Il Golden Power e il Decreto Ristori: proroga dei termini

La Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del primo c.d. “Decreto Ristori” (Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137) – entrata in vigore il 15 dicembre 2020 – anche a fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e delle possibili conseguenze economiche e finanziarie indotte dalla pandemia in corso, ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la possibilità per il Governo di ricorrere ai poteri speciali del c.d. “Golden Power”, vale a dire il potere azionabile dallo Stato al fine di tutelare le aziende italiane che operano in settori nazionali definiti “strategici” da scalate ostili ed operazioni speculative.

Si ricorda che già il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), in particolare agli articoli 15 e 16, aveva a sua volta modificato il Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012) in materia di Golden Power, estendendolo a nuovi settori considerati strategici alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 (tra cui il settore alimentare, assicurativo, sanitario, finanziario, cybersecurity), introducendo un potere di intervento d’ufficio e l’obbligo di notifica allo Stato in relazione ad acquisizioni di partecipazioni di controllo anche da parte di soggetti esteri appartenenti all’Unione Europea, nonché ad acquisizioni da parte di soggetti esterni all’Unione Europea di partecipazioni che attribuissero una quota dei diritti di voto o del capitale pari o superiore al 10% (qualora il valore totale dell’investimento fosse almeno pari ad un milione di euro), nonché acquisizioni che determinassero il superamento delle soglie di partecipazione del 15, 20, 25 e 50%. Continua a leggere

Il Golden Power e il Decreto Ristori: proroga dei termini ultima modifica: 2021-02-26T08:30:17+01:00 da Gabriella Quatraro

Decreto Milleproroghe – Ancora in tema di termini di assemblee/riunioni degli enti non-profit

Non è stato facile tirare le fila e le conclusioni dal groviglio di date e di scadenze per le assemblee/riunioni degli organi collegiali degli enti non profit, ma forse, fino al 31 marzo prossimo, salvo modifiche in sede di conversione del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (detto anche “decreto mille proroghe”), possiamo stare tranquilli.

Partiamo dal d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27. Continua a leggere

Decreto Milleproroghe – Ancora in tema di termini di assemblee/riunioni degli enti non-profit ultima modifica: 2021-01-22T08:30:18+01:00 da Maria Nives Iannaccone

Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2021

Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2021, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dallo 0,05% allo 0,01%) giusta decreto Ministero dell’Economia e Finanze 11 dicembre 2020, (pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020); nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto e alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà €. 100.000,00; valore usufrutto 55%= €. 55.000,00.; valore nuda proprietà 45%=€. 45.000,00). Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2020. Continua a leggere

Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2021 ultima modifica: 2021-01-06T09:45:22+01:00 da Giovanni Rizzi

Legge di Bilancio 2021 – Acquisto diretto degli immobili del patrimonio pubblico da parte degli enti pubblici territoriali.

Con la Legge di Bilancio 2021 30 dicembre 2020 n. 178 il legislatore interviene per la seconda volta nel corso del 2020 sulla disciplina in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui al d.l. 25 settembre 2001 n.351 e, in particolare, sulla normativa in tema di cessione di unità immobiliari.

Il comma 153 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021, difatti, prevede che le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono procedere all’acquisto diretto delle unità facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico, dando notizia sul sito istituzionale dell’ente delle relative operazioni, del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo viene attestata dall’Agenzia delle Entrate. Continua a leggere

Legge di Bilancio 2021 – Acquisto diretto degli immobili del patrimonio pubblico da parte degli enti pubblici territoriali. ultima modifica: 2021-01-05T08:30:27+01:00 da Maria Rosaria Lenti

15 ottobre… Pardòn, 31 dicembre… anzi no, 31 marzo… La telenovela delle assemblee in videoconferenza continua

Il 29 dicembre abbiamo dato conto dell’imminente scadenza dell’efficacia dell’art. 106 in tema di assemblee, rinviando la parola definitiva alla pubblicazione del Milleproroghe, che conoscevamo solo in bozza.

Adesso possiamo confermare che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del DL 183/2020 (pubblicato in GU lo stesso 31 dicembre 2020), l’art. 106 sarà efficace fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiolo-gica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Continua a leggere

15 ottobre… Pardòn, 31 dicembre… anzi no, 31 marzo… La telenovela delle assemblee in videoconferenza continua ultima modifica: 2021-01-04T14:30:27+01:00 da Giovanni De Marchi

Legge di bilancio 2021- Perdite del capitale: “Ricapitalizza o liquida” quo vadis?

L’art. 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 30 dicembre 2020 n. 178 ripropone la disapplicazione dei meccanismi di protezione dettati dal codice civile in caso di perdite che incidono in misura patologica sul capitale sociale, già introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 23/2020 (art. 6) e in vigore dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 (v. il commento del notaio Marco Borio sulla norma in generale  e ancora Marco Borio sul caso specifico della riduzione di capitale.

