La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2022

Con il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022) (art. 29) è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 14%.

Al riguardo si rammenta che per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 29, comma 2, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, per l’anno di imposta 2022, dispone che l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata  al 14 per cento”.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 giugno 2022 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 e ciò pagando il 14% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 giugno 2022. Da notare che il termine ultimo per l’affrancamento è previsto al 15 giugno del corrente anno: anche questa è una novità visto che negli anni precedenti il termine per l’affrancamento era di norma previsto al 30 giugno dell’anno di riferimento.

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La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2022 ultima modifica: 2022-03-11T08:30:30+01:00 da Giovanni Rizzi

La sospensione dei termini con riguardo alle agevolazioni prima casa e al credito di imposta

L’art. 24 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), così come modificato  dall’art. 3, comma 11-quinquies, D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21 (cd. Decreto Milleproroghe 2020) così dispone:

I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021”.

Da ultimo l’art. 3, comma 5-septies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022 n. 15 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha così disposto:

“All’articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2022”.

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La sospensione dei termini con riguardo alle agevolazioni prima casa e al credito di imposta ultima modifica: 2022-03-10T08:30:26+01:00 da Giovanni Rizzi

Nuovo Decreto Legge Energia 2022 – Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni

Il testo definitivamente approvato del nuovo “Decreto Legge Energia” (Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17, pubblicato il 1 marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 50 – Serie Generale) riapre con l’art. 29, anche per l’anno 2022, i termini per rideterminare il valore d’acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con un’unica nuova aliquota fissata al 14 per cento e, pertanto, ulteriormente aumentata rispetto alla precedente aliquota dell’11 per cento, per come originariamente individuata dal comma 694 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 e successivamente confermata sia dall’art. 137, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 sia dall’art. 1, comma 1123 della Legge del 30 dicembre 2020 n. 178.

di Camilla Marasco 

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Nuovo Decreto Legge Energia 2022 – Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni ultima modifica: 2022-03-03T14:30:53+01:00 da Redazione Federnotizie

Cessione d’azienda con immobili strumentali: imposte fisse in presenza di continuazione nell’attività aziendale e mantenimento degli assetti occupazionali

Si ripubblica l’articolo di Daniela Riva “Cessione d’azienda con immobili strumentali: imposte fisse in presenza di continuazione nell’attività aziendale e mantenimento degli assetti occupazionali” aggiornato alla luce della Circolare n. 3/E dell’agenzia delle Entrate.


Alla cessione d’azienda, in quanto operazione fuori campo Iva ai sensi dell’Art. 2 comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 633/72, si applica, in virtù del principio di alternatività tra Iva e Registro di cui all’Art. 40 del D.P.R. n. 131/86 (TUR), l’imposta di registro, e precisamente l’imposta di registro in misura proporzionale, così come disciplinata dall’art. 23 del TUR.

Qualora nell’atto di cessione di azienda siano indicati distinti corrispettivi per ciascun gruppo di beni (mobili, immobili, autoveicoli, crediti…), a questi si applica l’imposta di registro con l’aliquota “propria” del “genus”, a cui appartengono.

Quindi, in caso di cessione di azienda con trasferimento di immobili, l’imposta di registro è, di regola, ai sensi dell’Art. 1 della tariffa, del 9% per gli immobili in genere e del 15% per i terreni agricoli, sempre con un’imposta fissa minima non inferiore ad Euro 1.000,00, e applicazione di imposta ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50,00, anche in presenza di beni immobili strumentali, non potendosi applicare l’art. 10, n. 8-ter) del D.P.R. n.633/72. Continua a leggere

Cessione d’azienda con immobili strumentali: imposte fisse in presenza di continuazione nell’attività aziendale e mantenimento degli assetti occupazionali ultima modifica: 2022-03-02T08:30:29+01:00 da Daniela Riva

Antiriciclaggio: le novità del Milleproroghe

Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una tutela rafforzata dell’identità del segnalante delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio, modificando il comma 3 ed aggiungendo il comma 3-bis all’art. 38 del D. Lgs. 231/2007.

È infatti previsto che in ogni fase del procedimento l’autorità giudiziaria adotti le misure necessarie ad assicurare che l’invio della segnalazione e le informazioni trasmesse, il contenuto delle medesime e l’identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. I dati identificativi del segnalante non potranno essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello del dibattimento, né potranno essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

Solo con decreto motivato emesso dall’Autorità giudiziaria si potrà procedere alla disclosure, apprestando comunque ogni cautela necessaria a tutela del segnalante.

Al comma 3-bis è stata prevista la sanzione per la violazione della detta norma: è infatti prevista la reclusione da due a sei anni; la medesima pena si applica anche a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della SOS e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se tali notizie siano idonee a consentire l’identificazione del segnalante.

Si tratta dunque di una novità volta a garantire la protezione dell’identità del soggetto che procede alla segnalazione di un’operazione sospetta che molto frequentemente è un notaio.

