“La scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto, prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta a imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.”
Le Sezioni Unite, con Sentenza 16 marzo 2023 n. 7682, mettono la parola fine a una delle questioni più incredibilmente dibattute degli ultimi anni.
Per fare della massima una versione in prosa utile ai notai potremmo scrivere “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate contenenti ricognizioni di debito pure (non comportanti quindi modificazioni dell’obbligazione preesistente) sono soggette a imposta di registro in misura fissa”.