Si ripercorre l’iter evolutivo delle disposizioni della Regione Lombardia in materia di attestato di prestazione energetica, per quanto attiene agli obblighi di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di fabbricati o di porzioni di fabbricato, con particolare riferimento alle problematiche connesse agli attestati con firma digitale, non associata a marcatura temporale, la cui validità sia scaduta al momento del rilascio della copia conforme.
Si ripercorre l’iter evolutivo delle disposizioni della Regione Lombardia in materia di attestato di prestazione energetica, per quanto attiene agli obblighi di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di fabbricati o di porzioni di fabbricato, con particolare riferimento alle problematiche connesse agli attestati con firma digitale, non associata a marcatura temporale, la cui validità sia scaduta al momento del rilascio della copia conforme.
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis., L.R. Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, all’atto di trasferimento a titolo oneroso, nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato.
2. Per gli edifici siti nel territorio della Regione Lombardia, dal 1° marzo 2013 l’ACE acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale, di cui all’art. 9, comma 3 bis, L.R. 13 dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del file “pdf” relativi all’ACE stesso, entrambi firmati digitalmente.
Conseguentemente da tale data in avanti non possono essere redatti Attestati di Certificazione Energetica sottoscritti manualmente.
In pratica l’ACE diventa documento informatico che acquista efficacia con l’inserimento nel catasto energetico regionale (Cfr. Decreto Dirig. Lombardia 23 ottobre 2012, n. 9433).
3. In Lombardia, dal 15 gennaio 2014, l’attestato viene denominato “Attestato di Prestazione Energetica. (Cfr. D.G.R. n. X/1216 del 10 gennaio 2014)
4. Agli atti, relativi a edifici siti in Lombardia, stipulati dal 1° marzo 2013 in poi, per i quali sussiste l’obbligo di allegazione, possono essere validamente allegati:
– l’originale cartaceo o la copia conforme cartacea dell’ACE redatto prima del 1° marzo 2013 e in corso di validità;
– la copia conforme, redatta su supporto cartaceo, dell’ACE/APE originale contenuto su supporto informatico redatto dal 1° marzo 2013 in poi, in corso di validità, sottoscritto dal certificatore con firma digitale e inserito nel catasto energetico regionale;
[Detto per inciso ai sensi del Punto 12.7 dell’Allegato al Decreto Dirigenziale 12 gennaio 2017, n. 176, l’Attestato di Prestazione Energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel Catasto Energetico Edifici Regionale. L’idoneità dell’Attestato decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d’uso.
A tal fine, nel caso di trasferimento e di locazione di edifici, già dotati di Attestato di Prestazione Energetica, dovrà essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante o dal locatore, l’inesistenza di cause determinative delle decadenze di cui sopra.]
Ai sensi dell’art. 21, co. 2°, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD): “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.”
A norma del co. 3° dell’art. 20 del CAD:
“Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell’articolo 71. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”
Ai sensi dell’art. 71 del CAD:
“1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l’attuazione del presente Codice.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.”
L’art. 21, co. 3°del CAD prevedeva che l’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivalesse a mancata sottoscrizione.
Il DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali) (Pubblicato nella GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013), all’art. 21, intitolato “Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo” dispone: “le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”.
Al momento della istituzione dell’ attestato informatico (1° marzo 2013), le disposizioni della Regione Lombardia non prevedevano, in sede di registrazione dell’attestato nel sistema informativo regionale, né la verifica della validità della firma digitale, né l’apposizione della data e dell’ora di formazione del documento in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale di cui sopra.
L’ Ufficio Studi del CNN aveva ritenuto che per quanto gli attestati di prestazione energetica rilasciati dalla Regione Lombardia non risultassero dotati di alcuno dei riferimenti temporali opponibili ai terzi espressamente elencati nelle disposizioni del CAD, tuttavia potesse considerarsi valida l’allegazione di documenti aventi simili caratteristiche, atteso che “gli stessi, benché recanti una firma non assistita da presunzione legale di validità – e dunque equivalenti a documenti non sottoscritti – hanno in ogni caso validità ai sensi dell’art. 2712 c.c. (cfr. Quesito di Diritto dell’informatica n. 7-2014/DI)
La Regione Lombardia introduce l’obbligo della marcatura temporale per gli attestati depositati a far tempo dal 1° settembre 2014.
A decorrere dal 1° ottobre 2015, ai sensi dell’art. 5 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ”Adeguamento alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai fini del riconoscimento della validità dell’APE per tutti gli usi previsti dalla legge, non è necessaria la marcatura temporale.
Conseguentemente la D.d.u.o. 30 luglio 2015, n. 6480 Allegato – Punto 11.7 dispone che si considerano validi gli Attestati di Prestazione Energetica registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale della Lombardia dal 1° marzo 2013, se contrassegnati da firma digitale valida nella data di registrazione.
La norma di cui sopra è stata confermata dal Punto 12.7 dell’Allegato al Decreto Dirigenziale 12 gennaio 2017, n. 176, Allegato che al Punto 12.5 dispone inoltre che l’Attestato di prestazione energetica redatto e firmato digitalmente dal Soggetto certificatore è valido solo se rilasciato dall’Organismo di accreditamento attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale.
Disposizioni di cui sopra confermate dal Decreto Dirigenziale 8 marzo 2017, n. 2456
(Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica).
5. Ai sensi dell’ art. 57-bis, co. 2°, L.N., quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme formata sullo stesso supporto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), [che al co. 1° così recita: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.]
6. Nelle “componenti” dell’originale informatico rientra la firma digitale, per cui al fine del rilascio della copia conforme dell’ACE/APE per gli edifici siti in Lombardia, il notaio era tenuto a verificare la vigenza e la validità attuale, al momento del rilascio della copia stessa, della firma digitale del certificatore.
