Con le DAT non è solo una questione tecnica: due concezioni a confronto

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Nell’articolo di Arrigo Roveda pubblicato recentemente su queste pagine il punto centrale è giuridico: egli ricostruisce una continuità tra consenso informato, rifiuto delle cure, DAT e suicidio medicalmente assistito, per poi sostenere che sarebbe difficilmente comprensibile consentire il suicidio assistito alla persona ancora capace e impedirne, invece, l’attivazione tramite DAT quando la capacità sia venuta meno.

Vorrei sollevare alcune obiezioni che riguardano le premesse antropologiche e politiche che Arrigo assume come se fossero neutrali (precisando che eventuali valutazioni religiose esulano da queste poche righe).

1. La cosiddetta “autodeterminazione” non è una premessa neutrale, ma una precisa scelta antropologica

Roveda costruisce tutto il ragionamento assumendo che il principio decisivo sia la continuità dell’autodeterminazione individuale: se posso rifiutare un trattamento che mi mantiene in vita, perché non dovrei poter ottenere anticipatamente anche un aiuto attivo a morire?

Ma proprio questo passaggio contiene già una concezione dell’uomo: quella secondo cui la dignità dipende in larga misura dalla possibilità del soggetto di determinare autonomamente le condizioni della propria esistenza e della propria morte.

A questa – legittima – concezione se ne contrappone un’altra, per noi più nobile, che possiamo definire “concezione relazionale della persona”, nella quale libertà, fragilità, dipendenza e responsabilità reciproca non sono elementi estranei alla dignità umana.

2. Rifiutare una cura e chiedere la cooperazione altrui alla propria morte non sono la stessa cosa

Roveda tende a presentare come sviluppo quasi tecnico ciò che è invece un ampliamento sostanziale del principio originario.

La legge 219/2017 disciplina consenso, rifiuto e interruzione dei trattamenti sanitari. La sentenza 242/2019 della Corte costituzionale ha invece individuato una circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio, sottoposta a condizioni precise: patologia irreversibile, sofferenze ritenute intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.

Roveda tende invece a leggere queste tappe come segmenti di un’unica traiettoria logica. È precisamente questa continuità che può essere contestata: rifiutare un intervento sul proprio corpo e pretendere una cooperazione altrui alla propria morte non sono affatto consequenziali, senza interruzione di continuità.

Nel primo caso il paziente impedisce un trattamento sanitario indesiderato; nel secondo un altro soggetto, e potenzialmente il servizio sanitario, partecipa alla predisposizione delle condizioni perché la morte avvenga.

Non è quindi una differenza puramente tecnica. È il cuore della questione.

3. Cambia anche il ruolo dello Stato e della medicina

C’è una differenza fra dire: “lo Stato non può obbligarmi a subire una terapia” e dire: “lo Stato deve predisporre procedure, personale sanitario e mezzi affinché io possa morire”.

Una libertà individuale rischia di trasformarsi progressivamente in un compito affidato all’organizzazione sanitaria e quindi in una nuova definizione di ciò che la medicina è tenuta a fare.

Vi è inoltre un problema che Roveda quasi non considera: si attribuisce al medico un compito tradizionalmente estraneo alla finalità terapeutica della medicina, quello di concorrere intenzionalmente alla morte del paziente. Non è una questione secondaria. Occorre almeno domandarsi quali conseguenze possa avere sul rapporto medico-paziente e sulla fiducia che lo fonda il fatto che lo stesso medico che cura, allevia e accompagna possa essere chiamato, in determinate circostanze, a collaborare alla morte.

La questione non è dunque soltanto quale libertà riconoscere al paziente, ma quale medicina e quale servizio sanitario vogliamo costruire.

4. Ma quanto è davvero autonoma la scelta di morire?

Dire che una scelta è “libera e consapevole” non risolve automaticamente il problema.

Malattia grave, dipendenza, isolamento, depressione, paura di essere un peso, scarsità di assistenza domiciliare o insufficiente accesso alle cure palliative possono influire profondamente sulle decisioni. Non a caso la stessa Corte costituzionale continua a giustificare il divieto generale di aiuto al suicidio anche con la necessità di proteggere le persone più deboli e vulnerabili.

