La clausola della roulette russa e la contrattazione immobiliare

Tribuna Giovani

di Alessia Alberti

1. Il problema degli acquisti immobiliari da parte di due soggetti in comproprietà in quote di ½ ciascuno

Nella prassi degli acquisti immobiliari da parte di una famiglia già formatasi o che si sta per creare avviene spesso che i conviventi, i (già o futuri) coniugi o uniti civilmente decidano di acquistare in comunione ordinaria[1] un immobile da adibire a casa familiare, contribuendo in modo paritario all’acquisto, talvolta anche dietro provvista delle rispettive famiglie a titolo di liberalità indiretta.

In questi casi può succedere che i rapporti tra i comproprietari in pari quota dell’immobile adibito a casa comune, nell’ottica di una convivenza di lungo periodo, si sgretolino, con la conseguenza che i due proprietari non sono più disposti a condividere il godimento dell’immobile[2]. Il risultato finale può alternativamente consistere nel fatto che: a) l’immobile resti inutilizzato direttamente dai comproprietari e si riesca di comune accordo a metterlo a reddito cedendolo in locazione a terzi[3]; b) solo uno dei componenti della coppia continui ad abitarci, corrispondendo all’altro un canone di locazione come corrispettivo del godimento dell’intero immobile, ovvero a titolo gratuito in forza di un contratto di comodato.

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La clausola della roulette russa e la contrattazione immobiliare ultima modifica: 2022-04-22T08:30:44+02:00 da Redazione Federnotizie