Concorrenza tra notai e procacciamento d’affari: il commento del presidente De Ruggiero alla sentenza di Cassazione n. 16433

Commento a Cass. 30-7-2020, n. 16433

«L’art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori d’affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest’ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell’attività, senza che rilevi la gratuità dell’attività di procacciamento, vietata dall’art. 31 del Codice Deontologico anche se svolta a titolo non oneroso».

A leggere questa massima un brivido è inevitabile: quante volte ho “indirizzato” – gratis! – amici che mi chiedevano consiglio “a beneficio” – in verità, non sempre – di un notaio stimato? E non è forse vero che è dal passa-parola di un conoscente che arriva al notaio buona parte dei “clienti”? (Ma bisogna proprio chiamare così i cittadini che accedono a un pubblico Ufficio?) Una volta va bene, ma se solo le indicazioni dello stesso conoscente raggiungono “un certo numero”, ne risulta integrato un procacciamento vietato?!?

La preoccupazione, però, poi si dirada se si legge il testo della sentenza (a conferma di un insegnamento sempre valido: mai accontentarsi della massima; per valutare il senso e l’applicabilità per analogia di un precedente è necessario verificare qual è il caso concreto che quella sentenza ha risolto!).

Ecco allora la decisione nell’estratto che qui interessa.

«Nel luglio 2018 il Consiglio Notarile di … ha irrogato al notaio XXX la sospensione dall’esercizio delle funzioni per la durata di giorni quaranta, contestandogli la violazione degli artt. 1, 21, 22, 31 e 36 del Codice deontologico e dell’art. 147, lett. b), L. 89/13.

Il reclamo proposto è stato respinto dalla Corte distrettuale, che ha ritenuto fondate tutte le contestazioni, osservando che il notaio … (tra l’altro) … si era avvalso per la stipula di vari atti in G. (città all’infuori del proprio distretto di competenza) dell’opera di procacciamento di affari del collega in pensione YYY, che aveva segnalato il nominativo del ricorrente, mettendogli a disposizione una propria struttura – ancora operativa – per ricevere i clienti e per compiere tutte le attività successive.

Il Giudice di merito ha ritenuto irrilevante che i clienti avessero dichiarato per iscritto di aver scelto il notaio in piena libertà e senza l’intervento di procacciatori, asserendo che dette dichiarazioni erano riferibili solo a taluni degli atti stipulati fuori sede e destavano molti dubbi sulla loro attendibilità. Ha infine evidenziato che era del tutto carente “una deduzione a fronte della contestata rilevante acquisizione di clientela nel distretto di G., avvenuta in assenza di una propria struttura e a notevole distanza dalla sede di appartenenza” (circa 150 km), “distanza che escludeva anche la concreta possibilità di assolvere agli obblighi di svolgere sotto la propria direzione tutte le attività preparatorie e di assistenza al cliente nelle scelte da operare”.

Per la cassazione di questa ordinanza il notaio ha proposto ricorso con quattro motivi … (omissis) … il secondo dei quali denuncia la violazione (per falsa applicazione) degli artt. 31 e 36 del Codice deontologico notarile con riferimento alla “supposta ed insussistente utilizzazione, da parte dell’incolpato, di un procacciamento di affari, al fine di incrementare le stipule di atti nel territorio di G.”. Si assume che il notaio in pensione YYY si era limitato a segnalare ai clienti il nominativo del ricorrente in un numero limitato di casi e senza percepire alcun compenso per l’opera svolta, essendo esclusa, anche per tale motivo, la configurazione di un vero e proprio procacciamento di affari. Del tutto erroneamente “erano stati tacciati di illegalità tutti gli atti rogati”, benché il Consiglio fosse edotto del fatto che il ricorrente aveva rapporti radicati a G. fin dall’infanzia e che, per gran parte degli atti, non vi era stata alcuna mediazione. La decisione avrebbe, infine, erroneamente negato rilievo alle dichiarazioni con cui i clienti avevano attestato, in un numero rilevante di casi, di aver scelto XXX di propria iniziativa e in assoluta libertà.

La censura non merita accoglimento.

Il ricorso solleva nuovamente questioni di merito – incensurabili in Cassazione – circa l’effettivo svolgimento da parte del notaio YYY di un’attività di procacciamento, in contrasto con l’apprezzamento delle risultanze processuali svolto dal giudice distrettuale, che – con argomentazioni del tutto congrue – ha ritenuto provato che YYY avesse reiteratamente (evidenza dell’originale) segnalato ai clienti il nominativo del ricorrente, mettendo a disposizione di XXX una struttura (ancora operativa nonostante il collocamento a riposo del procacciatore) per compiere l’attività professionale fuori della sede di competenza.

