Tra due giorni, il 31 luglio, scade il “periodo emergenziale” durante il quale è stato in vigore l’art. 106 del DL 18/2020. A partire da lunedì, quindi, come dovremo comportarci quando ci verrà chiesto di utilizzare “al massimo” la possibilità di tenere le assemblee (anzi le riunioni collegiali), delle società di capitali? Per fornire un aiuto pratico pubblichiamo, leggermente rivista in chiave notarile, un’intervista a Carlo Munafò, Presidente del Consiglio Notarile, e quindi componente della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e a Mario Notari, che della Commissione è il coordinatore, pubblicata su Corriere della Sera – Economia.
Dopo il 31 luglio, salvo ulteriori proroghe del regime emergenziale, non sarà più in vigore l’art. 106 d.l. 18/2020 in tema di assemblee societarie: cosa cambierà?
L’art. 106 d.l. 18/2020 – oltre ad aver consentito alle società quotate di imporre a tutti i soci di avvalersi di un unico rappresentante designato dalla stessa società – ha ampliato e semplificato le modalità di svolgimento delle assemblee societarie con mezzi di telecomunicazione. In realtà, alcune delle disposizioni del regime emergenziale non fanno altro che confermare espressamente ciò che l’interpretazione della legge e l’autonomia statutaria potevano e potranno comunque conseguire.
La novità principale introdotta dall’art. 106 consisteva infatti nella possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione anche in mancanza di una clausola statutaria che lo consentisse (come richiesto dall’art. 2370 c.c.) e persino in presenza di una clausola statutaria che lo vietasse. Dopo il 31 luglio ciò non sarà più possibile, quanto meno per le S.p.a., nelle quali tornerà ad essere necessaria una apposita clausola statutaria per far sì che l’intervento in assemblea avvenga non di persona nel luogo fisico ove la riunione è convocata (o comunque ove si svolge in via totalitaria) bensì con un mezzo di telecomunicazione. Per le s.r.l., invece, ci si può spingere a ritenere che, nel silenzio della legge, l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione sia consentito anche in mancanza di espressa disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato.
Si potranno dunque svolgere ancora le assemblee e i consigli di amministrazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione?
Certamente si! Questa conclusione era infatti alla portata dell’interpretazione della legge anche prima dell’art. 106, come abbiamo avuto occasione di affermare con la ormai famosa massima 187 dell’11 marzo 2020 (che ha preceduto di poco il d.l. 18/2020), nella quale si afferma proprio la possibilità di tenere le assemblee solo con mezzi di telecomunicazione. In particolare, si deve ritenere che ciò sia consentito in almeno due casi principali: (a) in primo luogo, quando l’assemblea si tiene in forma totalitaria e tutti i partecipanti acconsentono ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione per il loro intervento; (b) in secondo luogo, allorché l’assemblea sia convocata in un luogo fisico, nel quale si trovano il segretario verbalizzante o il notaio, ma tutti gli altri soggetti si avvalgano dei mezzi di telecomunicazione per intervenire in assemblea, secondo le disposizioni previste dallo statuto e/o dall’avviso di convocazione.
Ma in questi casi, non sarà necessaria almeno la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo?
A ben vedere, non sarà necessario. L’art. 106 lo nega espressamente per il periodo emergenziale, ma si tratta di una norma che conferma ciò che è già desumibile dalla legge, in base a un’interpretazione a nostro avviso ormai incontrovertibile. Anzi, si può dire di più: anche quando le clausole statutarie prevedono (come spesso capita) che l’assemblea deve intendersi tenuta nel luogo dove si trovano il presidente e il segretario, si tratta in realtà di disposizioni che si limitano a descrivere, secondo una vecchia tradizionale formulazione, ciò che si verifica allorché si voglia procedere con l’immediata verbalizzazione della riunione assembleare a cura del segretario, con immediata sottoscrizione del presidente. Ma ciò non impedisce che la verbalizzazione venga effettuata successivamente, come prevede espressamente la legge, e che quindi anche il presidente si trovi in un luogo diverso, collegato con mezzi di telecomunicazione. Resta fermo, peraltro, che se l’assemblea è convocata in un luogo fisico, lì devono trovarsi il segretario o il notaio verbalizzante, per accertare cosa accada nel luogo di convocazione.
E sarà ancora possibile convocare un’assemblea senza indicare il luogo fisico della riunione, imponendo così ai soci l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione?
Questo aspetto è più delicato. A nostro avviso, come abbiamo affermato nella massima 200 in data 23 novembre 2021, è anzitutto legittimo che una clausola statutaria preveda espressamente questa possibilità, attribuendo all’organo amministrativo la scelta se stabilire un luogo fisico (con eventuale intervento con mezzi di telecomunicazione) o se prevedere solo l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione. Abbiamo inoltre sostenuto che questa facoltà sia in realtà implicita nel sistema, anche quando lo statuto si limita a prevedere genericamente la possibilità di avvalersi di mezzi di telecomunicazione; tuttavia, la presenza di una apposita clausola in tal senso eliminerebbe senz’altro ogni dubbio e fornirebbe agli amministratori la certezza di agire in conformità alle regole dettate dai soci per il funzionamento della loro società.
Quindi per sintetizzare:
- l’uso dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea sarà consentito:
(a) nelle S.p.a. solo in presenza di una clausola statutaria che lo preveda;
(b) nelle s.r.l. anche in mancanza di apposita clausola, a condizione che lo statuto non lo vieti espressamente;
- lo svolgimento di assemblee solo con mezzi di telecomunicazione sarà consentito:
(a) quando l’assemblea si tiene in forma totalitaria e tutti i partecipanti acconsentono ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione per il loro intervento;
(b) quando l’assemblea sia convocata in un luogo fisico, nel quale si devono trovare il segretario verbalizzante o il notaio, ma tutti gli altri soggetti si avvalgano dei mezzi di telecomunicazione per intervenire in assemblea;
(c) quando lo statuto contenga una clausola che attribuisce all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che essa si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione (fermo restando che tale ultima clausola può essere ritenuta non necessaria qualora si accogliesse la tesi che sostiene che la facoltà di omettere l’indicazione del luogo fisico di convocazione sia in realtà implicita nel sistema).
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