 

Antiriciclaggio: le novità del Milleproroghe ultima modifica: 2022-02-25T13:00:24+01:00 da Valentina Varlese

Limiti all’utilizzo del denaro contante: la retromarcia del Milleproroghe

Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi ( cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una nuova modifica al limite di utilizzo del denaro contante.

Ricordiamo che la soglia era scesa a 1.000,00 Euro a decorrere dall’1 gennaio 2022 scorso in forza di quanto previsto dall’art. art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 231/ 2007, come modificato dall’art. 18 del D.L. 124/ 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 (pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019).

La citata legge di conversione del decreto “milleproroghe” interviene nuovamente su questo limite con il nuovo art. 6-septies, che modifica dell’articolo 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 231/2007 in materia di limitazioni all’uso del contante prevedendo che in tale norma le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.

Tale modifica comporta quindi che il limite di utilizzo del denaro contante risale ad Euro 2.000,00 e così sarà per tutto l’anno 2022 in corso. L’operatività della riduzione al nuovo limite di Euro 1.000,00 viene quindi prevista e spostata a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Limiti all’utilizzo del denaro contante: la retromarcia del Milleproroghe ultima modifica: 2022-02-25T11:30:44+01:00 da Annalisa Annoni

Agevolazioni prima casa: i nuovi termini del Milleproroghe

Con la conversione in legge del Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una estensione della sospensione dei termini di cui all’art. 24 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.

Il nuovo art. 5-septies, che modifica il predetto art. 24 del D.L. 23/20, prevede infatti che nel testo di tale norma le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”. Quindi i termini relativi:

  • al trasferimento della residenza nel Comune ove si trova la “prima casa” acquistata entro 18 mesi dall’acquisto;
  • all’obbligo di alienare la “prima casa” preposseduta entro un anno dall’acquisto della nuova “prima casa”;
  • all’obbligo di riacquistare entro un anno una nuova “prima casa” per evitare la decadenza per alienazione di quella preposseduta nel quinquennio dal suo acquisto;
  • alla possibilità di godere del credito di imposta procedendo all’acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”;

vengono nuovamente sospesi fino al 31 marzo 2022.

 

Agevolazioni prima casa: i nuovi termini del Milleproroghe ultima modifica: 2022-02-25T10:00:34+01:00 da Annalisa Annoni

Assemblee ex art. 106, con il Milleproroghe avanti fino a luglio

Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista l’estensione al 31 luglio 2022 dell’applicabilità delle norme (art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) sullo svolgimento delle assemblee delle S.P.A. e delle S.R.L..

Come anticipato da Federnotizie lo scorso 31 dicembre 2021 (quando venne pubblicato il DL), le predette assemblee potranno pertanto certamente continuare a essere tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione fino al termine così prorogato.

Si conferma che il termine ultimo è ora riferito alle assemblee tenute e non a quelle convocate entro tale data.

Rimane quindi temporaneamente neutralizzato il dibattito sulla Massima 200 del Consiglio Notarile di Milano destinato a riaccendersi a partire dal 31 luglio.

La pandemia sembra allentare la sua presa, forse siamo davanti all’ultima proroga. Saranno mesi utili, si spera, per tornare ad una normalità ormai da troppo tempo dimenticata e per vedere se la verbalizzazione a distanza continui a tenere senza dover ricorrere a norme emergenziali.

 

Assemblee ex art. 106, con il Milleproroghe avanti fino a luglio ultima modifica: 2022-02-25T08:30:25+01:00 da Giovanni De Marchi

Dal 1° gennaio 2022 sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus parcheggi

L’art. 1, c. 29, lett c), della legge 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha esteso la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta, anche agli interventi di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. d) del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) ossia agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (cd. “Bonus Parcheggi”). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, non solo nel caso di realizzazione da parte del contribuente ma anche nel caso di acquisto di una autorimessa o di un posto auto pertinenziali di nuova costruzione, l’acquirente potrà optare per lo sconto in fattura (in compensazione con parte del prezzo dovuto alla parte venditrice) o per la cessione del credito di imposta (anche a banche o imprese di assicurazione) (il “Bonus Acquisti Parcheggi”).

Tra le molte novità portate dalla legge di bilancio 2022 quella della norma citata merita particolare attenzione, anche per la sua incidenza sull’attività notarile, in quanto nella maggior parte dei casi il Bonus Parcheggi viene fruito proprio in occasione dell’acquisto di un’autorimessa ovvero di un posto auto di pertinenza di un’unità residenziale e quindi per effetto della stipula del relativo atto notarile di compravendita. Così, ad esempio, se grazie alla nuova opportunità concessa dalla norma in commento l’acquirente dovesse optare per lo sconto in fattura, la clausola sul pagamento del prezzo dovrà essere formulata in modo tale da evidenziare la avvenuta parziale compensazione con la detrazione “scontata”. Continua a leggere

Dal 1° gennaio 2022 sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus parcheggi ultima modifica: 2022-01-28T09:30:53+01:00 da Giovanni Rizzi

