Per le Sezioni Unite ricognizione di debito a imposta fissa

“La scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto, prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta a imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.”

Le Sezioni Unite, con Sentenza 16 marzo 2023 n. 7682, mettono la parola fine a una delle questioni più incredibilmente dibattute degli ultimi anni.

Per fare della massima una versione in prosa utile ai notai potremmo scrivere “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate contenenti ricognizioni di debito pure (non comportanti quindi modificazioni dell’obbligazione preesistente) sono soggette a imposta di registro in misura fissa”.

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Per le Sezioni Unite ricognizione di debito a imposta fissa ultima modifica: 2023-03-29T08:30:57+02:00 da Arrigo Roveda

Ancora una proroga della sospensione dei termini prima casa: mettiamo ordine

L’art. 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021, intervenendo sull’articolo 24 D.L. 23/2020, ha previsto che i termini della nota II-bis art. 1 Tariffa parte prima DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché il termine previsto dall’art. 7 L. 448/1998, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’art. 3 comma 11-quinquies D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 ha prorogato il termine di sospensione sino al 31 dicembre 2021.

L’art. 3 comma 5-septies L. 25 febbraio 2022 n. 15 ha poi stabilito che: «All’articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”».

Interviene, ora, la legge di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 febbraio 2023.

L’articolo 3 comma 10-quinquies del Decreto, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, sospende nuovamente i termini relativi alle agevolazioni prima casa nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.

La norma ha, quindi, effetto retroattivo e, di conseguenza, i termini devono ritenersi sospesi ininterrottamente a partire dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. Continua a leggere

Ancora una proroga della sospensione dei termini prima casa: mettiamo ordine ultima modifica: 2023-02-24T11:55:55+01:00 da Michele Laffranchi

La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge Finanziaria per il 2023), Art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%,  per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.

Altra importante novità introdotta dalla legge 197/2022 è costituita dalla estensione della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva anche alle partecipazioni quotate . In particolare, l’art. 1, comma 107 della legge 197/2022, nel modificare l’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) del medesimo Testo Unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. A sua volta il successivo comma 109 stabilisce che anche in questo caso l’imposta sostitutiva è pari al 16%

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La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023 ultima modifica: 2023-01-17T08:30:04+01:00 da Giovanni Rizzi

La rideterminazione del valore dei terreni 2023

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria per il 2023) (art. 1, commi 108 e 109), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 1, comma 109, Legge 197/2022, per l’anno di imposta 2023, dispone che l’aliquota …. è pari  al 16 per cento

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e ciò pagando il 16% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2023 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2023.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore di terreni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%:

  • persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);
  • società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
  • enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 15 novembre 2023 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 (sull’importo delle rate al 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11). Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Continua a leggere

La rideterminazione del valore dei terreni 2023 ultima modifica: 2023-01-16T08:30:02+01:00 da Giovanni Rizzi

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023

PREMESSA: L’EVOLUZIONE NORMATIVA E LE INTEPRETAZIONI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE

L’art. 1, commi da 100  a 105 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di finanziaria per il 2023) prevede una serie di agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione  o cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero di trasformazione nella forma di società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Detta norma ripropone, in pratica, le stesse agevolazioni che per le medesime operazioni erano state riconosciute dall’art. 1, c. 115 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria per il 2016) con scadenza originariamente prevista al 30 settembre 2016, successivamente prorogata sino a tutto il 30 settembre 2017 dall’art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge Finanziaria per il 2017),

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Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023 ultima modifica: 2023-01-12T08:30:01+01:00 da Giovanni Rizzi

Le agevolazioni per acquirenti under 36

La norma

Art. 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106

  1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  2. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
  3. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2023 (1).
  5. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(1) Il termine di scadenza della agevolazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, c. 151, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, c. 74, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge finanziaria per il 2023)

Le disposizioni sopra riportate sono state oggetto di apposita circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate, Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

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Le agevolazioni per acquirenti under 36 ultima modifica: 2023-01-05T08:30:38+01:00 da Giovanni Rizzi

Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica

La legge finanziaria per il 2023 (e più precisamente l’art. 1, c. 76, legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha riproposto la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica che già era stata riconosciuta dall’art. 1, c. 56, legge 28 dicembre 2015 n. 208 per l’anno 2016 e prorogata sino a tutto il 31 dicembre 2017 per effetto dell’art. 9, comma 9-octies, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, così come introdotto in sede di conversione giusta legge 27 febbraio 2017 n. 19.

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Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica ultima modifica: 2023-01-04T08:30:30+01:00 da Giovanni Rizzi

Legge Finanziaria per il 2023 e i Bonus Fiscali

Non c’è proprio pace per i Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare e in particolare per il cd. “Superbonus”, la cui disciplina è ben lungi dal trovare un minimo di stabilità, creando sempre più difficoltà tra chi poi è chiamato a dare applicazione a questa normativa.

