Con il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022) (art. 29) è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 14%.
Al riguardo si rammenta che per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 29, comma 2, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, per l’anno di imposta 2022, dispone che “l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento”.
Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 giugno 2022 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 e ciò pagando il 14% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 giugno 2022. Da notare che il termine ultimo per l’affrancamento è previsto al 15 giugno del corrente anno: anche questa è una novità visto che negli anni precedenti il termine per l’affrancamento era di norma previsto al 30 giugno dell’anno di riferimento.