Legge di stabilità per il 2022 e Bonus Fiscali

La Legge di Stabilità 2022, ovvero la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (pubblicata in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 supplemento ordinario n. 49/L), è intervenuta per prorogare e/o modificare in maniera più o meno rilevante la disciplina relati ai seguenti bonus fiscali:

  1. Bonus ristrutturazione edilizia e per l’acquisto e la realizzazione di parcheggi e posti auto ( 16-bis, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917, T.U.I.R.);
  2. Eco-bonus ( 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010 n. 220 e art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  3. Sisma-Bonus ( 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  4. Super-Bonus 110% (art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 conv. con legge 17 luglio 2020 n. 77);
  5. Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019 n. 160);
  6. Bonus Verde ( 1, comma 12, legge 27 dicembre 2017 n. 205);
  7. Bonus mobili e grandi elettrodomestici ( 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  8. Bonus “Acqua Potabile” ( 1, commi da 62 a 65 legge 178/2020).

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Legge di stabilità per il 2022 e Bonus Fiscali ultima modifica: 2022-01-21T08:30:52+01:00 da Giovanni Rizzi

Novità in materia di IMU per i componenti di un medesimo nucleo familiare

1. Introduzione

Il comma 740 dell’articolo 1 L. 160/2019, individua, quale presupposto per l’applicazione l’imposta municipale propria (IMU), il possesso di immobili.

Lo stesso comma dispone, tuttavia, che il possesso dell’abitazione principale non costituisce presupposto dell’imposta (salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).

Il primo periodo del comma 741 lettera b) del medesimo articolo precisa, poi, che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Continua a leggere

Novità in materia di IMU per i componenti di un medesimo nucleo familiare ultima modifica: 2022-01-19T08:30:00+01:00 da Michele Laffranchi

Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili

NOVITA'La legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310, supp. ord. n. 49L) ha apportato delle sensibili modifiche alle norme in tema di bonus e agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili.

In linea generale e di primissima sintesi, si può osservare che la gran parte delle agevolazioni fiscali attualmente previste è stata confermata e prorogata per gli anni a venire (pur con temperamenti e limitazioni, soprattutto in materia di c.d. Super-bonus 110%); d’altro canto, è stata introdotta una nuova agevolazione, finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (nuovo art. 119-ter, L. 17 luglio 2020, n. 77).


Bonus Fiscali 110% Per un articolato approfondimento sulle caratteristiche di ciascuna agevolazione si rimanda all’ebook edito da Federnotizie “Guida Bonus Fiscali”, a cura del notaio Giovanni Rizzi.


1) Super-bonus (detrazione 110%”): l’agevolazione rimane ma viene distinta per categorie di soggetti (art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77)

L’articolo 1, comma 28 della Legge di Bilancio introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, la quale è diversamente articolata in funzione sia del soggetto beneficiario che del frangente temporale entro il quale le spese sono state sostenute. In alcuni casi, permane il vincolo di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 2022. Continua a leggere

Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili ultima modifica: 2022-01-03T13:00:21+01:00 da Matteo Verzì

Proroga del “Golden Power”

NOVITA'In occasione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 il Governo ha dato il via libera al Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2021, c.d. “Milleproroghe”, approvando un maxi-provvedimento volto a prolungare una serie di misure in scadenza entro la fine dell’anno.

In particolare è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 lo strumento del “Golden power rafforzato” per l’emergenza Covid, vale a dire quel complesso di poteri speciali che possono essere autoritariamente esercitati dal Governo in ambito societario e con rifermento a strutture private per salvaguardare, tutelare e stabilizzare la titolarità di imprese nazionali attive in settori strategici e di interesse nazionale. Continua a leggere

Proroga del “Golden Power” ultima modifica: 2022-01-03T10:30:59+01:00 da Gabriella Quatraro

Proroga delle agevolazioni per gli under 36

L’articolo 62 della legge di bilancio 2022, approvata in via definitiva alla Camera il 30 dicembre 2021, estende a tutto il 2022 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa a favore dei giovani under 36 dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

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Proroga delle agevolazioni per gli under 36 ultima modifica: 2022-01-02T08:30:34+01:00 da Redazione Federnotizie

Assemblee a distanza: si continua così fino a luglio

NOVITA'

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, portante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, meglio conosciuto come Milleproroghe. Il decreto prevede, all’articolo 3, un’ulteriore proroga al 31 luglio 2022 del termine di cui all’articolo 106, comma 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Questo il testo della norma: “Il termine di cui, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.”

Si potrà pertanto proseguire ad applicare, per altri sette mesi, le disposizioni emergenziali previste dall’articolo 106 e quindi quelle in tema di voto elettronico e per corrispondenza, quelle relative al consenso scritto e alla consultazione in forma scritta per le società a responsabilità limitata, quelle relative al rappresentante designato per le società quotate. Continua a leggere

Assemblee a distanza: si continua così fino a luglio ultima modifica: 2021-12-31T10:30:44+01:00 da Redazione Federnotizie