La Corte nel 2024, inoltre, ha rivolto uno “stringente appello” affinché sia garantito sull’intero territorio nazionale un effettivo accesso alle cure palliative anche alle persone che chiedono il suicidio assistito.

Ci si può allora domandare: quanto è realmente autonoma una scelta di morire se l’alternativa di essere curati, assistiti e accompagnati non è concretamente accessibile?

Il problema diventa ancora più evidente quando la vulnerabilità è psichica. Una persona può apparire perfettamente lucida, comprendere ciò che sta facendo ed essere determinata, e tuttavia formulare la propria decisione dentro una condizione patologica che incide profondamente sul modo in cui valuta sè stessa, il proprio futuro e la propria vita.

È questo il problema posto, in maniera drammatica, dal caso inglese di Kerrie Wooltorton: una giovane donna affetta da gravi problemi psichici, che dopo aver ingerito antigelo rifiutò il trattamento salvavita e fu considerata capace di farlo. Il caso diede origine a una forte discussione proprio sul significato della capacità decisionale in presenza di patologia psichica.

Non basta quindi chiedersi se una persona “sa quello che sta facendo”. Occorre chiedersi anche quanto la sua volontà sia realmente autonoma e quanto sia invece condizionata dalla propria vulnerabilità.

5. Le DAT rendono questo problema ancora più difficile

L’estensione del suicidio assistito alle DAT cambierebbe qualitativamente il problema del consenso.

Nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, uno dei requisiti essenziali è che la persona sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli nel momento in cui chiede l’assistenza al suicidio.

Roveda vede una contraddizione nel fatto che una DAT non possa sostituire questa volontà attuale. Ma proprio qui potrebbe esserci invece una scelta sostanziale: una decisione anticipata sulla sospensione delle cure non equivale necessariamente a un mandato irrevocabile perché altri cooperino in futuro alla propria morte.

Vi è poi un’ulteriore difficoltà concreta: stabilire lo stato di coscienza e la capacità residua di un paziente non è sempre un’operazione semplice, soprattutto nelle condizioni neurologiche più complesse.

Inoltre c’è un tema di fondo che vale per tutte le DAT, e a maggior ragione se trattano di vita e di morte: queste vengono necessariamente formulate in un momento diverso da quello in cui dovranno essere applicate: il paziente immagina una condizione futura che non ha ancora sperimentato, mentre quando quella condizione si realizza potrebbe non essere più in grado di confermare, modificare o revocare la propria scelta. La distanza fra la volontà anticipata e la situazione clinica reale non è quindi un dettaglio procedurale.

6. Il punto decisivo è politico e culturale, non soltanto tecnico

Roveda presenta come conseguenza giuridica quasi lineare ciò che presuppone invece una scelta preliminare, antropologica e politica: che il principio di autodeterminazione debba estendersi dal diritto di rifiutare una cura al diritto di ottenere una cooperazione organizzata alla propria morte.

Qui riemerge anche il problema del cosiddetto “piano inclinato”. Ciò che nasce come eccezione per casi estremi può progressivamente diventare una possibilità ordinaria e socialmente attesa, modificando il modo stesso in cui una società guarda alla malattia, alla disabilità, alla vecchiaia e alla dipendenza dagli altri. L’obiettivo più o meno dichiarato è il mutamento delle categorie culturali: ciò che prima appariva impensabile diventa progressivamente discutibile, poi ammissibile e infine normale.

Ed è soprattutto questo aspetto che la ricostruzione prevalentemente tecnico-giuridica di Roveda lascia sullo sfondo.

È chiaro che l’amico Roveda e io partiamo da posizioni probabilmente opposte:

  • una pone al centro l’ampliamento dello spazio di scelta individuale: davanti a una sofferenza giudicata intollerabile, anche la scelta della morte deve poter essere rispettata, entro determinate condizioni;
  • l’altra ritiene invece che proprio la vulnerabilità faccia sorgere un dovere sociale ulteriore di cura, accompagnamento e protezione, e teme che il riconoscimento istituzionale della morte assistita modifichi progressivamente tale dovere.

Non è quindi soltanto una disputa sulla corretta interpretazione delle DAT. Sono in gioco due differenti concezioni del rapporto fra autonomia, dignità, dipendenza e solidarietà.


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