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Legge di bilancio 2021- Perdite del capitale: “Ricapitalizza o liquida” quo vadis? ultima modifica: 2021-01-04T09:30:44+01:00 da Lucia Folladori

Legge di bilancio 2021 – Proroga rivalutazione partecipazioni

Il testo definitivamente approvato della nuova Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 322 – Serie Generale) conferma, anche per quest’anno, all’interno dell’art. 1, commi 1122 e 1123, la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con un’unica aliquota fissata all’11 per cento, per come già aumentata dal comma 694 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 e confermata dall’art. 137, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

di Camilla Marasco, notaio in Lissone Continua a leggere

Legge di bilancio 2021 – Proroga rivalutazione partecipazioni ultima modifica: 2020-12-31T11:32:12+01:00 da Redazione Federnotizie

Legge di bilancio 2021 – Nuova sospensione per i protesti

La legge di bilancio 2021, nel testo approvato il 27 dicembre alla Camera e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato, sospende fino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 01.09.2020 al 31.01.2021. La medesima disposizione precisa inoltre che i protesti (o le contestazioni equivalenti) già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio e che, peraltro, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

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Legge di bilancio 2021 – Nuova sospensione per i protesti ultima modifica: 2020-12-31T08:30:48+01:00 da Matteo Mattioni

Legge di bilancio 2021 – Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese

La Legge di Bilancio 2021 (già approvata dalla Camera dei Deputati e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato) prevede all’art. 1 commi 270-273 alcuni interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese.

In primo luogo il comma 270 individua una ulteriore finalità del c.d. “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’art. 23 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. 134/2012,  con l’introduzione di una nuova lettera c-ter nel comma 2 del citato art. 23, che prevede, tre le finalità del Fondo, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio di attività imprenditoriali. Continua a leggere

Legge di bilancio 2021 – Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese ultima modifica: 2020-12-29T17:01:50+01:00 da Valentina Varlese

Validità degli atti amministrativi in scadenza

 

L’art. 103 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, relativo agli effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevedeva che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservassero la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 gennaio 2021) e quindi – ad oggi – sino all’1 maggio 2021.
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Validità degli atti amministrativi in scadenza ultima modifica: 2020-12-14T10:12:11+01:00 da Clara Trimarchi

Le misure a favore degli aumenti di capitale (legge 11 settembre 2020 n.120)

La legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del d.l. “Semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020 n. 76), sostituisce integralmente l’art. 44 del medesimo d.l., introducendo delle importanti novità in materia societaria.

La legge de qua, infatti, prevede delle deroghe alla disciplina codicistica dell’aumento oneroso di capitale:

  • alcune hanno una durata limitata e resteranno in vigore fino al 30 giugno 2021 e sono volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare le difficoltà economiche derivanti dalla pandemia, favorendo le operazioni di ricapitalizzazione;
  • altre, invece, hanno carattere definitivo e modificano in via permanente la disciplina codicistica, prescindendo dalla contingenza emergenziale.

Le deroghe temporanee (fino al 30 giugno 2021)

Due sono le novità di carattere temporaneo. Continua a leggere

Le misure a favore degli aumenti di capitale (legge 11 settembre 2020 n.120) ultima modifica: 2020-11-17T08:32:42+01:00 da Maria Rosaria Lenti

Pubblicato il Regolamento per la rimozione dei vincoli di prezzo sugli immobili in regime di edilizia convenzionata

A distanza di circa due anni dalla modifica dell’art. 31, comma 49bis L. 23 dicembre 1998 n. 488 (ad opera del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2020 n. 280 il tanto atteso decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla indicazione dei criteri per la determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione.

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Pubblicato il Regolamento per la rimozione dei vincoli di prezzo sugli immobili in regime di edilizia convenzionata ultima modifica: 2020-11-11T19:02:35+01:00 da Clara Trimarchi

Agricoltura: sintesi delle novità normative 2020

Ecco la sintesi delle principali novità normative relative all’impresa agricola in vigore nel 2020.

Esenzione IRPEF
È confermata anche per l’anno 2020 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 183, l. 27 dicembre 2019, n. 160).

di Paolo Tonalini notaio in Stradella (Pavia) Continua a leggere

Agricoltura: sintesi delle novità normative 2020 ultima modifica: 2020-10-15T10:11:46+02:00 da Redazione Federnotizie

Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore

È di pochi giorni fa la delibera del Consiglio dei Ministri (del 29 luglio 2020, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2020, n. 190) che ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato d’emergenza originariamente dichiarato con del. 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2020, n. 26). Tale circostanza riporta all’attualità quanto previsto dall’art. 73, co. 4, del d.l. 18/2020 (nel testo risultante a seguito della conversione in legge).