L’art. 147 L.N. sanziona la concorrenza effettuata con riduzioni di onorari, diritti o compensi, o servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile. La norma non pone dunque una limitazione della concorrenza tra i notai – la cui liceità, anzi, implicitamente riconosce – ma ne vieta le forme illecite, attuate mediante condotte tipizzate (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o derivanti da comportamenti atipici (Cass. 4721/2012; Cass. 10683/2003; Cass. 17202/2002)».

È qui forse superfluo precisare per inciso, con le parole di Cass. 23-4-2013, n. 9793, che, pur essendo venuta meno – ex artt. 2 L. 248/2006 e 9 e 12 L. 27/2012 – l’automatica sanzionabilità della condotta del notaio che offra la sua prestazione per compensi più contenuti rispetto a quelli previsti dalla tariffa notarile, la tutela deontologica del decoro della professione in ipotesi di indiscriminate politiche di ribassi (se non più affidata ad una rigida equiparazione dei corrispettivi) rende pur sempre disciplinarmente rilevanti i comportamenti concorrenziali scorretti o predatori: ma questo è un altro, molto interessante, discorso…

La sentenza prosegue con il brano utilizzato per la massima: «La nozione di procacciamento di affari – tuttora in vigore – va intesa in senso meramente economico e non strettamente tecnico (Cass. 3/2010), essendo sufficiente che il terzo abbia indirizzato un certo numero di clienti e che il notaio ne abbia beneficiato nello svolgimento delle attività, risultando in tal modo alterato il momento della libera scelta del professionista da parte dei clienti (Cass. 6679/1996).

Quanto al fatto che YYY non fosse stato remunerato, la decisione è conforme al disposto dell’art. 31, lett. a) e b), del Codice deontologico, che proibisce anche il procacciamento svolto a titolo gratuito, essendo comunque violato il divieto di concorrenza con condotte poste in essere in forme incompatibili, per valutazione dell’ordine (sic!) di appartenenza, con il decoro e la dignità della categoria professionale (Cass. 2274/1963) (omissis)

Il quarto motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’ordinanza circa un punto decisivo per il giudizio “con riferimento particolare all’ingiustificata svalutazione della documentazione consistente nelle dichiarazioni di libera scelta del notaio da parte dei contraenti partecipanti alle stipule” … (omissis) … Nello specifico la pronuncia ha invece dato conto, con argomentazioni logiche ed esenti da contraddizioni, delle ragioni per cui non ha considerato decisive le dichiarazioni dei clienti, avendone rilevato l’inattendibilità ed avendo osservato che esse riguardavano un numero di atti inferiore a quelli effettivamente rogati.

In definitiva il ricorso è respinto …».

°°°°°

Come si è anticipato, la lettura della sentenza – mentre suggerisce che abbiano influito nella decisione anche quei profili, espressamente segnalati se pur non formalmente contestati, di carente personalità della prestazione (affidata in parte al procacciatore?) e di utilizzo di fatto di una sede secondaria non dichiarata – fa ben intendere come non siano state accertate delle mere, ancorché ripetute, ma libere e disinteressate indicazioni da parte di un terzo neppur qualificato in favore di un determinato notaio. Dalla vicenda, infatti, non emerge la condotta di un procacciatore del tutto disinteressato, come potrebbe far credere la massima: in che consiste, allora, quell’illegittimo “vero e proprio” procacciamento di affari, che la sentenza invita ad intendere “in senso meramente economico” – ma dalla prospettiva anche del solo “procacciato” – “e non strettamente tecnico”?

Certo, questa indicazione risulta, come tale, poco illuminante, se è vero che il procacciamento è una figura “innominata”, cioè non specificamente prevista e regolata dal Legislatore, ma derivante dalla pratica, ormai forse desueta, dei cd. “rappresentanti di commercio” (prima ancora, i “piazzisti”), collaboratori, di solito non dipendenti, di un imprenditore, che non stipulavano i contratti, non avendo la rappresentanza, ma percorrevano il territorio per promuoverli, cercando i clienti, convincendoli e raccogliendo le loro ordinazioni o proposte.

