Conformità catastale e postazioni per telecomunicazioni

Addendum all’articolo “Conformità catastale” dopo il D.L. 50/2017 (pubblicato su Federnotizie il 30 novembre 2017).

L’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, così dispone:

“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 giugno 2017 n. 18/E ed in precedenza anche nella Circolare 13 giugno 2016 n. 27/E sono, pertanto, esclusi dal concetto di “unità immobiliare”, in quanto non produttivi di reddito e, dunque, dalla normativa sulla conformità catastale:

– gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 (torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate) e 88 (Opere civili realizzate per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad uso pubblico) del Codice delle comunicazioni elettroniche;
– le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga.

Poiché la predetta modifica introdotta dal citato comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2016, opera a decorrere dal 1 luglio 2016, come previsto dall’articolo 15, comma 1, dello stesso decreto legislativo, deve ritenersi che, in mancanza di effetti retroattivi, restino salve le disposizioni relative alla qualificazione e alla determinazione della rendita catastale dei beni immobili di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1 luglio 2016.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella sopra citata Circolare 18/E del 2017 ha ricordato come, secondo la previgente disciplina, le infrastrutture richiamate nella disposizione di cui sopra, laddove costituite da aree e/o locali destinati ad ospitare le apparecchiature di comunicazione, dotati di autonomia funzionale e reddituale, siano quelle censite come unità  immobiliari a destinazione speciale con attribuzione della categoria D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività  industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).

Da ultimo occorre ricordare che tali infrastrutture, i c.d. “impianti a rete in genere”, in quanto manufatti direttamente funzionali alla rete, si qualificano come opere di urbanizzazione primaria, come, peraltro, espressamente previsto dall’Art. 86 3° comma del citato Codice delle comunicazioni elettroniche – 1^ parte (“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”).
Ex Art. 16 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli oneri di urbanizzazione primaria sono quelli relativi agli interventi relativi alla realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al citato comma 7 rientrano, ex comma 7-bis del citato D.D.R. 380/2001, anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
Tali opere di urbanizzazione potranno essere realizzate direttamente dal soggetto richiedente il rilascio del titolo autorizzatorio, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
Mentre normalmente tali opere vengono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, nella fattispecie in esame, le stesse, per espressa previsione normativa, restano di proprietà dei “rispettivi operatori”.
Infine, trattandosi di manufatti che danno origine a volume edilizio o a superficie coperta, per la costruzione degli stessi dovranno essere verificati tutti i parametri urbanistico-edilizi tipici dei fabbricati: indice, distanze, altezze, oltre che rispettate, se esistenti, eventuali tipologie e altri parametri ai fini della tutela del paesaggio.
La loro realizzazione potrà, pertanto, essere soggetta, in base alla normativa del Testo Unico sull’Edilizia e a quella locale, al rilascio di titoli autorizzativi o alla presentazione di titoli abilitativi, con conseguente necessità della loro indicazione, a pena di nullità, negli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti (c.d. “menzioni urbanistiche”).
Il Notaio dovrà, dunque, prestare sempre particolare attenzione all'”aspetto urbanistico” di tali manufatti, benchè agli stessi non sia applicabile la normativa sulla conformità catastale.

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Conformità catastale e postazioni per telecomunicazioni ultima modifica: 2017-12-04T09:38:37+01:00 da Daniela Riva
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