Commissione Tributaria di Ancona: i professionisti devono fatturare anche le prestazioni gratuite

La Sentenza 1279/3/2016 della Commissione Tributaria di Ancona sancisce il principio secondo il quale un professionista, nella fattispecie specifica un Notaio, non può non emettere fattura ancorché non voglia godere di alcun compenso per la prestazione svolta.

Il Notaio in questione aveva presentato ricorso contro un avviso di accertamento emesso dalla direzione provinciale delle Entrate nei suoi confronti, giustificando la percezione di onorari ridotti, così come la non percezione di alcun compenso, sulla base di rapporti di “consuetudine ed anche di amicizia”, così come su “ragioni di cortesia, di convenienza sociale, di buona creanza”.

La C.T.R. di Ancona, con la citata sentenza, ha definito le giustificazioni addotte dal professionista come “singolari e patetiche”, considerazione che si presta quanto meno a delle critiche.

Per l’Agenzia delle Entrate e per la C.T.R., quindi, un professionista che voglia “omaggiare” la sua prestazione a parenti, amici e/o conoscenti, dovrebbe regolarmente fatturare i compensi, rinunciando poi a riceverne il pagamento, così accollandosi il relativo onere fiscale che, invece, nel caso in contestazione il professionista avrebbe accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti.

La sentenza stupisce perché, se è vero che le prestazioni gratuite possono essere sfruttate come pretesto per facilitare l’evasione fiscale, è pur vero che un professionista può, per ragioni ad esempio di parentela o di amicizia, decidere di non far pagare alcun onorario per la prestazione svolta.

Le norme di legge (articolo 54 del T.U.I.R.) lo prevedono, e secondo tali norme per determinare il reddito da lavoro autonomo rileva il principio “di cassa” non dovendosi considerare la prestazione gratuita. Anche una recente Sentenza della sezione tributaria civile della Corte di Cassazione (Sezione V, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21972), inoltre, ha affermato che a fronte “di una corretta contabilità tenuta dal contribuente…congrua e coerente”, è giustificata “l’asserita gratuità dell’opera svolta in favore di soggetti, peraltro indicati dallo stesso contribuente, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi”.

I giudici tributari di Ancona sembrano invece aver considerato che a fronte di una prestazione professionale debba sempre essere posta a carico del professionista un’imposizione fiscale. E’ pacifico che il fisco possa svolgere valutazioni di congruità dei ricavi di un imprenditore ed anche dei compensi di un professionista, ma tale valutazione si deve fondare su elementi presuntivi connotati da gravità ed attendibilità. nel caso di specie il Notaio aveva posto a carico dei clienti le sole spese vive, rinunciando ad esporre e conseguentemente a percepire un onorario.

Il sistema tributario italiano, impostato a favore del fisco e non del contribuente, impone quindi al professionista che omette di esporre un compenso per qualsivoglia prestazione effettuata (a prescindere dal destinatario della medesima) di dover provare la reale gratuita di quest’ultima. Prova tutt’altro che semplice da fornire. In più la C.T.R. di Ancona, con la sopra indicata pronuncia, afferma la necessità del professionista di emettere comunque una fattura per ogni prestazione effettuata, ancorché egli non intenda poi realmente percepire alcun compenso.

La pronuncia in oggetto sembra ignorare completamente la realtà in cui oggi lavorano i professionisti, e, non ultimo, anche la totale assenza di tariffe, ormai eliminate a favore di una sempre maggiore concorrenzialità del mercato. Dalla pronuncia della C.T.R. di Ancona emerge, quindi, che la prestazione “di cortesia” non può e non deve esistere come tale, perché anche su compensi effettivamente non percepiti e qualificabili come importi del tutto ipotetici il professionista è in ogni caso tenuto a pagare le relative imposte.

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Commissione Tributaria di Ancona: i professionisti devono fatturare anche le prestazioni gratuite ultima modifica: 2016-06-27T12:42:25+02:00 da Annalisa Annoni
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