Continua, seppur a rilento, il percorso della Riforma del Terzo Settore.
La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 28 dicembre 2018 ha fatto (parziale) chiarezza sull’adeguamento statutario richiesto dall’art. 101 secondo comma del Codice del Terzo Settore (contenuto nel D.Lgs. N. 117/2017, d’ora in avanti anche CdTS) che dispone: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.”
In forza del D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, portante disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore, il termine di adeguamento è pertanto fissato al 3 agosto 2019.
Gli enti interessati dall’obbligo di adeguamento sono le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS. Tra questi enti esiste tuttavia una notevole differenza: i primi due, dopo l’abrogazione quasi totale della normativa speciale loro dedicata e rispettivamente contenuta nelle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, sono ad oggi interamente disciplinate dal Codice del Terzo Settore e soltanto per gli enti “che si adeguano” già iscritti nei registri speciali delle ODV e APS “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione”.
La normativa che disciplina le ONLUS è invece tuttora in vigore e tale resterà sino al “periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo (a quello) di operatività” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in avanti anche RUNTS).
La circolare conferma la necessità di apportare nel termine stabilito le modifiche richieste a tutti gli enti facenti parte delle categorie sopra indicate; in particolare però per le ONLUS consiglia di subordinare l’efficacia degli adeguamenti alla decorrenza del termine previsto per l’abrogazione della normativa che le regolamenta. E’ evidente che con l’efficacia delle nuove modifiche statutarie verranno contestualmente meno quelle precedenti, dettate secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 460/1997.
Tuttavia è opportuno fare un piccolo chiarimento che in parte si differenzia da quanto sostenuto nella circolare. Per le ONLUS che non siano ODV (per le quali vigono norme speciali) e che non vogliano assumere la qualifica di impresa sociale1 ma che intendano diventare ETS, è consigliabile avvalersi di un doppio statuto: l’assemblea che deve deliberare gli adeguamenti richiesti (entro il 3 agosto 2019) deve decidere altresì di iscriversi a una delle sezioni del RUNTS e, mantenendo in vigore lo statuto attuale (che deve essere in regola con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 460/1997), contestualmente deve adottare un nuovo testo di statuto, adeguato alla nuova normativa del CdTS, che entrerà in vigore dal momento della iscrizione al RUNTS (e non da quello di abrogazione della disciplina delle ONLUS come indicato nella circolare).
Tutti i cambiamenti deliberati sono subordinati alla iscrizione. Ricordiamo infatti che per le ONLUS non è prevista la trasmigrazione automatica che l’art. 54 del CdTS stabilisce per ODV e APS e pertanto dovrà essere l’assemblea (nelle associazioni) e l’organo amministrativo (nelle fondazioni) a decidere se iscriversi o meno al RUNTS. Quindi è preferibile prendere come termine di efficacia quello di iscrizione al RUNTS e non quello di abrogazione della normativa ONLUS, fermo restando che l’iscrizione dovrà precedere l’abrogazione al fine di non lasciare l’ente privo di una valida disciplina. In realtà il problema delle ONLUS è piuttosto complesso e richiede ulteriore riflessione anche in considerazione dei rischi di devoluzione del patrimonio in caso di perdita della qualifica; qui ci limitiamo agli argomenti di cui si è occupata la circolare in commento.
La circolare individua tre tipologie di norme comprese nel CdTS e suscettibili di adeguamento statutario:
- quelle inderogabili;
- quelle derogabili con una espressa clausola statutaria;
- quelle facoltative.
Le prime due possono essere deliberate con le maggioranze ridotte previste dal secondo comma dell’art. 101, mentre per le terze, evidentemente, non ci si potrà avvalere di quella facilitazione e ciò anche a tutela di eventuali minoranze dissenzienti.
E’ importante sottolineare che la circolare chiarisce che se le modifiche riguardano enti con personalità giuridica iscritti al RPG, ferma restando la maggioranza ridotta, non possono venire meno le condizioni di forma stabilite dall’art. 2 del DPR 361/2000 e pertanto le relative delibere assembleari o consiliari devono essere verbalizzate da un notaio, perché richiedono l’atto pubblico.
La circolare passa poi ad una completa ricognizione delle singole disposizioni del Codice del terzo Settore per chiarire quali possano essere adottate con la maggioranza ridotta e quali invece richiedano quella prevista dalla legge o dallo statuto per le modifiche statutarie; fermo restando che costituisce un adeguamento obbligatorio (da adottare a maggioranza ridotta) anche l’eliminazione di quelle clausole in contrasto con le norme inderogabili del CdTS. Si ricorda che qualora gli statuti delle associazioni non prevedano specifiche maggioranze per le relative modifiche, si applicano quelle previste dall’art. 21 c.c..
