Conferimento di criptovaluta in sede di aumento di capitale

Si torna a parlare di criptovalute.

Il Tribunale di Brescia – Sez specializzata in materia di Imprese con Decreto n. 7556/2018 (RG n. 2602) del 18 luglio 2018 ha rigettato il ricorso di una Società contro il rifiuto del notaio di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese di una delibera di aumento del capitale sociale con conferimento di criptovaluta.

I giudici hanno stabilito che quella determinata criptovaluta non è suscettibile di valutazione economica e, quindi, non può essere oggetto di conferimento in natura in sede di aumento di capitale di una s.r.l.
I giudici chiariscono che la decisione non riguarda l’idoneità della categoria dei beni rappresentata dalle c.d. “criptovalute” a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., bensì valuta se il bene concretamente conferito nel caso di specie (la valuta virtuale denominata “XXXCOIN” ) soddisfi il requisito di cui all’art. 2464, comma secondo, C.C.
Il fatto: un notaio verbalizza un’assemblea di una s.r.l. in cui si delibera un aumento di capitale a pagamento che viene liberato mediante il conferimento in natura (escludendo quindi che si possa trattare di un conferimento in denaro) di una certa quantità di una specifica criptovaluta.
Il notaio si rifiuta di iscrivere la delibera al Registro delle Imprese sul presupposto che le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentirebbero una valutazione economica concreta del conferimento.
La ricorrente eccepisce che le criptovalute sono suscettibili di valutazione economica e presenta una perizia di stima.
Il Tribunale, premesso quanto sopra sulle criprovalute in generale, evidenzia; che la specifica criptovaluta oggetto del conferimento non compare in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute o tra criptovalute e monete aventi corso legale; che l’unico “mercato” esistente di quella determinata criptovaluta è una piattaforma riconducile agli stessi ideatori della criptovaluta stessa; che non risulta alcun livello di diffusione e di pubblicità della criptovaluta, caratteristica di cui invece una moneta virtuale dovrebbe essere dotata se aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato.
Il Tribunale quindi sottolinea che ciò che viene conferito deve essere suscettibile di valutazione economica e perché ciò sia possibile è necessario che vi sia un mercato del bene che si conferisce, presupposto di qualsivoglia attività valutativa; sottolinea ancora, affrontando un tema nuovo e importante, che il bene oggetto di conferimento dovrebbe poter essere bersaglio dell’aggressione da parte di creditori e suscettibile di esecuzione forzata, precisando che un ipotetico pignoramento della criptovaluta non sarebbe di fatto possibile per l’esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che impedirebbero, senza la collaborazione del debitore, l’espropriazione forzata.
Il Tribunale quindi, rilevando che la moneta virtuale oggetto del conferimento è in fase sostanzialmente embrionale, rigetta il ricorso, statuendo che la criptovaluta in oggetto non ha ancora i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile di valutazione economica e, quindi, possibile oggetto di conferimento.

 

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Conferimento di criptovaluta in sede di aumento di capitale ultima modifica: 2018-07-27T19:41:22+02:00 da Francesco Santopietro
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