Anche la Legge Finanziaria per il 2023 (Legge 29.12.2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022) non poteva esimersi dall’intervenire in materia.

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Legge Finanziaria per il 2023 e i Bonus Fiscali ultima modifica: 2023-01-03T08:30:12+01:00 da Giovanni Rizzi

Limite all’utilizzo del denaro contante: si cambia (di nuovo)

Contributo di Annalisa Annoni e Giovanni Rizzi

La Legge di bilancio n. 197/2022 del 29 dicembre 2022 (nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022) ha disposto una nuova modifica al limite di utilizzo del denaro contante.

La soglia, già oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni, era stata da ultimo rivista con il DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) e così fissata in euro 2.000,00 per tutto l’anno 2022, con previsione di riduzione ad Euro 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 1, comma 384 della Legge di bilancio per l’anno 2023 prevede una modifica dell’articolo 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 231/2007 disponendo che in tale norma le parole: “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”.

A fronte di questa nuova modifica il limite di utilizzo del denaro contante viene pertanto elevato ad Euro 5.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2023 (quindi a partire del 1° gennaio 2023 l’uso del contante sarà consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all’importo di Euro 4.999,99).

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Limite all’utilizzo del denaro contante: si cambia (di nuovo) ultima modifica: 2023-01-02T16:30:23+01:00 da Redazione Federnotizie

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni per il 2023

La nuova Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 303 – Serie Generale) conferma, anche per l’anno 2023, con l’art. 1, commi 108 e 109, la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di partecipazioni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con un’unica aliquota fissata al 16 per cento (nel testo iniziale era al 14 per cento, per come fissata con il c.d. “Decreto Legge Energia”) estendendo, inoltre, con il comma 107, tale possibilità anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

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Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni per il 2023 ultima modifica: 2023-01-02T11:30:05+01:00 da Redazione Federnotizie

Rideterminazione del valore di acquisto di terreni, proroga per il 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29/12/2022 – S.O. n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022) prevede all’art. 1 commi 108-109 la proroga per l’anno 2023 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota fissata al 16%.

Si rammenta che da ultimo la facoltà di rideterminazione del valore dei terreni era stata prorogata dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, di conversione del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), consentendo l’affrancazione sino al 15 novembre 2022 con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2022, con il pagamento dell’imposta sostitutiva pari all’14% del valore risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

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Rideterminazione del valore di acquisto di terreni, proroga per il 2023 ultima modifica: 2022-12-30T16:40:37+01:00 da Clara Trimarchi

Nuova finestra per assegnazioni e trasformazioni agevolate

Le Assegnazioni (e trasformazioni) agevolate 2022 sono in pista. Nuovo tentativo, con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022) di svuotare e cancellare decine di migliaia di società inattive e spesso “di comodo”. Dopo la tornata del 2016, prorogata al 2017 a causa dei ritardi nell’emanazione della circolare (che arrivò solo a giugno 2017), ecco le “nuove” assegnazioni. In questa tabella abbiamo riportato in grassetto sottolineato le irrilevanti novità rispetto alle precedenti, visto che è ormai tradizione del Legislatore riprendere quasi testualmente le norme precedenti (anche se pare che se ne sia accorto solo al comma 106, che riprende le estromissioni di beni d’impresa).

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Nuova finestra per assegnazioni e trasformazioni agevolate ultima modifica: 2022-12-30T15:00:03+01:00 da Giovanni De Marchi

Detrazione 50% IVA per l’acquisto di immobili residenziali in classe A e B

Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022) introduce, all’art. 1 comma 76,  la possibilità di detrarre dall’Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’Iva sul corrispettivo per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A e B ceduti – nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – da imprese di costruzione e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Precisamente la detrazione complessiva dovrà essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo: la prima nell’anno in cui viene sostenuta la spesa e tali quote e le altre nei successivi nove anni. La detrazione dall’IRPEF è possibile fino a concorrenza dell’ammontare di ogni quota, con la conseguenza che in caso di eccedenza, tale detrazione per quell’anno di imposta si perde senza che sia possibile una detrazione da altre imposte. Continua a leggere

Detrazione 50% IVA per l’acquisto di immobili residenziali in classe A e B ultima modifica: 2022-12-30T13:00:26+01:00 da Paola Avondola

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina per “under 40”

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022) prevede all’art. 1 comma 110 l’estensione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (art. 2 comma 4-bis D.L. n. 194/2009 convertito dalla L. 25/2010) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

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Agevolazioni per la piccola proprietà contadina per “under 40” ultima modifica: 2022-12-30T11:00:34+01:00 da Clara Trimarchi

Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022), con la disposizione di cui all’art. 1, comma 74, estende a tutto il 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

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Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36” ultima modifica: 2022-12-30T08:36:09+01:00 da Annalisa Annoni