7. In assenza dei riferimenti temporali disciplinati dalle norme di cui sopra, il documento informatico con sottoscrizione “scaduta” si considerava equivalente a documento privo di sottoscrizione.
8. In generale la copia di un documento informatico con firma “mancante” non risponde ai requisiti di idoneità/conformità di cui alle norme sopra citate.
9. Ai fini dell’adattamento delle norme e dei principi di cui sopra alla disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica della Regione Lombardia, occorre preliminarmente far riferimento:
a) alle modifiche apportate al CAD dal D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in particolare dell’abrogazione, ad opera dell’art. 18, co. 1°, lett. e), del co. 3° dell’art. 21 del CAD;
b) al complessivo riordino della normativa regionale ad opera del Decreto Dirigenziale 12 gennaio 2017, n. 176, disposizioni confermate e riapprovate dal Decreto Dirigenziale 8 marzo 2017, n. 2456.
E quindi risulta necessario
premettere:
– che il comma abrogato dell’art.21 del CAD, come sopra specificato, prevedeva che l’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivaleva a mancata sottoscrizione;
– che rimane in vigore la norma, sopra riportata, di cui all’art. 20, co. 3 del CAD che prevede “che le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell’articolo 71 e che la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”;
– che l’art. 71 rinvia a decreti del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l’adozione delle regole tecniche per l’attuazione del presente Codice;
– che il DPCM 22 febbraio 2013, come sopra detto, all’art. 21 dispone che le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato;
– che l’art. 43 del CAD dispone che i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e che se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso;
– che l’art. 2 del CAD dispone che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
– che a norma del 2° comma dell’art. 2 del CAD le disposizioni del Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015;
ritenere:
– che Infrastrutture Lombarde S.p.A. svolge servizi di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici e opera in qualità di centrale di committenza, concretizzando gli indirizzi strategici stabiliti da Regione Lombardia anche in tema di sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali;
– che con Delibera di Giunta Regionale n. VIII/5018 del 20 giugno 2007 e s.m.i., e in attuazione dell’art. 10 della L.R. n. 24/2014, Infrastrutture Lombarde S.p.A. è Organismo di accreditamento in materia di certificazione energetica degli edifici e gestisce, per conto di Regione Lombardia, l’attività denominata “CENED” Acronimo di Certificazione ENergetica degli EDifici.
– che Infrastrutture Lombarde S.p.A. è Società interamente partecipata da Regione Lombardia, ed è pertanto società a controllo pubblico rientrante nell’ambito della disciplina di cui al citato art. 2 del CAD per quanto attiene alla gestione e conservazione in modalità digitale degli Attestati di prestazione energetica relativi a edifici siti nel territorio della Regione Lombardia;
considerare:
– che secondo le disposizioni della Regione Lombardia, dal 1° marzo 2013 l’APE è documento informatico, firmato con firma digitale, che acquista efficacia con l’inserimento nel catasto energetico regionale;
– che in base all’Allegato al Decreto Dirigenziale 12 gennaio 2017, n. 176 e al Decreto Dirigenziale 8 marzo 2017, n. 2456:
* agli atti di trasferimento a titolo oneroso e ai contratti di locazione, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato, in copia conforme all’originale depositato nel Catasto Regionale Energetico Edifici Regionale (CEER);
* ai fini del riconoscimento della validità dell’APE per tutti gli usi previsti dalla legge, non è necessaria la marcatura temporale;
* si considerano validi gli Attestati di Prestazione Energetica registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale della Lombardia dal 1 marzo 2013, se contrassegnati da firma digitale valida nella data di registrazione.
10. Quanto sopra ritenuto e considerato, con le cautele imposte dalla complessità della materia, se ne potrebbero trarre le seguenti conclusioni:
a) il CEER di Infrastrutture Lombarde S.P.A., in quanto soggetto rientrante nel novero dei soggetti di cui all’art. 2 del CAD, adotta le regole tecniche dettate dal DPCM 13 novembre 2014, in particolare quelle sulla validazione temporale e sulla conservazione dei documenti informatici;
b) conseguentemente, con il depositato presso il CEER, l’APE informatico, munito di firma digitale, anche se non associata a marcatura temporale, riceve dal sistema il riferimento temporale della sua creazione, con l’attribuzione, in base a un criterio di identificazione univoco e persistente, della data di registrazione e di un codice identificativo, che, nel rispetto da parte del CEER delle regole tecniche di cui al DCPM citato sulla non alterabilità durante le fasi di tenuta e accesso e sulla garanzia di staticità nella fase di conservazione, fanno assumere all’APE stesso altresì la caratteristica della immodificabilità anche ai fini dell’ attività di rilascio di copia di cui infra;
c) pertanto si può ritenere pienamente legittima la formazione, da parte del Pubblico Ufficiale, di copia analogica dell’Attestato di prestazione energetica informatico, il cui certificato di firma risulti scaduto in tale momento, purché il pubblico ufficiale provveda ad estrarre tale copia dal documento conservato presso il CEER, munito di codice identificativo e data di registrazione, e verifichi e attesti che la firma digitale, apposta dal certificatore sul documento, fosse in corso di validità al momento della registrazione del documento stesso presso il catasto energetico;
d) la copia conforme formata ai sensi del precedente punto c) rispetta il disposto dell’art. 57-bis, co. 2° L.N., considerato che la conformità all’originale è attestata dal P.U. in tutte le componenti del documento informatico, ivi compresa quella della firma digitale.

AUTORE

Raffaele Trabace, notaio, esperto di norme fiscali di interesse notarile.