Trattandosi di una figura negoziale atipica (oggi evocata in giurisprudenza soprattutto per distinguerla dall’agenzia e dalla mediazione: da ultimo, si veda Cass. 4-9-2020, n. 18489), i connotati rilevanti in termini di effetti – ma anche, per quel che ci interessa, di “compatibilità” – vanno individuati di volta in volta secondo la natura dell’attività svolta dal procacciatore e degli accordi intercorsi con il preponente. Giacché l’accordo – la massima non lo ricorda, ma la sentenza sì – è elemento costitutivo ineliminabile: il procacciamento di affari è un contratto. Può anche non integrare un rapporto stabile e pre-determinato (come l‘agenzia), può consistere in un’attività prestata nell’interesse di una sola parte (a differenza della mediazione), ma presuppone necessariamente un accordo con il preponente.

Accordo che – si noti – non necessitando di forma scritta, può ben essere desunto per facta concludentia dalla vicenda concreta: essenzialmente, ove manchi la prova di una specifica remunerazione per il procacciatore (come invece in altri casi esaminati dalle CO.RE.DI.), da una “reiterazione” della condotta non meramente numerica, ma per così dire “strutturata”. Nel caso in commento, l’attività dell’intermediario è sorretta appunto da un ufficio organizzato ed ancora attivo, nonostante il pensionamento del titolare, ex notaio (tra parentesi, ma neppur tanto, vien da dire che la non infrequente ufficiosa “ultra-attività collaborativa” di notai pensionati ha generato diversi problemi disciplinari ai notai in servizio che li incarichino di prestazioni personali non delegabili o, appunto, ne “accaparrino” la precedente clientela, a danno anche del naturale successore nella sede del pensionato: sul tema potrebbe forse essere utile una specifica integrazione del Codice Deontologico?).

Se dunque di un accordo – un contratto – deve trattarsi, è però irrilevante da chi sia partita l’iniziativa, se dal procacciatore o dal “procacciato”: entrambi i contraenti avranno evidentemente un proprio interesse, anche a prescindere da un immediato, contrattualmente quantificato, ritorno economico (nel nostro caso, il procacciatore quanto meno a far prosperare la “struttura” di lavoro a lui facente capo, il notaio favorito ad incrementare comunque la sua attività). E che un tale accordo debba essere disciplinarmente inibito è difficilmente contestabile, perché, come ricorda la nostra sentenza in punto di “bene protetto”, va tutelata la “libera scelta del professionista da parte dei clienti” e comunque “le forme” del procacciamento possono ledere il decoro e la dignità (rectius, prestigio) della classe notarile. Che non si nutre solo di “clientela”, ma – almeno, anche – di servizio pubblico.

Infine, una notazione di colore: la sentenza cita espressamente, come si è letto, tra i suoi precedenti conformi anche Cass. 4721/2012, che, infatti, ha una massima in larga parte sovrapponibile: sennonché, chi – in ossequio all’insegnamento iniziale – procedesse a leggere quel precedente, scoprirebbe che il notaio beneficiato dal procacciamento e sanzionato anni prima – per di più con il riscontro, nel nostro caso evitato, del pagamento di percentuali sugli affari ottenuti – era quel medesimo YYY, che, andato poi in pensione, ha ritenuto di disporre in proprio del beneficio a suo tempo ricevuto: innegabile, quanto meno, la fedeltà alla “tradizione” (ma, di “clientela”)!



Lettera alla redazione

IncipitHo letto con attenzione l’articolo “Concorrenza fra notai e procacciamento d’affari”, concernente il commento del Pres. De Ruggiero sulla sentenza della Cassazione 16347 del 30.7.2020.

Il commentatore ha giustamente osservato che la MASSIMA su tale sentenza – formulata dalla stessa Cassazione –  è troppo generica, perché non coglie il punto preciso – pur ricavabile dalla pronuncia – per il quale si verifichi quel procacciamento d’affari vietato dalla Legge Notarile.

In effetti, essa MASSIMA – dicendo che “…L’art 147 della Legge Notarile vieta il procacciamento di affari… (omissis) essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il mero fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest’ultimo ne tragga beneficio…” – mette in luce il solo fatto finale e conseguenziale della fattispecie (cioè il fatto che un notaio si avvantaggi dell’afflusso di clienti indirizzatigli da un terzo), ma omette invece il fatto iniziale e produttivo della fattispecie stessa (cioè come mai ad un certo punto si trova ad essere operante una tale particolare situazione).

