La Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del primo c.d. “Decreto Ristori” (Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137) – entrata in vigore il 15 dicembre 2020 – anche a fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e delle possibili conseguenze economiche e finanziarie indotte dalla pandemia in corso, ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la possibilità per il Governo di ricorrere ai poteri speciali del c.d. “Golden Power”, vale a dire il potere azionabile dallo Stato al fine di tutelare le aziende italiane che operano in settori nazionali definiti “strategici” da scalate ostili ed operazioni speculative.
Si ricorda che già il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), in particolare agli articoli 15 e 16, aveva a sua volta modificato il Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012) in materia di Golden Power, estendendolo a nuovi settori considerati strategici alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 (tra cui il settore alimentare, assicurativo, sanitario, finanziario, cybersecurity), introducendo un potere di intervento d’ufficio e l’obbligo di notifica allo Stato in relazione ad acquisizioni di partecipazioni di controllo anche da parte di soggetti esteri appartenenti all’Unione Europea, nonché ad acquisizioni da parte di soggetti esterni all’Unione Europea di partecipazioni che attribuissero una quota dei diritti di voto o del capitale pari o superiore al 10% (qualora il valore totale dell’investimento fosse almeno pari ad un milione di euro), nonché acquisizioni che determinassero il superamento delle soglie di partecipazione del 15, 20, 25 e 50%. Continua a leggere