Per facilitare l’individuazione delle tipologie di riferimento, alla circolare è allegata una tabella riepilogativa in cui sono evidenziate le norme stabilite dal Codice del Terzo Settore che devono (o possono) costituire oggetto di modifica, con la relativa natura di adeguamento (obbligatorio, derogatorio o facoltativo) e la modalità semplificata o ordinaria, per deliberare la corrispondente modifica statutaria.
In particolare si considera obbligatorio inserire nello statuto le finalità perseguite e l’attività che si intende svolgere per raggiungerle, con la particolarità che si consiglia di fare esatto richiamo alle attività indicate dall’art. 5 del CdTS, nonché alla “corrispondente lettera” che le individua. Sono considerate obbligatorie tra le altre, e quindi devono essere espressamente contenute nello statuto, anche le prescrizioni inerenti il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili (forse perché così storicamente richiesto dal D. Lgs. n. 460/1997), le competenze dell’assemblea, la previsione di devoluzione del patrimonio, la disciplina degli organi di amministrazione e di controllo.
Quanto alla denominazione, confermando quanto sostenuto dalle massime n. 1 e n. 2 della Commissione Massime del Consiglio Notarile di Milano, la circolare afferma che nessun ente, neanche le ODV e APS, possa avvalersi della locuzione “ente del terzo settore” o dell’acronimo “ETS” prima della sua effettiva iscrizione al RUNTS, e che gli enti appartenenti a specifiche tipologie che devono obbligatoriamente essere iscritti al RUNTS (ODV, APS, ONLUS, enti filantropici, cooperative sociali, imprese sociali, società di mutuo soccorso), essendo già obbligati a comprendere nella loro denominazione le corrispondenti locuzioni o acronimi loro riservati, non sono tenuti ad aggiungere anche la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS”.
Tuttavia la circolare non si esprime sulle conseguenze di una eventuale mancanza di adeguamento. Dalla lettura della norma (…continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto…) sembra corretto ritenere che a decorrere dal 4 agosto 2019 per gli enti che non si adegua, vengano meno, in modo pressoché automatico, gli effetti della iscrizione nei registri speciali, con tutte le conseguenze che derivano dalla perdita della qualifica di ODV, APS e ONLUS, ivi compresa la decadenza dalle agevolazioni fiscali anticipate previste per questi soli enti, a decorrere dal primo gennaio 2018 , dall’art. 104 primo comma del CdTS.
Pertanto restiamo in attesa di avere un auspicabile chiarimento in merito che definisca anche le conseguenze, le modalità di controllo e di comunicazione della eventuale “disapplicazione” degli effetti della iscrizione.
Infine si evidenzia che la circolare in oggetto ha assunto posizione sul problema inerente l’acquisto (o la perdita) della personalità giuridica da parte delle associazioni, affermando che il passaggio da associazione non riconosciuta a riconosciuta e viceversa, non costituisce una trasformazione regolata dall’art. 42 bis del c.c. il quale disciplina unicamente le trasformazioni tra fondazioni e associazioni.
La redazione ricorda che è possibile acquistare gli atti del Convegno organizzato da Federnotizie “Guida alla Riforma del Terzo Settore” al seguente link:
https://www.federnotizie.it/downloads/riforma-del-terzo-settore-istruzioni-per-luso/
1 Le ONLUS che invece che intendano diventare impresa sociale, anche per motivazioni di carattere fiscale in quanto ritenuti enti commerciali secondo i criteri stabiliti dall’art. 79 del CdTS, devono comunque fare tale cambiamento ed iscriversi nella apposita sezione del registro imprese entro lo stesso termine del 3 agosto 2019.

AUTORE

Notaio in Seregno e Milano. Dal 2007 al 2014 membro del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano Monza Lodi e Varese. Direttrice di FederNotizie dal 2004 al 2007 e in seguito redattore. Notaio Mediatore e dal 2010 Vicepresidente del CdA dell’organismo di mediazione ADR Notariato srl. Dal 2005 al 2011 docente alla Scuola del Notariato della Lombardia. Docente anche presso l’Università Bocconi di Milano, l’ODCEC e l’Università Cattolica. Ha curato un Codice del Notariato pubblicato dalla UTET e contribuito a numerose pubblicazioni in materia societaria, di mediazione e contratti di rete.