È  chiaro che la MASSIMA – in tal modo generica – rischia all’atto pratico di poter essere applicata allora in modo indiscriminato – Cioè, potrebbe far penalizzare ugualmente:

– sia il notaio che ABBIA FATTO PROPRIO IN MODO CHE UN TERZO gli indirizzasse clienti (notaio che così avrebbe volutamente adottato un comportamento lesivo del decoro professionale, dando luogo quindi al procacciamento vietato);

– sia il notaio che SI SIA TROVATO DI FATTO A RICEVERE CLIENTI INDIRIZZATIGLI DAL TERZO, senza aver fatto nulla a tal fine (e quindi non potendoglisi rimproverare comportamenti volutamente lesivi del decoro e quindi il procacciamento vietato), essendosi il terzo attivato a suo favore di propria iniziativa (ad es nutrendo un’effettiva stima della sua professionalità; volendo far partecipi terzi di aver ottenuto da lui in passato un buon rògito; essendosi limitato in un consueto passa/parola a riferire un favorevole “sentito dire” su di lui ecc.);

– situazioni – queste due – diametralmente diverse, che perciò meriterebbero di essere trattate diversamente.

Ma, il discrimine fra le due diverse situazioni – pur non presente nella MASSIMA – in realtà c’è o meglio si ricava – dice il De Ruggiero – dal contesto della sentenza, per cui – per capirlo – occorre scendere ad esaminare il caso concreto ivi deciso.

Quest’ultimo – come emerge dal merito ivi acclarato – ha riguardato il fatto che un ex notaio ha svolto appunto attività di procacciatore di clienti, indirizzando possibili clienti ad un collega ancora in attività; e ciò in modo non soltanto “continuativo”, ma addirittura “strutturato”, cioè operando con una propria struttura notarile ancora funzionante, ponendola – praticamente – al servizio del collega.

Tale essendo la fattispecie, è impensabile che tutto ciò sia avvenuto senza una compartecipazione volitiva del notaio così beneficiato.

D’altra parte, in via generale il procacciare affari – sottolinea esattamente il Pres De Ruggiero – è un CONTRATTO, per cui presuppone – pur se senza necessariamente un contenuto economico – un ACCORDO fra le Parti: e le concrete circostanze della vicenda oggetto della pronuncia della Cassazione commentata (testè cennate) testimoniavano indubbiamente proprio in tal senso, per cui IL FATTO CHE FOSSERO STATI INDIRIZZATI CLIENTI VERSO IL NOTAIO DOVEVA ESSERE AVVENUTO – NECESSARIAMENTE – PER VOLONTA’ DEL NOTAIO MEDESIMO; volontà contrastante con il suo dovere di osservare un decoro professionale (dovere che gli vietava di ricorrere, per alimentare la propria attività, a mezzi bassamente commerciali).

Quindi E’ PROPRIO QUESTO – e cioè il fatto che il dirottamento di clienti verso un notaio avvenga PER VOLONTA’ del notaio stesso – L’ELEMENTO CHE – come conclude anche il Presidente De Ruggiero – MANCA NELLA MASSIMA, individuando – proprio esso – un effettivo procacciamento d’affari.

Ma allora la MASSIMA potrebbe essere utilmente integrata come segue (in MAIUSCOLO la possibile integrazione):

“…L’art 147 della Legge Notarile vieta il procacciamento d’affari… (omissis) essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest’ultimo ne tragga beneficio (omissis) … QUALORA DALLE CIRCOSTANZE CONCRETE SI TRAGGA CHE CIO’ NON POSSA ESSERE AVVENUTO ALTRIMENTI CHE IN BASE AD UN ACCORDO FRA NOTAIO E PROCACCIATORE…”.

Così sarebbe tutto molto più semplice e chiaro ed inoltre sicuramente risolvente nei casi concreti.

Ringrazio dell’attenzione e complimenti per la pubblicazione che seguo con interesse.

RUSSO ANDREA
Presidente a riposo della Corte dei Conti



 

Concorrenza tra notai e procacciamento d’affari: il commento del presidente De Ruggiero alla sentenza di Cassazione n. 16433 ultima modifica: 2021-02-05T08:30:42+01:00 da Luigi De Ruggiero
Vuoi ricevere una notifica ogni volta che Federnotizie pubblica un nuovo articolo?
Iscrivendomi, accetto la Privacy Policy di Federnotizie.
Attenzione: ti verrà inviata una e-mail di controllo per confermare la tua iscrizione. Verifica la tua Inbox (o la cartella Spam), grazie!


AUTORE