2017-10-18T06:20:36+02:00 da Raffaele Trabace
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