Questa disposizione, com’è noto, prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Lo scopo della norma è con tutta evidenza quello di consentire la riunione degli organi degli enti del Libro I del codice civile mediante mezzi di telecomunicazione anche nelle ipotesi in cui tale opzione non sia espressamente contemplata e regolamentata dai relativi statuti, con il chiaro intento di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

La previsione deve peraltro essere letta in combinato disposto con l’art. 106 del medesimo d.l. 18/2020 e, in particolare, con i commi 2 e 8-bis (quest’ultimo introdotto dalla legge di conversione), i quali recitano:

  • co. 2: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

  • co. 8-bis: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Occorre dunque verificare in che misura le previsioni degli artt. 73 e 106 si intersechino e quali siano i rispettivi ambiti di applicazione. Una lettura piana delle norme porterebbe a ritenere che la disciplina dell’art. 73, co. 4 si applichi all’ambito residuale degli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e, cioè, enti con la qualifica di Onlus, Odv e Aps), testualmente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 106. L’estensione della disciplina dell’art. 106 a tutte le altre associazioni e fondazioni avrebbe allora il senso di consentire, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 73: (i) il voto in via elettronica o per corrispondenza, e (ii) che presidente e segretario/notaio non si trovino necessariamente nello stesso luogo in caso di riunioni svolte con mezzi di telecomunicazione.

Preme evidenziare come le concessioni dell’art. 106 operino non solo in assenza di previsioni statutarie ma, letteralmente, anche in deroga a eventuali previsioni contrarie. Stando dunque al tenore letterale delle disposizioni qui considerate, l’eventuale clausola statutaria di Onlus, Odv e Aps che espressamente vietasse il voto in via elettronica o per corrispondenza o che imponesse la necessaria compresenza fisica di segretario e presidente della riunione non potrebbe in alcun modo essere superata. Il che probabilmente potrebbe apparire non del tutto ragionevole alla luce delle particolari finalità di interesse generale che gli enti indicati all’articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore devono necessariamente perseguire; finalità queste che potrebbero giustificare, per contro, maggiori aperture.

Potrebbe, comunque, essere indagata la via di superare il dato letterale dell’art. 106 (almeno nelle ipotesi in cui lo statuto sia silente al riguardo) sostenendo che la norma non avrebbe fatto altro se non codificare e rendere espliciti principi già comunque ricavabili dal sistema (e riferibili non solo all’ambito delle società ma anche a quello degli enti del primo libro). Il tentativo pare più semplice con riguardo alla non necessità della compresenza di segretario verbalizzante e presidente della riunione, non rivenendosi nell’ordinamento alcuna norma che lo imponga, come ampiamente illustrato nella recente massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano. In assenza di una previsione espressa, appare forse meno agevole affermare l’ammissibilità del sistema del voto in via elettronica o per corrispondenza, considerata l’incidenza che tale opzione avrebbe sulla piena attuazione del principio di collegialità.

Preme segnalare, da ultimo, che sul punto è intervenuto lo studio CNN di D. Boggiali, Emergenza COVID-19. Le disposizioni in materia di enti del Libro I del codice civile e del terzo settore nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), pubblicato nel notiziario CNN del 4 maggio 2020. Tale studio, da un lato, ha fornito una lettura degli artt. 73 e 106 in chiave di complementarietà, escludendo quindi una contrapposizione contenutistica tra le due disposizione; dall’altro lato, ha ritenuto che queste siano applicabili alle riunioni di tutti i diversi tipi di organi collegiali di società e di enti del libro I del codice civile, indipendentemente dall’esistenza di apposita regolamentazione statutaria in tal senso.

Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore ultima modifica: 2020-08-05T08:15:49+02:00 da Redazione Federnotizie

Il Decreto “Rilancio” 2020: le novità sui bonus fiscali

Di seguito riportiamo una serie di indicazioni e tabelle riepilogative a cura del notaio Giovanni Rizzi sulla legislazione più recente per il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza nazionale da Covid-19. In particolare si fa riferimento al cosiddetto super-bonus fiscale del 110% per lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Attenzione: le Tabelle presenti in questa pagina sono state ottimizzate per una visione su computer desktop. Per una lettura da smartphone si consiglia di posizionare il dispositivo in orizzontale.

 

1. Il super-bonus (detrazione al 110%) – Art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77

Beneficio fiscale

Viene aumentata al 110% la detrazione fiscale ai fini IRPEF prevista dalla vigente normativa per una serie di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico (quali descritti nel testo a seguire).

Presupposti temporali per l’applicazione del beneficio

Il beneficio spetta sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi descritti di seguito.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le societa` e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione e` ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può` essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso. Continua a leggere

Il Decreto “Rilancio” 2020: le novità sui bonus fiscali ultima modifica: 2020-07-30T08:15:35+02:00 da Giovanni Rizzi